Da un incidente stradale mortale può scaturire la morte del conducente o dei terzi trasportati nel veicolo coinvolto, evento dal quale può derivarne per i parenti/congiunti della vittima dell’incidente stradale mortale il diritto al risarcimento del danno biologico da morte. È lecito domandarsi se l’ordinamento abbia previsto e regolamentato il risarcimento del danno biologico da morte nel caso in cui la vittima dell’incidente stradale sia deceduta. Il legislatore ha individuato la fattispecie di danno biologico da morte? Chi è il soggetto legittimato a richiedere il risarcimento del danno biologico da morte?
Gli articoli del Codice Civile che prevedono il diritto al risarcimento del danno biologico anche da morte sono gli artt. 2043 e 2059.
L’art. 2043 del codice civile costituisce il fondamento del diritto al risarcimento del danno e, più in particolare nel caso che ci interessa, del danno biologico da morte derivante da incidente stradale in quanto stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Più specificatamente il diritto al risarcimento al danno biologico da morte viene sancito e delimitato dall’art. 2059 c.c. all’interno della categoria del danno non patrimoniale che può essere risarcito solo nell’ipotesi in cui incida su valori della persona garantiti costituzionalmente quali per esempio quello alla salute.
Partendo da queste norme la giurisprudenza negli anni ha catalogato e delimitato le categorie di danno biologico da morte derivante da incidente stradale mortale, così da determinare quale e in che misura il danno biologico da morte sia risarcibile.
Iniziamo con il precisare quali siano i soggetti titolari del diritto al risarcimento del danno biologico da morte causata da incidente stradale mortale. Nel caso di incidente stradale nel quale si sia verificata la morte di una parte coinvolta, saranno i soggetti vicini alla vittima ad essere titolari del diritto al risarcimento dei danni, tra cui il danno biologico da morte, subiti a causa ed in conseguenza dell’incidente stradale mortale. All’interno delle Tabelle elaborate dagli Osservatori dei Tribunali di Roma e Milano possiamo rinvenire le categorie di soggetti ai quali viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico da morte: la moglie, il marito, la o il convivente more uxorio, i genitori, i figli e fratelli (anche unilaterali), della vittima deceduta nell’incidente stradale mortale; inoltre, il diritto al danno biologico da morte in virtù di recente giurisprudenza in materia di risarcimento del danno biologico da morte causata da incidente stradale, anche il nipote ha diritto al risarcimento del danno biologico per la morte del nonno o dello zio vittime di incidente stradale mortale. Nella Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Roma viene inserita tra le figure legittimate a richiedere il risarcimento del danno biologico da morte del congiunto anche il cugino. Inoltre, recente giurisprudenza, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte anche al nascituro in conseguenza della dipartita del padre nell’incidente stradale.
Come si può evincere la materia del risarcimento del danno biologico da morte causata da incidente stradale mortale è perennemente in divenire e a volte, i limiti imposti dalle Tabelle vengono superati se vi è allegazione probatoria che dimostri l’intensità forte del rapporto tra il richiedente e la vittima dell’incidente stradale mortale.
Ma a che titolo detti soggetti hanno diritto al risarcimento del danno biologico da morte?
I congiunti della vittima di incidente stradale mortale hanno diritto al risarcimento del danno biologico da morte sia iure proprio sia iure hereditatis.
Cosa significa?
Il padre, madre, fratello, nonno, coniuge o convivente della vittima di incidente stradale mortale acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico da morte iure hereditatis nel caso in cui tra l’evento, cioè l’incidente stradale mortale, e la morte della vittima sia decorso un apprezzabile lasso di tempo nel quale la vittima dell’incidente stradale mortale abbia sofferto e avuto coscienza dell’approssimarsi della propria morte.
In questo caso il diritto al risarcimento del danno biologico da morte causata da incidente stradale viene acquisito dalla vittima durante la propria agonia e si trasferisce iure hereditatis ai congiunti nel momento del decesso.
Il danno biologico da morte acquisito dal congiunto della vittima di incidente stradale mortale iure hereditatis non è un danno autonomo ma è una componente della macro categoria del danno terminale da morte causata da incidente stradale mortale. Occorre precisare che, se la vittima dell’incidente stradale mortale sopravvive e muore oltre il 100° giorno dopo l’evento, in questo caso sarà risarcito iure hereditatis ai congiunti soltanto il danno biologico da morte temporaneo.
I congiunti sia nel caso di cd. lucida agonia prima della morte della vittima dell’incidente stradale mortale, sia nel caso di cd. morte sul colpo, hanno comunque diritto al risarcimento del danno biologico da morte iure proprio.
Il danno biologico da morte che i familiari della vittima acquisiscono iure proprio è invece il danno di natura biologica, come ad esempio il danno psichiatrico, subito di riflesso dal congiunto a causa della morte della vittima dell’incidente stradale mortale. Questa tipologia di danno biologico da morte viene quantificata con perizia medico legale secondo i baremè di riferimento e liquidata con l’ausilio delle Tabelle elaborate dagli Osservatori sulla giustizia dei Tribunali di Milano e Roma.
Risarcimento danno biologico da morte
Nel caso in cui un soggetto sia coinvolto in un incidente mortale i parenti/familiari/congiunti della vittima acquisiscono il diritto al risarcimento del danno biologico da morte. Il risarcimento del danno biologico da morte si inserisce nella più ampia categoria del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla morte della vittima dell’incidente stradale mortale.
Il risarcimento del danno biologico da morte può spettare ai congiunti della vittima o iure hereditatis o iure proprio.
Con il risarcimento del danno biologico da morte iure hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico da morte nasce in capo alla vittima dell’incidente stradale mortale e successivamente alla morte si trasferisce agli eredi.
Il risarcimento del danno biologico da morte iure proprio spetta invece al familiare della vittima dell’incidente stradale mortale per il danno biologico dallo stesso subito a causa ed in conseguenza della morte del congiunto.
Per ottenere il risarcimento del danno biologico da morte spettante iure proprio ai parenti/familiari della vittima, poiché si tratta di una lesione alla salute psicofisica degli stessi, è necessario in primis documentare al massimo il danno biologico da morte subito. Sulla base dei referti collezionati il medico legale incaricato dalla vittima riflessa dell’incidente stradale mortale elaborerà una perizia che quantificherà il danno biologico da morte per cui è possibile richiedere il risarcimento.
Il risarcimento del danno biologico da morte viene infatti liquidato sulla base accertamento di un medico legale. Nella perizia medico legale vengono quantificate le componenti del risarcimento del danno biologico da morte cioè la percentuale di danno biologico da morte permanente e il danno biologico da morte temporaneo.
Il risarcimento del danno biologico da morte spettante ai coniugi della vittima tiene conto sia del danno permanente che ne sia derivato alla salute del coniuge a causa della morte della vittima dell’incidente stradale mortale, sia del danno biologico temporaneo che sia derivato dalla morte della vittima dell’incidente stradale mortale.
Il risarcimento del danno biologico derivato ai congiunti dalla morte della vittima di incidente stradale mortale è nella maggior parte dei casi un danno di tipo psichiatrico dovuto al forte shock e sconvolgimento della vita del congiunto che ha comportato una patologia psichiatrica.
É importante precisare che in questo caso il risarcimento del danno biologico da morte è dovuto solo se certificato da un medico specialista in psichiatria. Se il danno viene attestato dallo psicologo il richiedente vedrà negarsi dalla Compagnia di assicurazione il risarcimento del danno biologico da morte in quanto la certificazione del danno da parte di una figura diversa dal medico non potrà essere catalogata quale danno biologico da morte.
Altra categoria di danno biologico da morte per cui i familiari della vittima possono richiedere il risarcimento è quello loro spettante iure hereditatis. Il risarcimento del danno biologico da morte iure hereditatis è dovuto nel caso in cui la morte della vittima di incidente stradale mortale sia avvenuta decorso un apprezzabile lasso di tempo dall’incidente stradale.
In questo caso il risarcimento del danno biologico da morte cd danno biologico terminale viene ereditato dal congiunto della vittima a seguito della lesione del bene salute consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata del periodo di vita del danneggiato nella fase tra la lesione e la morte.
Il diritto al risarcimento del danno biologico da morte si produce nella sfera giuridica della vittima dell’incidente stradale mortale non ancora deceduta ed al momento del decesso si il diritto al risarcimento del danno biologico da morte si trasferisce agli eredi.
Condizione necessaria ed imprescindibile affinché il familiare della vittima possa ottenere il risarcimento del danno biologico da morte cd terminale è che tra il sinistro stradale mortale ed il decesso intercorra un considerevole lasso di tempo.
Nel caso in cui la morte sia conseguenza immediata delle lesioni subite dalla vittima dell’incidente stradale mortale la giurisprudenza esclude il risarcimento del danno biologico da morte in quanto se la morte della vittima dell’incidente stradale mortale interviene in un lasso di tempo eccessivamente breve non è possibile accertare la maturazione di un danno biologico da morte.
Calcolo danno biologico da morte
Il calcolo del danno biologico da morte spettante iure proprio al congiunto della vittima di incidente stradale mortale viene effettuato sulla base dei baremè medico legali. Per effettuare il calcolo del danno biologico da morte sarà quindi necessario procedere prima alla quantificazione poi alla liquidazione del danno biologico così come risultante dalla perizia elaborata dal medico legale incaricato.
Il calcolo del danno biologico da morte permanente nella fase della liquidazione viene effettuato tenendo in considerazione due fattori: l’età della vittima riflessa dell’incidente stradale mortale e la percentuale di danno permanente subita dal congiunto della vittima di incidente stradale mortale.
Il calcolo del danno biologico da morte permanente subito di riflesso dal congiunto della vittima dell’incidente stradale mortale viene effettuato con l’ausilio delle Tabelle elaborate dagli Osservatori dei Tribunali di Milano e Roma.
Il calcolo del danno biologico da morte può essere inoltre effettuato per il danno biologico da morte di tipo temporaneo. In questo caso il calcolo del danno biologico da morte tiene conto di due variabili: la percentuale di inabilità temporanea e il numero di giorni di invalidità temporanea. Nel calcolo di questo tipo di danno biologico da morte non ci sarà un controvalore economico per punto come nel caso del calcolo del danno biologico da morte permanente, ma un controvalore economico per giorno di inabilità temporanea.
Per quanto riguarda invece il calcolo del danno biologico da morte spettante ai congiunti della vittima iure hereditatis viene effettuato in maniera diversa a seconda che si la vittima sopravviva o meno dopo il 100esimo giorno dall’incidente stradale.
Il calcolo del danno biologico da morte oltre il 100esimo giorno di sopravvivenza dall’incidente stradale mortale deve essere effettuato sotto forma di calcolo di danno biologico da morte di tipo temporaneo.
Prima del 100esimo giorno dall’incidente stradale mortale è invece possibile effettuare il calcolo del danno biologico da morte permanente.
Per effettuare il calcolo del danno biologico da morte vengono in ausilio le Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia del Tribunale di Milano e di Roma che sulla base dei giorni di sopravvivenza della vittima dell’incidente stradale mortale assegnano un controvalore economico.
Il calcolo del danno biologico da morte tende a decrescere col trascorrere del tempo. Il calcolo del danno biologico da morte raggiunge infatti il suo massimo nel periodo immediatamente successivo all’incidente stradale mortale per poi diminuire col passare dei giorni in quanto si presume che con il trascorrere del tempo la vittima dell’incidente stradale mortale si adatti alla sua condizione. Nel calcolo del danno biologico da morte viene assegnato ad ogni giorno di sopravvivenza una valutazione monetaria decrescente che arriva al 100esimo giorno ad eguagliare il valore del danno biologico da morte temporaneo.
Occorre precisare inoltre che nel calcolo del danno biologico da morte la somma risarcibile nei primi tre giorni raggiunge i suoi massimi e può subire una personalizzazione sino ad arrivare ad un tetto massimo di € 30.000,00.
Nel calcolo del danno biologico da morte dal quarto giorno a partire dall’incidente stradale mortale sarà comunque possibile la personalizzazione a seconda dei casi concreti fino ad un aumento massimo del valore espresso in tabella.