Sino al 25 marzo 2020 chiunque veniva colto in violazione delle disposizioni sulla circolazione contro il contagio per emergenza coronavirus rischiava la denuncia penale da parte delle autorità. A causa dell’emergenza coronavirus la denuncia quindi poteva scattare nel caso in cui un soggetto si fosse trovato al di fuori della propria abitazione senza comprovati motivi di necessità, lavoro o sanitari. In questo caso la denuncia in piena emergenza coronavirus comportava l’apertura di un procedimento penale a carico del trasgressore per violazione dell’art. 650 del codice penale, se non per più grave reato di delitto colposo contro la salute pubblica ex art. 452 c.p. nel caso in cui il trasgressore avesse subito una denuncia per violazione della quarantena da coronavirus.
Nel caso di denuncia per violazione delle disposizioni sul coronavirus il trasgressore non rischiava solo la pena accessoria dell’ammenda fino ad € 206,00 ma anche un decreto penale di condanna che gli sarebbe stato notificato al termine delle indagini preliminari espletate all’interno del procedimento penale.
Cosa succede invece adesso alle denunce già sporte per violazione delle disposizioni sul coronavirus? Possono i nuovi trasgressori subire denunce per violazione delle disposizioni sul coronavirus ?
A seguito dell’emanazione del decreto del 25 marzo 2020 coloro che nel periodo precedente allo stesso hanno subito una denuncia per violazione delle disposizioni sul coronavirus ex art. 650 c.p. rischiano ancora di vedersi recapitare un decreto penale di condanna? La risposta è: no ! La denuncia ex art. 650 c.p. subita durante l’emergenza coronavirus nel periodo antecedente all’emanazione del suddetto decreto verrà sostituita con la sanzione amministrativa di € 200,00 cioè la metà rispetto al minimo previsto dal nuovo decreto.
Chi invece ha subito una denuncia ex art. 452 c.p. perché nonostante affetto da coronavirus e sottoposto a misura di quarantena circolava senza giustificata motivazione mettendo a repentaglio la sanità pubblica sarà sottoposto a procedimento penale.
Nel nuovo decreto emanato per l’emergenza coronavirus solo la denuncia ex art. 650 c.p. viene sostituita con sanzione amministrativa, mentre nel caso di attentato alla salute pubblica resta perseguibile con denuncia chi nonostante affetto da coronavirus violi la quarantena con il rischio di diffondere il contagio.
Perché coloro che hanno violato le disposizioni sul coronavirus con violazione dell’articolo 650 cp possono godere della successiva previsione per gli stessi comportamenti in violazione delle norme relative alla circolazione in pendenza di pandemia da coronavirus e chi ha violato le norme relative alla circolazione in costanza di pandemia da coronavirus ed è indagato per i reato previsto e punto dall’art 452 del cp non può godere della successiva modifica legislativa ? Perché la legge cha ha previsto che la denuncia da coronavirus sia trasformata in sanzione amministrativa, e quindi in ossequi al principio dell’applicazione della norma più favorevole al trasgressore, che vige in diritto penale, si applica anche a chi ha subito la denuncia per coronavirus prima della modifica legislativa. La denunzia per coronavirus prevista dalla violazione dell’art 452 Codice penale, per colori che pur positivi al coronavirus hanno violato le norme di sicurezza, non è stata depenalizzata.
Coronavirus il reato
Pertanto con il nuovo decreto chi ha commesso il reato “coronavirus” perché ha violato o violi le norme sulla circolazione, e non gli sia stata imposta la misura della quarantena perché affetto da coronavirus, non commette reato perché la circolazione in costanza di pandemia da coronavirus non è più considerata reato ma sanzione amministrativa.
Prima del decreto chi veniva sorpreso a trasgredire le norme sul coronavirus commetteva un reato per non aver rispettato un provvedimento dato dall’autorità per ragioni di sicurezza pubblica e per questo reato commesso in emergenza coronavirus poteva essere comminata la pena dell’arresto fino a 3 mesi e dell’ammenda fino ad € 206,00.
Dopo il decreto del 25 marzo 2020 invece chi viene sorpreso a violare le prescrizioni anticontagio coronavirus non commette reato e quindi a suo carico non si aprirà un procedimento penale per il reato di violazione delle norme sul coronavirus, ma dovrà comunque subire una sanzione amministrativa che potrà essere comminata da un minimo di € 400 ad un massimo di € 3.000,00.
Inoltre, nonostante non costituisca più reato, se in emergenza coronavirus la violazione delle norme sulla circolazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione viene aumentata di un terzo.
Invece la violazione delle norme commessa da un soggetto in quarantena perchè risultato positivo al coronavirus resta reato. In questo caso il reato imputato, tenuto conto del rischio di contagio del coronavirus, potrebbe essere grave: si potrebbe infatti aprire un procedimento penale per reato contro la salute pubblica. Il reato per procurata epidemia coronavirus potrebbe comportare una pena che va dai 3 ai 12 anni di carcere. Oppure quest’ultimo comportamento del trasgressore affetto da coronavirus potrebbe costituire un reato minore cioè una contravvenzione prevista dal Testo Unico delle Leggi sanitarie per cui chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva come il coronavirus commette reato per cui è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da € 500 ad € 5.000.
Attenzione: la contravvenzione comminata per la suddetta violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus è comunque un reato e non una mera sanzione amministrativa pertanto viene annotata nel casellario giudiziale di chi commette il reato trasgredendo le norme sul coronavirus. Inoltre occorre precisare che se questo tipo di reato in piena emergenza coronavirus viene commesso da chi esercita una professione sanitaria la pena viene ulteriormente aumentata.
Coronavirus multa e sanzioni
Bisogna fare molta attenzione a non confondere quella che nel gergo comune viene definita “multa” per violazione delle norme sul coronavirus con l’ammenda per violazione delle norme anticontagio coronavirus.
Molti hanno fatto confusione nel primo periodo di emergenza coronavirus definendo “multa” la sanzione pecuniaria dei 206 euro, ma i 206 euro non potevano definirsi una “multa” in emergenza coronavirus ma una vera e propria ammenda cioè una sanzione comminata per un reato minore: la contravvenzione.
Se dobbiamo prendere come termine di paragone la definizione che nel gergo comune si dà alla multa, come per esempio alla sanzione per violazione del codice della strada, allora sarebbe più giusto definire multa per violazione delle norme sul coronavirus l’attuale sanzione amministrativa introdotta con il nuovo decreto.
In questo caso infatti chi viola le norme sul coronavirus rischia una “multa” che comporta solo un esborso di danaro non pregiudicando la cd. fedina penale del trasgressore.
Chi invece viene denunciato per violazione del Testo Unico delle Leggi sanitarie per non avere osservato un ordine legalmente dato per impedire la diffusione del coronavirus non viene sanzionato con una “multa” ma con un’ammenda in quanto commette reato per cui è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da € 500,00 ad € 5.000,00.
Attenzione: la norma che trasforma le ammende comminate per violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus in “multe”, come vengono chiamate in gergo le sanzioni amministrative, è retroattiva, cioè prevede la trasformazione da ammenda a “multa” di € 200,00 anche per i trasgressori delle norme sul coronavirus colti in flagranza prima dell’emanazione del decreto.