Dopo l’emanazione del decreto legge del 25 marzo 2020 sul contenimento del coronavirus quale sanzione è prevista in caso di violazione delle misure?
Nel nuovo decreto legge si prevedono per la violazione delle disposizioni sul coronavirus una sanzione differenziata in relazione alle circostanze relative alla trasgressione delle norme.
La sanzione per il singolo soggetto trasgressore, non sottoposto a quarantena, che non abbia rispettato le misure di contenimento del coronavirus è prevista dal decreto vigente una sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può andare da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 3.000,00.
Infatti nel nuovo decreto è stato previsto che per i trasgressori delle disposizioni sul coronavirus non si applicherà più la sanzione penale di tipo contravvenzionale prevista dall’art. 650 c.p. ma chiunque venga fermato dalle Forze dell’Ordine fuori dalla propria abitazione senza un valido motivo in emergenza coronavirus subirà una sanzione di tipo amministrativo. La sanzione amministrativa per coronavirus potrà essere aumentata se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o per recidiva. In caso di violazione delle disposizioni sul coronavirus l’entità della sanzione amministrativa sarà stabilita dal Prefetto.
Che cosa succede se per violazione delle disposizioni anti-contagio coronavirus viene elevata una sanzione amministrativa?
Nel caso di violazione delle disposizioni contro la pandemia coronavirus la competenza per le sanzioni irrogate spetta al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione. Se il Prefetto ritiene che non sussistano le condizioni di violazione delle regole per la prevenzione del contagio sul coronavirus per la sanzione amministrativa procederà ad archiviare il procedimento. Se invece il Prefetto riterrà sussistenti i presupposti della violazione delle disposizioni sul coronavirus per irrogare la sanzione provvederà ad emettere un’ordinanza di ingiunzione che verrà notificata al trasgressore in cui verrà specificato l’importo da pagare entro 60 giorni dalla ricezione dell’ordinanza.
Contro il provvedimento del Prefetto che determina la sanzione per violazione delle norme sul coronavirus è possibile fare ricorso allo stesso Prefetto o al Giudice di Pace.
Quindi anche nel caso di sanzione per coronavirus l’iter rimane lo stesso di tutte le altre sanzioni amministrative.
È prevista inoltre una sanzione anche per la violazione delle disposizioni per coronavirus da parte degli esercizi commerciali, attività produttive o pubblici esercizi. In questo caso la violazione delle disposizioni sul coronavirus comporta sia una sanzione pecuniaria sia la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione delle norme sul coronavirus la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria alla sanzione principale per la violazione di norme sul coronavirus è applicata nella sua misura massima.
Coronavirus sanzione più dura
Quindi il nuovo decreto recante le disposizioni sul coronavirus ha stabilito una sanzione più dura? Cosa è cambiato?
Nel caso di un singolo, non sottoposto a quarantena, che violi le disposizioni sul coronavirus la sanzione è più dura sotto il profilo pecuniario.
Se si dovesse guardare solo il lato economico è evidente che il nuovo decreto sul coronavirus preveda una sanzione più dura in quanto mentre prima si parlava di un’ammenda di € 206,00 ora chi viola le disposizioni sul coronavirus rischia una sanzione più dura che va da € 400,00 ad € 3.000,00.
Vero è che sebbene dal lato economico le nuove disposizioni sul coronavirus prevedano una sanzione più dura, dal punto di vista penale la sanzione per la violazione delle norme sul cornavirus non è più dura il nuovo ed il vecchio trasgressore non dovranno più subire un procedimento penale quindi, se si guarda alla sanzione da questo punto di vista, in caso di violazione delle disposizioni sul coronavirus oggi la sanzione non è più dura rispetto a quanto stabilito in precedenza.
Probabilmente la valutazione è stata effettuata tenendo di conto che soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus una sanzione più dura dal punto di vista economico può essere un maggior deterrente per gran parte della popolazione.
Per chi invece aveva già subito una denuncia ex art. 650 c.p. per violazione delle norme sul coronavirus la sanzione non sarà più dura neanche dal punto di vista economico in quanto per questa categoria di trasgressori il nuovo decreto prevede una trasformazione dell’imputazione penale in una sanzione amministrativa di € 200,00 corrispondente quindi all’ammenda che sarebbe stata irrogata secondo il dettato dell’art. 650 del codice penale, cioè la metà della sanzione più dura che spetta a chi viene beccato a trasgredire oggi.
Nel caso in cui invece la trasgressione delle norme sul coronavirus viene commessa da soggetto in quarantena una delle imputazioni che potrebbe subire è quella per violazione dell’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie per mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento del coronavirus per cui è prevista una sanzione più dura rispetto alla mera sanzione amministrativa. In questo caso infatti chi trasgredisce le regole sul coronavirus rischia la sanzione più dura dell’arresto da 3 a 18 mesi e dell’ammenda da € 500 ad € 5.000.
In questa situazione di pandemia da coronavirus la sanzione sarà ancora più dura nel caso di applicazione dell’art. 452 c.p. cioè nel caso in cui il trasgressore venga imputato di delitto contro la sanità pubblica. In quest’ultimo caso la sanzione più dura prevista contro la diffusione del coronavirus è la pena della reclusione da 1 a 5 anni, in quanto vine comminata a colo i quali consapevolmente metto a richio la salute altrui.
Coronavirus sanzione e carcere
Quindi bisogna ben distinguere le casistiche in cui la violazione delle norme sul coronavirus comportano una sanzione pecuniaria e il carcere.
Per chi contagia volontariamente altre persone consapevole di essere affetto da coronavirus non vi è una sanzione ma il carcere per il reato di lesioni personali o omicidio volontario in relazione alle conseguenze derivate dal suo gesto.
In questo caso di consapevole diffusione di coronavirus non verrà comminata una mera sanzione ma il carcere, o meglio la pena detentiva del carcere, stabilita dagli articoli 575 e 582 del codice penale.
Per l’omicidio colposo derivato dalla volontaria diffusione di coronavirus la vera “sanzione” è il carcere nella misura non inferiore a 21 anni.
Le lesioni colpose derivate dalla volontaria diffusione del coronavirus potrebbero invece comportare la “sanzione” o meglio la pena del carcere da 6 mesi a 3 anni.
Anche per chi, senza l’intenzione di diffondere l’epidemia, viola le norme sul coronavirus la sanzione è il carcere per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo.
Il reato di lesioni colpose determinate dalla diffusione del coronavirus comporta sia una sanzione pecuniaria sia il carcere, in particolare la pena base prevede la reclusione fino a 3 mesi e la multa fino ad € 309.
Nel caso di imputazione per omicidio colposo derivato da diffusione di coronavirus non vi è sanzione ma carcere per il trasgressore per aver determinato la morte di una o più persone tramite la diffusione del coronavirus ed in particolare è prevista una pena base che va da un minimo di 6 mesi di reclusione in carcere ad un massimo di 6 anni.
Nel caso in cui invece si venga imputati per ex art. 452 c.p. per violazione delle norme sul coronavirus non vi è sanzione pecuniaria ma il carcere nella misura minima da 6 mesi a 3 anni nei casi meno gravi fino alla pena del carcere da 3 a 12 anni per capo di imputazione più grave.
Nel caso in cui infine il trasgressore è punito per reato contro le disposizioni del Testo unico sulle leggi della sanità per violazione delle regole imposte contro la diffusione del coronavirus è prevista sia la sanzione pecuniaria sia il carcere o meglio l’arresto.