La truffa alle assicurazioni è un reato previsto e punito dall’art. 642 del codice penale. Il reato di truffa alle assicurazioni punisce chi al fine di conseguire per sé o per altri un’indennizzo o risarcimento da parte di Compagnie di assicurazioni o altro tipo di vantaggio “distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
La pena base comminata nel caso di reato di truffa alle assicurazioni è quella della reclusione da uno a cinque anni.
Il reato di truffa alle assicurazioni può configurarsi anche nel caso in cui il truffatore, sempre al fine di trarne vantaggio, si procura una lesione personale o aggrava le conseguenze di una lesione subita per infortunio o denuncia un sinistro stradale mai avvenuto o distrugge, falsifica, altera o precostituisce delle prove anche documentali relative al sinistro stradale.
In quest’ultimo caso se il colpevole del reato di truffa alle assicurazioni riesce a conseguire il vantaggio rischierà l’aumento della pena base prevista. A questo proposito occorre infatti sottolineare che per la commissione del reato di truffa alle assicurazioni non è necessario che il truffatore abbia effettivamente conseguito il vantaggio, ma potrà essere imputato del reato di truffa alle assicurazioni anche chi coscientemente abbia posto in atto una condotta volta a conseguire un vantaggio ai danni delle compagnie di assicurazioni anche se nei fatti non sia riuscito ad ottenerlo e quindi il reato di truffa ai danni dell’assicurazione si è comunque consumato in quanto la truffa è un reato a consumazione anticipata, quando si tratta di reato per truffa ai danni dell’assicurazione.
Poniamo per esempio il caso di un soggetto che per porre in essere il reato di truffa alle assicurazioni denunci un sinistro mai avvenuto per ottenere un risarcimento dei danni. Quest’ultimo potrà essere imputato e punito per il reato di truffa alle assicurazioni anche nel caso venga scoperto prima ancora di aver ottenuto una somma a titolo di risarcimento dei danni conseguito nel sinistro stradale. Nel caso in cui invece la compagnia di assicurazioni denunci il reo dopo che questi ha ottenuto il risarcimento del danno, il reato di truffa alle assicurazioni sarà aggravato dal conseguimento del profitto e pertanto la pena che potrà essere comminata sarà maggiore rispetto a quella base prevista.
Truffa assicurazioni reato querela
La truffa alle assicurazioni è un reato procedibile a querela di parte. Cosa significa che la truffa alle assicurazioni è un reato a querela di parte?
Significa che affinché un soggetto sia imputato per il reato di truffa alle assicurazioni è necessaria la querela da parte della compagnia di assicurazione. La querela per il reato di truffa alle assicurazioni per essere un atto efficace deve contenere la manifestazione di volontà da parte della compagnia di assicurazione di voler perseguire penalmente il truffatore per reato di truffa alle assicurazioni.
Chi può proporre querela per il reato di truffa alle assicurazioni ?
Possono proporre querela per il reato di truffa alle assicurazioni sia la compagnia di assicurazione che gestisce il sinistro sia la Compagnia di assicurazione debitrice.
Questo significa che nel caso, per esempio, di risarcimento del danno nella forma dell’indennizzo diretto potrà proporre querela per reato di truffa alle assicurazioni la compagnia del truffatore con cui lo stesso ha un rapporto contrattuale, ma potrà proporre querela per reato di truffa alle assicurazioni anche la compagnia debitrice, cioè la compagnia del responsabile civile del sinistro stradale.
Ma quali sono i termini entro cui la Compagnia di assicurazione può proporre querela per il reato di truffa alle assicurazioni?
L’art. 124 del codice penale stabilisce che, a meno che la legge non disponga altrimenti, il diritto di querela, come per esempio la querela per il reato di truffa alle assicurazioni, può essere esercitato entro tre mesi dalla notizia di reato.
Allo stesso modo l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che nel caso in cui a seguito di istruttoria del sinistro stradale, apertasi a seguito di richiesta di risarcimento del danno, l’assicurazione rilevi indici che facciano presupporre la commissione del reato di truffa alle assicurazioni, può proporre querela entro i 30 giorni successivi al termine stabilito per l’istruttoria, cioè potrà proporre querela per il reato di truffa alle assicurazioni entro 90 giorni dalla richiesta del solo danno a cose, oppure potrà proporre querela per il reato di truffa alle assicurazioni entro 120 giorni dalla richiesta del risarcimento dei danni alla persona.
Il rischio nell’applicazione di questi ultimi termini così come formulati nell’art. 148 del Codice delle assicurazioni è che ne derivi una presunzione legale di conoscenza della notizia di reato di truffa alle assicurazioni per cui i termini per la querela inizierebbero a decorrere dalla richiesta di risarcimento del danno subito nell’incidente stradale a prescindere dalla conoscenza o meno da parte della compagnia di assicurazione dell’avvenuto reato di truffa alle assicurazioni da parte del richiedente.
In questo caso sarebbe pregiudicato il diritto di querela per il reato di truffa alle assicurazioni, perché se alla richiesta di risarcimento del danno non segue un’istruttoria e la Compagnia di assicurazioni nel termine stabilito non si avvede della commissione del reato di truffa alle assicurazioni, non seguirà la querela nei termini con conseguente impunità del truffatore.
Per il motivo esposto la giurisprudenza ha ritenuto che i termini per la querela per il reato di truffa alle assicurazioni saranno quelli stabiliti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni solo nel caso in cui la Compagnia di assicurazione abbia terminato l’istruttoria respingendo il risarcimento per necessità di approfondire le indagini di verifica di ipotesi di reato di truffa alle assicurazioni. Solo in questo caso di effettiva conoscenza del reato inizierà a decorrere l’ulteriore termine di 30 giorni per la querela per reato di truffa alle assicurazioni.
Truffa assicurazioni reato prescrizione
Per il calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni vale la regola dettata dall’art. 157 e ss del codice penale secondo cui per il calcolo del termine di prescrizione di reato, come in questo caso del reato di truffa alle assicurazioni, si deve guardare al massimo della pena edittale stabilita per il reato tenuto conto che i delitti non si prescrivono mai prima dei sei anni.
Il reato di truffa alle assicurazioni, sebbene contempli una pena massima di 5 anni di reclusione, è catalogabile quale delitto pertanto la prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni non può essere inferiore ai sei anni.
Con la prescrizione il reato di truffa alle assicurazioni si estingue a causa del trascorrere del tempo dalla commissione del reato di truffa alle assicurazioni senza che si sia giunti a sentenza definitiva.
La prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni può subire eventi sospensivi o interruttivi del decorso del termine e, nel caso di intervenuta prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni solo il truffatore potrà rinunciare agli effetti della stessa nel caso in cui voglia che sia accertata la propria innocenza.