Come scrivere una lettera per risarcimento danni da sinistro stradale? L’iter da seguire per la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro stradale prevede come primo step quello della denuncia di sinistro alla Compagnia di assicurazione.
La denunzia di sinistro deve contenere tutte le informazioni prescritte dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni.
L’avvocato esperto in risarcimento del danno da sinistro stradale costituirà in mora la Compagnia di assicurazione assicurandosi che la missiva di costituzione in mora sia completa di tutte le informazioni richieste dai citati articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.
Nel caso il sinistro abbia coinvolto solo due veicoli ed il vostro danno biologico permanente sia inferiore al 9% la lettera contenente la richiesta di risarcimento dei danni potrà essere inviata anche alla Compagnia di Assicurazione del danneggiato, ovvero alla compagnia di assicurazione del danneggiante a scelta del danneggiato nel sinistro stradale.
Negli altri casi, ovvero quello in cui nel sinistro stradale siano coinvolte più di due autovetture, ovvero in cui le lesioni subite dalla vittima del sinistro stradale siano superiori al 9% il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento alla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro stradale.
Se il veicolo che vi ha urtati è fuggito o è sprovvisto di polizza assicurativa RCA la lettera per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale dovrà essere inviata sia alla CONSAP, società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che si occupa della gestione dei Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia alla Compagnia di Assicurazione designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (per esempio in questo momento la Compagnia di Assicurazione designata dal FGVS per la Lombardia è Allianz).
È opportuno che la redazione della lettera di richiesta di risarcimento danni venga affidata ad uno Studio Legale o Avvocato esperto nel settore del risarcimento dei danni da sinistro stradale in quanto l’errore o l’omissione in elementi specifici del contenuto può determinare l’inutilizzabilità della richiesta di risarcimento ai fini della procedibilità giudiziale della domanda.
L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni c.d. CdA specifica dettagliatamente cosa debba contenere la lettera per l’attivazione della procedura di risarcimento.
La lettera di richiesta di risarcimento deve contenere anzitutto l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro ed essere accompagnata. Il resto del contenuto è diversificato a seconda che si tratti di richiesta di risarcimento del danno per cose danneggiatesi nel sinistro stradale o risarcimento del danno alla persona subito nell’incidente stradale.
La lettera di richiesta di risarcimento dei danni a cose deve contenere il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Dall’invio della lettera di richiesta di risarcimento del danno, la Compagnia d’ Assicurazione ha termine sessanta giorni per formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Questo termine è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai tutti i conducenti coinvolti nel sinistro stradale. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione del perito della Compagnia per almeno cinque giorni non festivi oppure qualora siano state riparate prima dell’ispezione stessa, la Compagnia di Assicurazione effettuerà la propria offerta di risarcimento sulla base della fattura di riparazione. Va precisato che il diritto al risarcimento del danno alle cose resta fermo per il danneggiato anche nel caso in cui ritenga di non procedere alla riparazione.
La Compagnia di Assicurazione è tenuta a provvedere alla formulazione di un’offerta entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al danno alle cose subito nell’incidente stradale.
Per quanto riguarda invece il contenuto della lettera di richiesta di risarcimento per i danni fisici, la lettera di risarcimento deve contenere i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, ed essere accompagnata da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione che il danneggiato abbia o meno diritto a prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
La Compagnia di Assicurazione è tenuta a provvedere alla formulazione di un’offerta entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione entro questi termini formuli un’offerta non satisfattiva è possibile trattenere la somma versata a titolo di acconto e procedere per la parte restante. Nel caso in cui, invece, non venga formulata alcuna offerta, decorsi i termini di 60 giorni dall ricezione da parte della compagnia della lettera di richiesta di risarcimento del danno a cose da sinistro stradale, o di 90 giorni, nel caso di richiesta di
risarcimento per danni fisici, è possibile procedere alla promozione di una causa giudiziale nei confronti della propria Compagnia di assicurazione oppure della Compagnia di Assicurazione del responsabile civile, con atto di citazione in giudizio.
Risarcimento danni sinistro stradale: la lettera di messa in mora
Risarcimento danni da sinistro stradale: la lettera di messa in mora, cos’è e come funziona? La lettera di richiesta di risarcimento danni inviata alla compagnia di assicurazione deve avere i requisiti necessari per potere essere qualificata come atto di costituzione in mora e quindi per poter interrompere la prescrizione e guadagnare la procedibilità dell’eventuale successiva azione giudiziale.
Affinché la lettera di richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale possa considerarsi quale costituzione in mora della Compagnia d’assicurazione deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato al risarcimento, cioè la Compagnia debitrice, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del danneggiato di far valere il proprio diritto nei confronti della Compagnia. Non ci sono formule solenni obbligatorie ma è necessario che vi sia la prova dell’invio e della ricezione della richiesta. Questo è possibile dimostrarlo sia con una raccomandata con ricevuta di ritorno, sia con l’invio di posta elettronica certificata c.d. PEC.
Nel caso in cui la lettera contenga questi requisiti ed il danneggiato da sinistro stradale manifesti chiaramente la volontà di richiedere il risarcimento di quanto gli spetta per i danni subiti la lettera di richiesta di risarcimento dei danni interrompe il decorso della prescrizione.
A partire dall’invio della lettera con cui si costituisce in mora la Compagnia di Assicurazione ricominciano a decorrere i termini di prescrizione del proprio diritto al risarcimento.
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