Percorrendo una strada quali pedoni o quali conducenti di una bicicletta, moto o autovettura può capitare di imbattersi in una buca stradale che provoca danni fisici o al mezzo.
In questo caso è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti all’Ente proprietario della strada (che potrebbe essere per esempio il Comune). Approfondiamo l’argomento su risarcimento danni da buca stradale in prescrizione.
Le regole da seguire per la richiesta del risarcimento del danno sono quelle generali e non patiscono le restrizioni imposte dal legislatore per la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale.
Un’importante differenza è quella del termine di prescrizione cioè del tempo entro il quale far valere il proprio diritto al risarcimento tramite una richiesta di risarcimento. Mentre il termine di prescrizione generale per i sinistri stradali è quello di due anni, come dettato dall’art. 2947, II comma del Codice Civile, per la richiesta di risarcimento per danni subiti a causa di una buca stradale il termine di prescrizione è di cinque anni. L’art. 2947 I comma del Codice Civile recita infatti che in caso di fatto illecito il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni. Altra grande differenza tra il risarcimento dei danni causati da un insidia stradale come ad esempio un buca e quelli subiti in un sinistro stradale, è relativo alla quantificazione e liquidazione dei danno biologico fino al 9% d’invalidità, che mentre nel caso di danni subito a causa di un sinistro stradale solo quantificati sulla base di barm di origine legislativa e liquidati sulla base delle tabelle sulle “Micropermanenti” promulgate con legge, i danni subiti a causa di un insidia stradale sono liquidati sulla base delle Tabelle per la liquidazione del danno biologico in uso presso i Tribunali di Milano e Roma perché proposte dai rispettivi Osservatori sulla giustizia.
Ai fini della prescrizione si ricorda comunque, sia per il risarcimento dei danni alla persona subiti in un sinistro stradale, sia per il risarcimento dei danni subiti a causa di un insidia stradale, che il termine rispettivamente biennale e quinquennale, può essere aumentato in caso di fattispecie configurabili come reato, in questo caso la prescrizione decorrerà con il termine più lungo previsto per il reato, anche qualora non sia stata esercitata l’azione penale.
Richiesta risarcimento danni al comune per insidia stradale: come funziona
La richiesta di risarcimento dei danni al comune per insidia stradale deve essere promossa ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile il quale prevede che ciascuno sia responsabile dei danni causati da cose che ha in custodia a meno che il danno si sia verificato per caso fortuito non ricollegabile alla responsabilità dell’Ente gestore della strada per cattiva manutenzione della stessa. Con la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa di buca stradale è necessario dimostrare il danno ed il nesso di causalità fra il comportamento dell’Ente gestore della strada, consistito nel difetto di adeguata custodia, ed il danno subito.
Non appena accaduto il sinistro è necessario documentare lo stato dei luoghi, quindi è consigliabile fotografare il luogo del sinistro, chiede l’intervento delle Forze dell’Ordine per far mettere a verbale quanto accaduto e raccogliere le testimonianze o anche soltanto i dati anagrafici dei testimoni presenti.
Successivamente è necessario rivolgersi ad uno Studio Legale o Avvocato esperti nel settore il quale formulerà ed invierà la richiesta di risarcimento dei danni all’Amministrazione competente.
È necessario documentare sia il danno al mezzo o facendo redarre un preventivo di spesa o, nel caso di avvenuta riparazione, la fattura di quanto sborsato per le riparazioni, sia i danni psico-fisici subiti. In questo caso, come accade per i sinistri stradali, sarà necessario documentare tramite esami strumentali il danno subito, il quale verrà quantificato dal medico legale e liquidato sulla base delle Tabelle degli Osservatori di Giustizia dei Tribunali, in particolare le Tabelle del Tribunale di Milano e di Roma.
In questo caso, non trattandosi di sinistri stradali con urto tra veicoli, non è applicabile il Codice delle Assicurazioni, pertanto le Tabelle utilizzate per monetizzare la quantificazione del danno fisico effettuata dal medico legale sono quelle dell’Osservatorio del Tribunale.
Qualora l’Ente gestore della strada non dovesse formulare offerta congrua si potrà sempre ricorrere in giudizio con atto di citazione dello stesso.
Buche stradali e cassazione: le informazioni
Buche stradali: la Cassazione interviene? Una volta entrati in fase di giudizio le probabilità di accoglimento della domanda di risarcimento dipenderanno dalla presenza dei requisiti necessari al fine di rinvenire una responsabilità per custodia da parte dell’Ente. La giurisprudenza dettata dalla Corte di Cassazione è concorde nell’affermare che per l’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno subito a causa di buca stradale debba sussistere sussistere il duplice requisito della non prevedibilità e della non visibilità del pericolo. Pertanto la buca deve risultare un’insidia non prevedibile, quindi per sintetizzare per ottenere il risarcimento del danno in caso di buca o insidia stradale l’oggetto o la deformazione che ha causato l’incidente e quindi il danno deve avere la doppia caratteristica di essere pericolosa ed dell’insidiosa.
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