Risarcimento assicurazione incidente stradale: cosa sapere? Nel caso in cui un soggetto subisca dei danni in conseguenza di incidente stradale causato da colpa altrui ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale da parte dell’assicurazione del responsabile civile qualora agisca con l’azione ordinaria prevista dall’art 148 del Codice delle Assicurazioni, CdA, ovvero della propria assicurazione nel caso in cui decida di agire esercitando l’azione diretta prevista dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, CdA, ovvero dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada designato dalla CONSAP, qualora il danno subito nell’incidente stradale sia stato causato da un veicolo non assicurato.
Il codice delle Assicurazioni private regola i modi ed i tempi per poter ottenere il risarcimento del danno da parte della vittima di un incidente strdale e dei suoi familiari nei confronti della compagnia di assicurazione.
Preliminarmente chi ha interesse ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradali dovrà costituire in mora l’assicurazione, sia la propria denunziando l’avvenuto sinistro, sia quella del responsabile civile del sinistro stradale, ovvero in caso d’incidente strdale con veicolo non assicurato o che si è dato alla fuga – cd pirata della strada, il fondo di garanzia per le vittime della strada unitamente alla consap, oltre alla missiva di costituzione in mora in caso d’incidente stradale è obbligatorio invitare la compagnia assicuratrice, come abbiamo visto la propria, quella del responsabile o quella designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, alla partecipazione alla negoziazione assistita. Alla missiva di costituzione in mora il danneggiato da sinistro strdale, e per esso l’avvocato o lo studio legale esperto in risarcimento del danno da sinistro stradale, dovrà allegare la documentazione richiesta dal art 148 del Codice delle Assicurazioni private. Trascorsi infruttuosamente 60 giorni, per il risarcimento dei danni a cose, o 90 giorni per il risarcimento dei danni alla persona, biologici o da morte, l’avente diritto al risarcimento dei danni da sinistro strdale o i familiari della vittima deceduta in un incidente stradale potranno, a mezzo del proprio avvocato esperto richiedere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale con atto di citazione promuovendo un azione giudiziale la quale potrà definirsi con un accordo transazione con la compagnia di assicurazione citata in giudizio ovvero con una sentenza con la quale la compagnia di assicurazione viene condannata a risarcire al danneggiato i danni subiti nel sinistro stradale ovvero ai familiari della vittima dell’incidente strdale.
Il codice delle Assicurazioni nel 2006 ha introdotto con l’art 149 del Codice delle Assicurazioni, la possibilità per il danneggiato in caso di sinistro stradale occorso in Italia,
che abbia coinvolto non più di due veicoli immatricolati e assicurati in Italia ed i danni fisici subiti non devono superare il 9% di invalidità biologica permanente, di esercitare l’azione diretta ovvero di richiede il risarcimento dei danni alla propria assicurazione per la RCA. L’azione prevista nei confronti della propria compagnia di assicurazioni è solo facoltativa, non obbligatoria, il danneggiato potrà sempre richiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione del responsabile civile con azione ordinaria come previsto dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni.
Risarcimento dall’assicurazione per incidente stradale: danni fisici
Il risarcimento dall’assicurazione per incidente stradale con danni fisici, è previsto? Nel caso in cui, a seguito di un incidente stradale, la vittima danneggiata subisca danni fisici, di natura biologica, psichica, estetica, morali il procedimento da seguire, per quanto riguarda i passaggi, rimarrà invariato, ciò che muterà saranno i termini previsti dalla procedura.
La prima attività che dovrà svolgere un avvocato esperto sarà quella di aiutare il proprio assistito a documentare al meglio i danni fisici subiti. Occorre precisare che, anche se la giurisprudenza ultimamente risulta più aperta rispetto alla prova del danno fisico, il Codice delle Assicurazione stabilisce che il la prova dei danni fisici subiti nel sinistro stradale sia sottoposta alla prova strumentale dello stesso tramite per esempio RX, RMN, Ecografia ecc.
Tutti i referti medici ed esami strumentali raccolti relativi ai danni fisici subiti dalla vittima di un incidente stradale dovranno essere valutati da un medico legale il quale effettuerà una quantificazione del danno fisico subito dalla vittima ovvero quello da invalidità permanente, del danno da inabilità temporanea, delle spese mediche affrontate e di quelle eventualmente future ed eventualmente anche del danno da incapacità lavorativa generica o specifica subito dalla vittima dell’incidente stradale.
I danni fisici subiti a causa dell’incidente stradale infatti possono portare delle ripercussioni anche nell’ambito lavorativo. Il danneggiato potrebbe infatti non essere più abile a svolgere la propria attività lavorativa oppure la sua capacità lavorativa potrebbe essere scemata a causa dei danni fisici subiti nell’incidente.
La perizia medico legale e la documentazione medica raccolta dovrà essere inviata alla Compagnia di Assicurazione la quale dovrebbe nominare un proprio medico legale fiduciario per sottoporre a visita il danneggiato e così valutare i danni fisici dallo stesso subiti.
Nel caso in cui la quantificazione dei danni fisici effettuata dal medico legale nominato dalla Compagnia di Assicurazione non dovesse essere condivisa è possibile promuovere
un procedimento giudiziale: sia un accertamento tecnico preventivo a scopo conciliativo, ex art 696 bis cpc, dei danni fisici subiti dalla vittima del sinistro stradale, sia attraverso un azione di cognizione con atto di citazione ordinario.
Risarcimento assicurazione incidente stradale mortale: informazioni
Risarcimento dall’assicurazione per incidente stradale mortale: a chi spetta? Nel caso di incidente stradale mortale, la Compagnia di Assicurazione del responsabile civile dovrà risarcire i familiari, parenti e congiunti della vittima dell’incidente stradale che ne faranno richiesta.
Il risarcimento del danno da incidente stradale mortale è anche definito danno parentale, o danno catastrofale, esso comprende due macro aspetti, quello del danno da incidente stradale mortale iure hereditatis e quello del danno da incidente stradale iure proprio.
Il danno da incidente stradale iure proprio, comprende sia il danno morale spettante per la sofferenza delle perdita del congiunto, sia l’eventuale danno biologico da sofferenza psichiatriche che la morte del congiunto ha cagionato, sia l’eventuale danno esistenziale per modificazione radicale della propria esistenza a seguito del decesso del congiunto vittima del sinistro stradale, sia l’eventuale danno di natura patrimoniale.
Il danno mortale è anche definito danno parentale, o danno catastrofale, da sinistro stradale definito iure hereditatis, comprende il danno morale ed il danno biologico che sarebbe spettato al defunto qualora fosse sopravvissuto ed avesse riporto un danno biologico pari al cento per cento d’invalidità biologica psico fisica.
La quantificazione e liquidazione del danno mortale o danno parentale, o danno catastrofale, avviene in via equitativa prendendo come spunto i valori suggeriti dalle Tabelle, le più diffuse sono le tabelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma compilate dai rispettivi Osservatori sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano e di Roma. Tutte le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in caso di sinistri stradale mortale o catastrofale prendono in considerazione vari parametri quali ad esempio: l’età del defunto e del congiunto avente diritto, l’intensità della relazione, il grado di parentela, il fatto che la vittima ed il familiare convivessero, vivessero nella stessa città o nazione, si frequentassero più o meno assiduamente la composizione del nucleo familiare. Le tabelle di Milano propongono un range per la liquidazione del danno da morte da perdita del congiunto a seguito d’incidente stradale che va da un minimo ad una massimo, mentre le Tabelle di Roma propongono un sistema di calcolo del risarcimento del danno a punti e dettano i criteri sulla base dei quali aggiungere o sottrarre punti.
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