Il risarcimento danni per incidente stradale in bicicletta: scopriamo tutte le informazioni. Una delle parti deboli e svantaggiate tra gli utenti della circolazione stradale sono i ciclisti e le loro biciclette, per questo è più probabile che siano oggetto di sinistri stradali che possono provocare lesioni di diverso tipo, anche gravi delle quali è necessario ottenere il risarcimento. L’evento che dà luogo al sinistro può esser causato dalla colpa quando dalla responsabilità del ciclista stesso oppure da responsabilità dell’automobilista.
Come potrà, dunque, il ciclista essere tutelato al verificarsi di un sinistro stradale che lo veda coinvolto?
Nel caso di sinistro stradale provocato da un ciclista lo stesso dovrà risarcire i danni che ha causato con l’incidente, siccome non è prevista l’obbligatorietà dell’assicurazione per la circolazione delle biciclette è buona norma per il ciclista stipulare un assicurazione che preveda la copertura anche per i danni causati dalla guida di biciclette, mettendo al riparo il ciclista dai danni che provoca in un eventuale incidente stradale per il quale il ciclista è considerato responsabile. Per il ciclista è importante tutelarsi per il caso d’incidente stradale con colpa stipulando una polizza assicurativa con massimale di copertura ampio, il premio per una polizza assicurativa ad esempio con un massimale di copertura per risarcimento pari ad un milione di euro ed una polizza con copertura in caso di risarcimento fino a due milioni di euro, varia di poco nel senso che conviene senza dubbio sempre stipulare una polizza che compra il risarcimento dei danni per sinistro anche mortale fino a qualche milione di euro: si pensi al caso del ciclista che urta il pedone e questi cadendo batte la testa e muore, il ciclista se ha una copertura assicurativa ampia sarà tutelato, diversamente con una copertura assicurativa limitata potrebbe patire l’aggressione dei beni personali nel caso causi un incidente stradale con colpa.
In caso di sinistro stradale in cui il ciclista ha ragione ed è rimasto vittima, è importante che segua tutte le accortezze che utilizzerebbe in qualsiasi incidente stradale, innanzi tutto è importante che chieda all’automobilista un modello di constatazione amichevole d’incidente, ovvero in mancanza che compili anche su un foglio qualsiasi e faccia sottoscrivere dall’automobilista una dichiarazione nella quale sono riportati i dati del proprietario, del conducente, la targa del veicolo e la compagnia di assicurazione della stessa, il luogo e l’ora dell’incidente e la dinamica, magari facendo anche un disegno o schizzo riepilogativo. La dichiarazione della dinamica dell’incidente così compilata potrà esser sottoscritta dai conducenti coinvolti nell’incidente stradale, ovvero dal ciclista la dichiarazione così compilata, ex art 2735 Cod Civ varrà quale confessione stragiudiziale, che ove prodotta in giudizio e non contestata, assurgerà a valore di confessione
giudiziale.
E’ importante sottolineare che in caso di incidente strdale che veda coinvolti una bicicletta e un veicolo, il ciclista, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente strdale, dovrà avvalersi della procedura di risarcimento ordinario nei confronti dell’assicurazione del veicolo danneggiante e del responsabile civile.
Risarcimento danni al ciclista investito: come funziona
Indice
Risarcimento danni al ciclista investito: ecco come funziona. Il ciclista investito, per ottenere il risarcimento dei danni, subiti nell’incidente stradale dovrà in primo luogo affidarsi ad uno studio legale o avvocato esperto nel settore il quale provvederà a stilare ed inviare una lettera di richiesta di risarcimento di tutti danni subiti, materiali quali per esempio le il danni alla bicicletta, all’abbigliamento all’orologio al telefonino, per le spese mediche, per il mancato guadagno ovvero per il lucro cessante, e non patrimoniali quali il danno biologico, il danno morale, il danno di natura psicologica, psichiatrica, estetica, il danno esistenziale alla vita di relazione, costituendo in mora l’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro stradale. La diffida dovrà contenere la richiesta di risarcimento o dei danni a cose e dei danni fisici subiti, il codice fiscale e professione del richiedente, la dichiarazione di avere diritto o meno a prestazioni da parte di istituti previdenziali, la dinamica del sinistro ed i dati relativi alle persone ed ai veicoli coinvolti e la dichiarazione di disponibilità del mezzo per almeno 5 giorni lavorativi per eventuali ispezioni da parte di periti. Dovrà inoltre essere corredata dai referti attestanti i danni sofferti dal danneggiato.
Bici contro auto: chi paga in questi casi?
In caso di bici contro auto, invece, chi paga? Per i veicoli a motore iscritti in pubblici registri, PRA, camion, autovetture, motocicli, moto carrozzine etcc.. vige l’obbligo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile Automobilistica, RCA, per chi conduce biciclette non è previsto alcun obbligo assicurativo.
Nel caso d’incidente stradale con responsabilità esclusiva dell’autovettura, del motociclo o di veicolo iscritto al PRA nei confronti della bicicletta, il ciclista potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale, sia i danni alle cose, sia i danni alla persona, alla compagnia di assicurazione per la RCA obbligatoria del veicolo azionando la procedura di risarcimento ordinaria dei danni subiti in caso d’incidente stradale prevista e disciplinata dall’art 148 del Codice delle Assicurazioni Procedura di risarcimento. La procedura sarà la medesima seguita per tutte le altre vittime d’incidenti stradali. Nel caso opposto in cui invece la responsabilità per la determinazione dell’incidente stradale sia da ascrivere al ciclista, l’automobilista o il pedone, o in motociclista o l’altro ciclista danneggiato potranno procedere nei confronti del ciclista responsabile attraverso la procedura di richiesta di risarcimento dei danni ordinaria. La responsabilità del ciclista sarà valutata secondo i dettami del codice della strada, i danni causati dal ciclista nell’incidente strdale saranno valutati secondo i parametri dettati dal Codice delle Assicurazioni e dalle Tabella ivi recepita per i danni biologici alla persona sino al 9% d’invalidità biologica e per l’inabilità temporanea, nonché secondo le regole dettate dall’art 137 del Codice delle Assicurazioni per il risarcimento del danno patrimoniale, ovvero dal danno emergente e/o da lucro cessate, per il risarcimento del danno biologico superiore al 9% e per le macro lesioni e pre i danni mortali soccorreranno gli stessi parametri applicati in caso di danno da sinistro stradale causato da veicolo a motore iscritto al Pubblico Registro Automobilistico ovvero PRA.
La procedura per richiedere da parte dell’automobilista, pedone, ciclista, motociclista danneggiato in un incidente stradale a causa del comportamento di un ciclista, il risarcimento dei danni subiti per colpa del ciclista differisce da quella prevista dal codice delle assicurazioni per richiedere i danni causati da un veicolo iscritto presso il PRA, infatti la richiesta di risarcimento del danno sarà diretta al ciclista responsabile e non anche alla sua compagnia di assicurazione, infatti il ciclista non ha l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo per poter circolare con la bicicletta e pertanto non è né prevista, né consentita l’azione diretta, ovvero la richiesta di risarcimento giudiziale diretta da parte della vittima di un ciclista nei confronti della compagnia di assicurazione dello stesso. Il danneggiato per colpa di un ciclista dovrà effettuare la richiesta di risarcimento direttamente al ciclista responsabile dell’incidente convenendo in giudizio con atto di citazione, sarà il ciclista colpevole d’aver causato l’incidente stradale a dover chiedere alla propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile di essere manlevato, per fare ciò la dovrà chiamare in giudizio esercitando l’azione di manleva per i danni causati nel sinistro stradale per il quale è causa.
Causa civile per il risarcimento danni da incidente stradale subiti dal ciclista
Come funziona la causa civile per il risarcimento danni da incidente stradale subiti dal ciclista? Il ciclista rimasto vittima d’incidente stradale per ottenere i massimo risarcimento dei danni subiti nel sinistro strdale dovrebbe rivolgersi ad un avvocato o ad uno studio legale esperto nella materia del risarcimento danni, questo potrà aiutare il ciclista vittima a documentare i danni subiti, a redigere l’atto di costituzione in mora per la richiesta di risarcimento del danno, a redigere l’invito alla negoziazione assistita da inviare alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, a predisporre l’atto di citazione nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro, del proprietario
del veicolo responsabile ed eventualmente anche del conducente dello stesso, qualora questo sia una persona differente rispetto al proprietario. La domanda dovrà essere corredata da tutte quelle prove che possano rendere non contestabile la dinamica dell’incidente stradale, oltre che da tutti i documenti attinenti ai danni fisici patiti dal danneggiato nel sinistro strdale, come i referti inerenti i danni biologici subiti nel sinistro, il recupero delle spese mediche sostenute per le cure e a quelle eventualmente previste/prevedibili in futuro, oltre ai profili relativi al lucro cessante o al danno emergente subiti nel sinistro strdale e risarcibili ex art 137 Codice delle Assicurazioni. L’avvocato dovrà inoltre produrre/indicare la corrispondenza con la compagnia assicurativa del responsabile civile, quali ad esempio la costituzione in mora e l’invito alla negoziazione assistita trasmessi. I tempi? Per quanto riguarda le tempistiche, si deve tenere conto che tra la data dell’avvenuta notificazione dell’atto di citazione per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, all’assicurazione e alla persona fisica responsabile civile del sinistro e la data fissata nell’atto di citazione devono decorrere almeno 45 giorni liberi, se il giudizio viene incardinato avanti il Giudice di Pace, oppure 90 giorni liberi se la competenza è quella del Tribunale.
Il Giudice di Pace per il risarcimento danni da sinistro strdale ha una competenza funzionale che comporta la deroga della propria competenza per valore da euro cinquemila, per le cause ordinarie, siano ad euro ventimila esclusivamente per le cause da risarcimento danni da sinistro strdale.
La procedura avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale sono diverse. Sostanzialmente si può dire che il processo avanti al Giudice di Pace è più snello, alla prima udienza il Giudice di Pace concede un termine per memorie di replica ed istruttorie ove richiesto e ove risulti necessario dalle difese spiegate dal convenuto nella comparsa di riposta. A tal proposito si fa notare che vi sono usi interpretativi dell’articolo regolante la prima udienza che variano da Giudice a Giudice ovvero da ufficio di Giudice di Pace ad altro, nel senso che alcuni Giudice di Pace concedono solo in casi eccezionali la possibilità di scrivere altra memoria mentre per altri Giudici il fatto di concedere i tenimi per altra memoria costituisce una prassi. In ogni caso il prima udienza, ovvero in quella successiva nel caso di concessione della memoria, il Giudice di Pace, ammette le prove richieste dalla parti che ritiene rilevanti per la decisione della responsabilità nella determinazione dell’incidente strdale e quelle ritenute rilevante per la quantificazione e liquidazione dei danni subiti dalla vittima dell’incidente strdale. Una volta terminata la fase istruttoria il Giudice fissa l’udienza per il deposito delle difese conclusionali e per trattenere la causa in decisione. Il tempo per il Giudizio di risarcimento del danno da sinistro strdale avanti il Giudice di Pace generalmente può durare da 6 mesi ad un anno.
Il processo civile per la richiesta di risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avanti il Tribunale è più complesso rispetto a quello di risarcimento danni promosso avanti al giudice di pace. Alla prima udienza il giudice, ove una delle parti lo richieda, concede i termini per il deposito di tre memorie, rispettivamente di precisazione delle domande, istruttorie ed istruttore di replica. I termini vengono assegnati per complessivi 80 giorni. Alla successiva udienza il Giudice ammette le prove che ritiene rilevanti per determinare la responsabilità nella determinazione del sinistro strdale ovvero per determinare l’ammontare dei danni subiti dalla vittima dell’incidente strdale, terminata la fase istruttoria il giudice fissa l’udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che può seguire due formalità diverse, una procedura più snella con al quale il Giudice all’udienza fissata emette la sentenza dopo discussione orale, e l’altra con la quale concede alle parti il termine di complessivi novanta giorni per il deposito delle difese conclusionali e delle difese conclusionali di replica. Il processo avanti il Tribunale, comprensivo della fase istruttoria dura all’incirca un paio d’anni e non dovrebbe durare mai più di tre.
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