Il settore del risarcimento del danno per le lesioni personali subite è molto ampio ed il risarcimento stesso si differenzia tra risarcimento per danni da lesioni personali lievi, dette micro permanenti, risarcimento per danni da lesioni personali superiori al 9% e risarcimento per danni per lesioni personali gravi, gravissime o macrolesioni, tra le lesioni personali va anche considerato il risarcimento per danni da lesioni personali che comportino la morte.
Il calcolo per il risarcimento dei danni per lesioni personali varia a seconda della causa che ha determinato la lesione personale.
Il risarcimento del danno per lesioni personali da incidente stradale è stata calmierata pertanto sino al 9% d’invalidità biologica, cd micropermanenti, il risarcimento del danno da lesione personale subisce una doppia limitazione la prima nella quantificazione, infatti per la quantificazione delle lesioni personali subite nel sinistro stradale si dovrà necessariamente utilizzare la Tabella dettata dal Ministero della Salute, con Decreto del 3 luglio 2003, ovvero la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.211 del’11 settembre 2003. A detto calmiere quantitativo il risarcimento danni per lesioni personali sino al 9% subite in un incidente stradale, dette micropermanenti subisce un secondo calmiere, quello liquidativo che è stato introdotto dall’articolo art. 5 comma 5 della legge del 5 marzo 2001, n. 57, ed con il D.Lgs. 209/2005 è stato inserito nel Codice delle Assicurazioni CdA all’art. 138, 2 comma. Al fine di calmierare ulteriormente il risarcimento del danno per lesioni personali è prevista l’emanazione di una tabella per la quantificazione del dei danni da lesioni personali superiori al 9%, sia di una tabella per la liquidazione dei danni personali superiori al 9%. Mentre oggi la quantificazione dei danni biologici personali da incidente stradale è effettuata sulla base di baremès scientifici in futuro sarà effettuata sulla base di baremès dettati dal legislatore. Anche per la liquidazione del risarcimento dei danni per lesioni personali biologiche gravi o gravissime il legislatore sta varando una tabella calmierata simile a quella per il risarcimento del danno biologico per lesioni personali biologiche micropermanenti. Detta tabella per la liquidazione del risarcimento dei danni per lesioni biologiche personali gravi o gravissime da incidente stradale sostituirà le tabelle per la liquidazione dei danni biologici personali in uso attualmente che sono le tabelle previste dall’osservatorio della giustizia rispettivamente presso il tribunali di Milano e di Roma.
Nel caso di risarcimento dei danni per lesioni personali biologiche causate da mala sanità o malapractice sanitaria che dir si voglia, le tabelle per la liquidazione del risarcimento delle lesioni personali biologiche iatrogene, cioè causate dalla mala practice sanitaria, sono le stesse utilizzate per la liquidazione del risarcimento del danno biologico per le lesioni personali subite in un incidente stradale.
Per il risarcimento dei danni biologici per lesioni personali determinati da altri fattori rientrati nella responsabilità civile generale quali per esempio quelli dovuti all’inciampo in una buca sul marciapiedi o all’interno di un cortile condominiale, ovvero per il risarcimento dei danni per lesioni biologiche personali subite da un alunno o da uno studente a scuola durante l’orario delle lezioni oppure durante un allenamento sportivo o una partita sportiva, non si farà luogo alle tabelle calmierate promulgate per il risarcimento dei danni biologici e le lesioni personali subite a causa ed in conseguenza d’incidenti stradali bensì le Tabelle in uso avanti i tribunali di Milano e di Roma.
Quando un danneggiato si trova nelle condizioni di poter richiedere il risarcimento dei danni biologici per le lesioni personali subite ovvero ha causato un danno e si trova nelle condizioni di dover resistere alla domanda di risarcimento dei danni biologici per le lesioni personali causate, sia in sede civile, sia in sede penale, è consigliabile che si rivolga ad una avvocato esperto/specializzato nella materia. Lo stesso dicasi per i familiari di una persona morta a causa ed in conseguenza delle lesioni biologiche personali subite.
Norma cardine del sistema per il risarcimento dei danni per le lesioni personali è l’articolo 2043 del codice civile civile il quale sotto la rubrica “Risarcimento per fatto illecito” che così recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
L’interpretazione dell’art 2043 Cod Civ è semplice: chi vi ha causato un danno ingiusto, nella specie delle lesioni personali, è obbligato al risarcire i danni causati, questa la norma generale sulla quale si fonda la responsabilità aquiliana secondo il principio del neminem laedere norma che si attaglia perfettamente al risarcimento danni biologici ed alla lesioni personali.
L’ambito sicuramente più comune, in cui rientra la maggior parte dei casi di diritto al risarcimento per le lesioni biologiche e personali subite è quello dei sinistri stradali, regolati dall’art. 2054 codice civile che sotto la rubrica “Circolazione di veicoli” al primo comma recita “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno….
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”
La regola dettata dall’art 2054 cod civ relativa anche al risarcimento dei danni per le lesioni personali causate da incidente stradale trova nel Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209), attuazione dettagliata.
Vi sono però numerose altre ipotesi in cui è possibile, a determinate condizioni, chiedere il risarcimento del danno per le lesioni personali subite.
Tra le ipotesi più comuni di diritto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite si ricorda anche la responsabilità da cosa in custodia normata dall’art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma relativa al diritto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite per danno cagionato da cose in custodia introduce una vera e propria responsabilità oggettiva (o una presunzione di colpa, a seconda degli orientamenti giurisprudenziali) per il custode della cosa che ha causato il danno, a meno che quest’ultimo non provi il caso fortuito (un evento eccezionale estraneo alla sua sfera di potere) e che interrompe in nesso di causalità tra evento e custode e che quindi esime il custode dalla responsabilità e pertanto il diritto per il danneggiato al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite è negato.
Il risarcimento delle lesioni personali si struttura in base a fasi successive.
Innanzitutto, per il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite, bisogna valutare se sussistano le condizioni previste dalla legge affinché ci sia la responsabilità del soggetto che si reputa abbia causato il danno o nell’incidente stradale o nella malapractice sanitaria o per cose in custodia.
Come anticipato, in alcune ipotesi di responsabilità da fatto illecito, per cui il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite, il legislatore ha introdotto forme di responsabilità oggettiva, per cui per ottenere il risarcimento all’attore sarà sufficiente provare di aver subito un danno da lesione personale in connessione causale con il fatto illecito.
Dopodiché bisogna stabilire il quantum della domanda di risarcimento dei danni per le lesioni personali subite.
Tale operazione si struttura in due passaggi: la quantificazione e la liquidazione.
La quantificazione per le lesioni personali subite di carattere biologico ai fini del risarcimento dei danni si effettua mediante utilizzo di parametri medico-legali sulla base dei quali a un certa lesione personale viene attribuita da un medico, specializzato in medicina legale, una percentuale di riduzione dell’integrità psico-fisica per la quale il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite. Ad esempio un soggetto prima di un sinistro stradale o di un evento lesivo di altro tipo viene presunto sano ed integro psico-fisicamente al 100%, dopo che è vittima di un evento lesivo, a meno che non si provino pre esistenze rispetto all’evento lesivo, vengono quantificati i danni per le lesioni personali biologiche subite assegnando alle lesioni subite una percentuale di decremento della integrità psicofisica, per esempio un invalidità biologica del 90% per una macro lesione, del 50% o 30% per una lesione grave, ovvero minore del 9% per quelle che vengono – a torto – definite microlesioni.
La percentuale di danno biologico permanente rilevata dal medico legale altro non è che la percentuale di riduzione dell’integrità psicofisica per la quale si ha diritto al risarcimento per i danni da lesioni personali.
Risarcimento danni lesioni personali percosse
Indice
Una persona che viene percossa ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite.
Colui che percuote un altra persona commette il reato previsto e punito dall’art 581 del codice penale il quale sotto la rubrica “Percosse” recita “chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.”
Pertanto la persona offesa ha diritto al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito delle percosse. La persona offesa ha diritto al risarcimento per le lesioni personali a titolo di danno biologico per riduzione dell’integrità psico fisica se subisce “una malattia nel corpo o nella mente” diversamente nel caso del reato di percosse, che consiste nel percuotere taluno, purché da fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente, la persona offesa, percossa, ha diritto risarcimento danni per le lesioni personali per le percosse subite in quanto ha subito la lesione dell’integrità fisica in senso lato.
Attenzione che nel caso in cui le percosse cagionino una malattia nel corpo o nella mente non si tratterà più del reato di percosse bensì di quello, più grave di lesioni personali previsto e punito dall’art 582 del Codice penale.
Per ottenere il risarcimento dei danni lesioni personali nel caso di percosse la persona offesa deve dimostrare che il colui che l’ha percossa ha commesso il fatto con dolo ovvero con coscienza e volontà. Il reato di percosse appartiene alla categoria dei delitti contro la persona.
La vittima del reato di percosse ha diritto al risarcimento dei danni lesioni personali quando subisce un qualsiasi atto che le procura una sensazione dolorosa.
La vittima di percosse potrà chiedere il risarcimento dei danni lesioni personali per il danno morale subito, se non per il danno biologico, inoltre la persona offesa da più episodi di percosse concatenate fra loro potrà per esempio chiedere il risarcimento danni per lesioni personali se non per percosse per violenza privata.
Subire percosse anche se non causa un danno biologico permanente può instillare nell’aggredito/danneggiato un sentimento di paura e/o sofferenza fisica e psichica che produce un danno morale per cui si ha diritto al risarcimento del danno per la lesione personale subita per le percosse che non corrisponde ad un danno biologico permanente ma ad un altro tipo di danno non patrimoniale che è il danno morale; oppure le percosse subite dal danneggiato che è un soggetto dotato di autorità in un contesto sociologico provocano un danno all’immagine e alla reputazione, anche se non gli provocano un danno biologico (si pensi a un professore che riceve una sberla da un alunno), danni per i quali il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni da lesioni personali per le percosse subite.
Il danneggiato vittima delle percosse per ottenere il risarcimento danni per le lesioni personali subite converrà comunque sporgere denuncia querela per le percosse subite entro 90 giorni dal fatto e tentare di documentare il danno da percosse sofferto chiedendo rivolgendosi ad un avvocato esperto per valutare la sussistenza delle condizioni per avanzare una richiesta di risarcimento dei danni da lesioni personali subite per percosse.
Risarcimento danni per lesioni personali dolose
L’art. 582 del codice penale disciplina il reato di lesioni personali dolose, dalle quali deriva l’obbligo del risarcimento del danno, il reato si differenzia da quello previsto e punito dall’art 590 del codice penale il quale disciplina le lesioni personali colpose.
L’articolo 582 del codice penale sotto la rubrica “Lesioni personali” inseme all’art 2043 codice civile pone il fondamento per il risarcimento dei danni causati anche da lesioni personali dolose e recita: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151].
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
Il delitto doloso è definito dall’articolo 43 del codice penale il quale sotto la rubrica “Elemento psicologico del reato “ al primo comma recita: “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”
E’chiaro che colui il quale cagiona ad altri delle lesioni personali tanto più se dolose, è tenuto al risarcimento del danno oltre che alle pene di restrizione della libertà.
Il combinato disposto degli articoli 582 e 583 del codice penale suddivide le lesioni personali dolose, anche al fine del risarcimento, in: lesioni personali dolorose lievissime, qualora la malattia non superi i 20 giorni prognosi; lesioni personali dolose, malattia guaribile tra i 21 ed i 40 giorni, lesioni personali dolose gravi: prognosi superiore a 40 giorni; lesioni personali dolose gravissime, conseguenze certamente o probabilmente insanabili.
Per il risarcimento delle lesioni personali dolose va operato un distinguo tra azione penale ed azione civile, nel senso che, per esempio, per procedere penalmente in caso di lesioni personali dolose lievissime è necessaria la querela della persona offesa mentre per i casi più gravi di lesioni personali dolose è prevista la perseguibilità d’ufficio con la semplice denuncia, la quale a differenza della querela può essere presentata anche da una persona diversa da quella offesa e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà nel voler perseguire il reato o nel chiedere il risarcimento per le lesioni personali dolose.
Chi ha subito delle lesioni personali dolose potrà chiedere il risarcimento del danno in sede civile anche se ha depositato una querela penale.
Ai fini del risarcimento la quantificazione delle lesioni personali dolose viene effettuata sulla base delle tabelle per la liquidazione dei danni dovuti a lesioni personali proposte dagli osservatori sulla giustizia di Milano e di Roma indipendentemente dal fatto che si tratti di lesioni personali lievi, cosi dette micropermanenti o di lesioni personali gravi o gravissime, ovvero di macrolesioni.
Le tabelle per il risarcimento dei danni alla persona proposti dagli osservatori dei Tribunali di Milano e di Roma hanno origine giurisprudenziale equitativa pertanto i parametri d’adeguamento soggettivo e di risarcimento del danno morale, che sono generalmente parametrati in una frazione del danno biologico, nei casi di risarcimento del danno dovuto a lesioni personali dolose saranno generalmente liquidati nella frazione massima proposta dalle tabelle anziché in quella media o minima; perché, mentre l’elemento psicologico di chi è tenuto al risarcimento del danno per lesioni personali colpose è quello di una persona che ha commesso une errore che ha causato un danno senza volerlo, l’elemento psicologico di chi è tenuto al risarcimento del danno per lesioni dolose, è quello di colui che ha causato un danno commettendo un reato con coscienza e volontà e pertanto è più grave, per questa ragione non si applicano al risarcimento del danno per lesioni dolose le Tabelle per la liquidazione del danno biologico da sinistro stradale, né le Tabelle delle micropermanenti, già in vigore, ne quelle per i danni da sinistro stradale per lesioni, lesioni gravi e macropermanenti.
Affinché si possa chiedere il risarcimento del danno per lesioni personali dolose non è necessaria la volontà da parte dell’aggressore di provocare una specifica lesione, ma solo la consapevolezza di voler cagionare una violenta manomissione di una persona, tuttavia dal punto di vista oggettivo, è necessario che la lesione provocata sia perlomeno prevista e voluta, come conseguenza della condotta violenta.
Azione civile e penale
La vittima di percosse o lesioni personali per ottenere il risarcimento del danno può scegliere in alternativa l’azione civile o quella penale.
A volte l’azione penale e civile possono coesistere a seguito di un fatto reato per lesioni fisiche o personali, nel senso che l’azione penale, sia che sia stata instaurata a seguito di querela, sia che si sia radicata d’ufficio, può coesistere parallelamente a quella civile; la parte lesa vittima offesa dal sinistro stradale o dal reato di lesioni personali colpose o dolose potrà costituirsi parte civile nel procedimento penale e non svolgere alcuna azione civile chiedendo il risarcimento dei danni icon l’azione penale, oppure potrà esercitare l’azione penale costituendosi parte civile chiedendo una condanna generica al risarcimento del danno e riservandosi di quantificarla ed il risarcimento del danno in sede civile promuovendo un azione civile.
Costituirsi parte civile è il modo in cui la vittima di un reato sia colposo, sia doloso alla persona può partecipare attivamente al processo penale chiedendo in via alternativa il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale, oppure chiedendo una condanna generica e riservando la richiesta del risarcimento danni in sede civile.
La parte lesa, vittima di una lesione personale per aver subito una lesione dal reato e non è automaticamente parte integrante del processo penale (che si svolge tra lo Stato e l’imputato) per questo può costituirsi parte civile, promuovendo all’interno dell’azione penale la richiesta di risarcimento dei danni, rimborso delle spese di giudizio, etcc…,
Il danneggiato dal sinistro stradale, o che comunque ha subito lesioni personali dolose o colpose, al fine d’instaurare un azione penale, può sporgere denuncia o fare una querela alle forze dell’ordine o direttamente in base al tipo di reato subito e alla sua perseguibilità penale d’ufficio o meno. La vittima danneggiata dal reato doloso o colposo ha diritto di decidere se procedere poi direttamente con un’azione civile davanti ad un giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti, oppure costituirsi parte civile nel corso del procedimento penale quando le indagini effettuate (anche tramite testimonianze alla Polizia Giudiziaria) daranno spazio alle fase dibattimentale, ed in quest’ultimo caso se preferisse in ogni caso chiedere il risarcimento del danno in sede civile senza rinunziare al diritto di partecipare attivamente al procedimento penale, dovrà esercitare l’azione penale costituendosi parte civile e riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. L’entità e la liquidazione del risarcimento saranno stabiliti dal giudice penale, oppure dal giudice civile quando il danneggiato esercita sia l’azione penale, sia l’azione civile per il risarcimento e la quantificazione del danno.
Danni risarcibili e quantificazione
Il soggetto vittima di lesioni personali lievi, gravi gravissime, micropermanenti o macropermanenti, sia da sinistro stradale, sia da malapractice sanitaria, sia da aggressione ,ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale. Per i danni natura non patrimoniale, senza pretendere l’elenco esaustivo, è risarcibile il danno biologico, inteso come la lesione all’integrità psicofisica della persona e quantificato in punti percentuali di invalidità permanente e in giorni di inabilità temporanea; è risarcibile il danno morale, inteso come sofferenza interiore soggettiva che patisce una persona a causa delle lesioni subite, viene quantificato con una frazione del danno biologico ove subito o secondo parametri giurisprudenziali; è risarcibile il danno esistenziale, inteso come il peggioramento della qualità della vita di un soggetto, il danno viene quantificato in una frazione di danno biologico.
Per quanto riguarda invece la sfera reddituale ed economica del soggetto danneggiato, è risarcibile il danno da incapacità lavorativa sia generica, che viene quantificata in via equitativa in una frazione del danno biologico; è altresì risarcibile il danno da incapacità lavorativa specifica che è quantificata sulla base delle percentuale d’incapacità lavorativa specifica assegnata dal medico legale, che viene moltiplicata con il reddito della vittima dell’incidente stradale e per la quantificazione si esegue infine un calcolo con una formula specifica con demoltiplicazione sulla base del coefficiente di sopravvivenza della vittima calcolato secondo l’età della vittima dell’incidente.
Sono risarcibili i danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente, ossia le perdite economiche dirette sofferte a causa del fatto illecito e i mancati guadagni che si sarebbero raggiunti se non si fosse verificata l’aggressione; la quantificazione per i sinistri stradali ed i danni da malapractice sanitaria viene effettuata sula base dell’art 137 del codice delle assicurazioni private il quale sotto la rubrica “danno patrimoniale” recita: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. 2 È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale”
Il risarcimento del danno non patrimoniale viene generalmente valutato e quantificato attraverso l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano, in base alla quali è possibile dare un valore monetario al punteggio di invalidità permanente ed inabilità temporanea sofferto dal soggetto offeso.
Questa quantificazione, effettuata in via equitativa e quindi uguale per tutti, lascia comunque facoltà al giudice di poter disporre una personalizzazione del danno biologico non patrimoniale, ossia un aumento in misura percentuale del risarcimento, quando vengono riscontrate singolarità e peculiarità nel caso esaminato diverse dall’ordinario.
Ad esempio una lesione alle mani per chi svolge per professione lavori manuali, ha un impatto diverso e conseguenze peggiori rispetto a chi invece si occupa di lavori intellettuali.
Risarcimento danni per lesioni personali lievi
Nel caso di lesioni personali definite lievi il diritto al risarcimento è immutato, patiscono delle eccezioni il risarcimento del danno da sinistro stradale e da malapractice medica per il quale il risarcimento del danno da lesioni lievi, intese quali micropermanenti sino al 9% d’invalidità, viene effettuato sulla base della quantificazione secondo i baremès introdotti dal Ministero della Salute, con Decreto 3 luglio 2003 Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003, n.211; il risarcimento per le micropermanenti ovvero le lesioni personali lievi, in tema di sinistro stradale e danni da malapractice sanitaria quantificati secondo il DM del 2003, sono liquidati quindi risarciti sulla base della tabella richiamata dall’art 139 del codice delle assicurazioni.
Le lesioni personali brevi delle quali si abbia diritto all’indennizzo/risarcimento da parte dell’Inail, cioè quelle lesioni personali lievi subite nei sinistri stradali in itinere e relative agli infortuni sul lavoro inferiori al 6% di danno biologico quantificato secondo tabella INAIL non sono indennizzabili/risarcibili e quelle dal 6% al 15% di danno biologico sempre secondo tabella INAIL, vengono liquidati in danaro, mentre gli infortuni sul lavoro o i sinistri stradali in itinere di competenza INAIL con danno biologico superiore al 15% vengono liquidati sotto forma di rendita vitalizia. Anche l’indennizzo/risarcimento dei danni per lesioni personali lievi in polizza infortuni patisce delle franchigie che possono essere secche o modulate.
Con riferimento al risarcimento del danno per lesioni personali lievi nel diritto penale va effettuato un distinguo tra lesioni dolose lievissime e lesioni lievi infatti l’articolo 582 del codice penale richiede per le lesioni lievissime, cioè sotto ai 20 giorni, la procedibilità a querela, mentre per per il risarcimento del danno da lesioni personali lievi ovvero sopra ai 20 giorni e fino a 40 giorni, l’azione penale procede d’ufficio e per il risarcimento sarà necessaria la costituzione di parte civile, ovvero un azione civile. Altrettanto dicasi per le lesioni personali gravi e gravissime.