Ogni anno l’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, provvede alla rilevazione degli incidenti stradali verificatisi nell’arco di un anno solare sull’intero territorio nazionale, verbalizzati da un’autorità di polizia, che hanno causato danni biologici alla persona.
Le Forze dell’Ordine interrogate dall’ISTAT relativamente agli incidenti stradali sono la Polizia Stradale, i Carabinieri, Polizia Provinciale, Polizia Locale ed altri organi di rilevazione, come Guardia di finanza e Agenti di pubblica sicurezza, che hanno un ruolo all’interno delle statistiche ISTAT in quanto il rilevamento d’incidenti stradali costituisce per questi ultimo organi attività marginale.
L’ISTAT raccoglie mensilmente i dati relativi agli incidenti stradali occorsi, per poi rielaborare i dati a fine anno e così avere il quadro statistico completo pubblicato sotto l’acronimo dell’Istituto Nazionale di Statistica appunto l’ISTAT del numero annuale d’incidenti stradali. Relativamente al singolo incidente stradale l’ISTAT provvede all’annotazione del momento in cui l’incidente si è verificato, la data e località dell’incidente stradale, l’organo che lo ha rilevato, localizzazione dell’incidente stradale, il tipo di strada, la segnaletica, il fondo stradale, le condizioni meteorologiche, la natura dell’incidente stradale, il tipo di veicoli coinvolti, le circostanze dell’incidente stradale e le conseguenze dell’incidente stradale in relazione ai danni subiti dai danneggiati vittime dell’incidente stradale stesso.
L’ ISTAT per il 2018 riporta un numero d’incidenti stradali occorsi pari a 172.344 occorsi durante l’anno con lesioni o danni biologici alla persona che hanno provocato 3.325 sinistri con morti e decessi entro 30 giorni dall’incidente/sinistro stradale che viene considerato mortale e 242.621 feriti. Per l’ISTAT infatti il sinistro/incidente stradale è considerato mortale se il decesso avvenga sia sul luogo del sinistro, sia entro 30 giorni dall’incidente/sinistro stradale.
I dati ISTAT rilevano che tra le vittime, sia feriti sia morti, d’incidente/sinistro stradale risultano in aumento i pedoni, con un aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente, i ciclomotoristi o scooteristi con un aumento del 17,4% rispetto all’anno precedente e i camionisti con un aumento del 15,3% rispetto all’anno precedente. Risultano invece in diminuzione gli incidenti/sinistri stradali, con feriti o morti, che coinvolgono i motociclisti che hanno subito una diminuzione del 6,8%, i ciclisti con una diminuzione del 13,8% e gli automobilisti con una diminuzione del 3%.
Sempre secondo i dati ISTAT nel 2018 rispetto all’anno precedente è risultato in aumento il numero di vittime di incidenti/sinistri stradali mortali in autostrada, un aumento di 10,5%, mentre sulle strade extraurbane e urbane le vittime morte in incidenti stradali sono in diminuzione.
L’ISTAT ha rilevato che le cause più frequenti degli incidenti stradali occorsi sono state soprattutto la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza, la velocità troppo elevata, l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso del telefono cellulare alla guida.
Istat incidenti stradali 2017
Indice
I dati ISTAT relativi al numero di incidenti/sinistri stradali occorsi in Italia nel 2017 riportano un numero inferiore di incidenti stradali rispetto a quanto già detto relativamente al 2018, quindi secondo i dati rilevati dall’ISTAT nel 2018 i sinistri/incidenti stradali sono aumentati.
Nel 2017 l’ISTAT ha rilevato 174.933 incidenti/sinistri stradali che hanno comportato danni alla persona, ben 2.589 in più rispetto al 2018; il numero ISTAT di vittime di incidente stradale registrato è di 3.378 morte entro 30 gg dall’incidente stradale e 246.750 feriti.
Secondo i dati ISTAT nel 2017 il maggior aumento percentuale di vittime di incidente/sinistro stradale lo ha subito la categoria dei pedoni e quella dei motociclisti, mentre, sempre secondo i dati rilevati dall’ISTAT, il numero di vittime e di morti per incidente/sinistro stradale tra i ciclomotoristi e i ciclisti ha subito un calo.
Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate, sempre secondo i dati forniti dall’ISTAT, disgiunti dai casi d’incidente/sinistro stradale sono risultate essere l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.
Istat incidenti stradali 2014
Anche i dati ISTAT relativi agli incidenti stradali verificatisi nel 2014 ci fanno dedurre una progressiva diminuzione negli anni del numero di incidenti stradali, sia con feriti, sia con morti, infatti nel 2014 l’ISTAT aveva rilavato 177.031 incidenti stradali con lesioni o danni biologici a persone, un numero superiore rispetto a quelli rilevati negli anni successivi.
Secondo l’ISTAT di questi 177.031 incidenti stradali 3.381 hanno provocato morti mentre 251.147 persone hanno subito danni permanenti, di cui 15.000 macropermanenti e lesioni gravi. L’ISTAT ha inoltre rilevato che nel 2014 la maggior parte degli incidenti/sinistri stradali avveniva sulle strade extra urbane e non nelle autostrade, come rilevato poi negli anni successivi. Il venerdì risultava essere il giorno con maggior concentrazione di vittime d’incidenti stradali e la domenica quello con maggior contrazione di incidenti gravi e mortali.
ART 8 – 1500
Incidenti stradali statistiche
Secondo le statistiche la maggior parte degli incidenti stradali è provocata dalla distrazione alla guida, dal mancato rispetto della precedenza e da velocità troppo elevata che insieme sono, per le statistiche, la causa del 40,8% degli incidenti/sinistri stradali.
Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate, per le statistiche, e possibili cause di incidenti stradali sono l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso del telefono cellulare alla guida.
I risultati delle statistiche in ambito di incidenti stradali sono molto utili al legislatore in quanto aiutano a capire quali siano le cause più frequenti di incidenti stradali e quindi a promulgare norme che abbiano in base alle statistiche una buona prospettiva deterrente per arginare il fenomeno dei morti e dei feriti gravi sulle nostre strade causati da incidenti stradali.
Proprio in relazione ai dati derivanti dalle statistiche sugli incidenti stradali con feriti gravi e morti, provocati da distrazione per uso del cellulare alla guida, sono state stabilite sanzioni più severe per chi utilizza il telefono mentre guida come la sospensione della patente. Addirittura l’analisi di queste statistiche relative agli incidenti stradali ha spinto Anas, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a varare un’applicazione “Guida e basta” disponibile per IOS ed Android per ridurre il numero degli incidenti/sinistri stradali derivanti da questo tipo di distrazione. Le statistiche parziali sugli incidenti stradali mortali e gravi effettuate sulla base dei dati relativi ai sinistri stradali occorsi nei luoghi in cui sono anche affisse le segnaletiche “Guida e basta” hanno confermato una diminuzione statistica percentuale dei sinistri stradali gravi e con morti. Per ridurre i numeri segnalati dalle statistiche di incidenti stradali con feriti gravi e con morti provocati dalla distrazione per uso di cellulare alla guida questa app permette di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida con possibilità di inoltrare ai propri contatti un messaggio per comunicare che ci si sta per mettere in viaggio e bloccare le impostazioni se non quella di invio della propria posizione geografica.
Il numero di incidenti stradali segnalati dalle statistiche negli ultimi trent’anni è sempre aumentato sino ad arrivare al picco nel 2002 per poi tornare a scendere in maniera costante fino al 2015. Nel 2017, però, le statistiche hanno rilevato una preoccupante inversione di tendenza con un aumento degli incidenti stradali mortali dell’1,4% (22 in più del 2016, da 1.547 a 1.569) e, soprattutto, delle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi del 2,7% (45 deceduti in più, da 1.665 a 1.710).
Le statistiche sulle ragioni di avveramento degli incidenti stradali in genere, in particolare sulle ragioni per le quali i sinistri stradali con morti aumentano o diminuiscono in una certa area geografica, mentre i sinistri stradali mortali aumentano o diminuiscono in altra area geografica, sono lo strumento più utile per adottare una politica di prevenzione atta sopratutto a limitare i sinistri stradali con lesioni alla persona gravi o gravissime ed i morti sulle strade.
Proprio grazie alle statistiche minuziose e dettagliate sulle singole tipologie di sinistro stradale con danni fisici lievi, con lesioni gravi, con macrolesioni, con morti, comparate con le statistiche relative alla causa degli incidenti stradali, quali ad esempio l’uso del cellulare alla guida, la velocità eccessiva, i colpi di sonno, la mancanza di esperienza o i sinistri stradali alcol correlati, consentono un incrocio di dati che perfezionano e rendono affidabili le statistiche sulle conseguenze e sulle cause dei sinistri stradali.
Statistiche morti incidenti stradali
Le statistiche stilate dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, riportano che nel mondo gli incidenti stradali fanno 1,35 milioni di morti l’anno e gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i 5 e i 29 anni.
Secondo le statistiche sulle morti da incidenti/sinistri stradali pubblicate dall’OMS i più a rischio sono piloti e passeggeri di moto. Le statistiche relative agli incidenti stradali ci dicono che la percentuale di morti per incidenti stradali è tre volte più alta nei paesi a basso reddito. In Africa, per esempio, le statistiche sulle morti per incidenti stradali segnalano che il dato percentuale di vittime di incidente stradale è di 26,6 ogni 100mila abitanti, mentre in Europa le statistiche sulle morti per incidenti stradali segnalano che il dato percentuale di vittime di incidente stradale è 9,9 ogni 100mila.
Per quanto riguarda la tipologia di vittime morte a causa d’incidente stradale le statistiche evidenziano che il 26% dei morti da incidente stradale sono pedoni o ciclisti, mentre il 28% di morti a causa di incidente stradale sono piloti o passeggeri di veicoli di scooter o moto. L’Italia secondo le statistiche dell’OMS è il paese con meno morti sulle strade per incidente stradale con 5,5 morti per incidente stradale per ogni 100mila abitanti, lo stesso della Francia.
Altro dato curioso relativo alle statistiche di incidenti stradali che provocano morti su strada è quello che i tre quarti (73%) delle morti provocate da incidenti stradali si verificano tra i giovani di sesso maschile di età inferiore al 25 anni che secondo le statistiche sugli incidenti stradali hanno quasi 3 volte più probabilità statistica di rimanere vittime di incidenti stradali mortali rispetto alle giovani donne.
Tra il 2001 ed il 2010 le statistiche registrano una diminuzione del 40% di pedoni morti per incidenti stradali, mentre, sempre secondo le statistiche, la riduzione delle morti per incidente stradale tra motociclisti è stata più contenuta (circa – 20%).
I motociclisti ed i ciclisti per le statistiche negli ultimi anni sono stati virtuosi aumentando i dispositivi di protezione e l’attenzione alla guida per limitare il numero d’incidenti stradali e per limitare la gravità delle lesioni fisiche causate dall’incidente stradale. I giubbotti protettivi per i motociclisti ed caschi per i ciclisti hanno sortito effetti positivi, accertati dalle statistiche, sulle conseguenze dei danni fisici in caso di sinistro stradale.
Statistiche incidenti stradali Italia
Le statistiche dell’ISTAT nel 2017 relativamente agli incidenti stradali in Italia hanno rilevato che i guidatori del sud Italia fanno meno incidenti stradali rispetto a quelli del nord. Per le statistiche infatti il rapporto tra veicoli circolanti e incidenti stradali è minore nel sud Italia.
Secondo le statistiche l’introduzione in Italia della legge sulla patente a punti nel 2003, ha avuto un effetto significativo sul numero di incidenti stradali in Italia, sia per i sinistri stradali lievi, sia per quelli con feriti gravi e gravissime, sia sui sinistri/incidenti stradali con morti. I dati relativi alle statistiche sugli incidenti stradali in Italia non sono variati molto cosa che invece si è verificata con l’introduzione dei Tutor sulle autostrade inseriti nel 2005, con una significativa riduzione dei morti solo a partire da agosto 2007.
In Italia le statistiche registrano un maggior tasso di morti per incidente stradale sulle strade extraurbane rispetto alle strade urbane. Le statistiche riportano che negli ultimi 15 anni però in Italia la differenza tra le due categorie di incidenti stradali, cioè incidenti stradali su strade urbane ed incidenti stradali su strade extraurbane tende a diminuire, sia come numero percentuale quindi statistico d’incidenti stradali, sia come conseguenza parificandosi i sinistri stradali con feriti gravi e quelli con morti su strade urbane ed extraurbane.
Nell’ultimo decennio le statistiche comunque hanno rilevato una notevole riduzione di incidenti stradali con morti in Italia, con una diminuzione del 42,4%.
Incidenti stradali alcol statistiche
Le statistiche ci dicono che ogni anno in Europa l’abuso di alcol causa 10.000 morti per incidente stradale. Dalle statistiche relative alle morti provocate da sinistro/incidente stradale è emerso che il 25% degli incidenti/sinistri stradali, con lesioni e feriti, lievi, gravi o con morti, che coinvolgono i giovani tra i 18 e i 24 anni sono attribuibili all’abuso di alcol.
Secondo le statistiche stilate dall’Istituto superiore di Sanità, la stima degli incidenti stradali alcol-correlati in Italia è pari al 30/35% del totale degli incidenti stradali con morti.
Pochi e semplici interventi potrebbero permettere una drastica riduzione del numero segnalato dalle statistiche di incidenti stradali mortali alcol-correlati e quindi delle loro conseguenze più gravi quali feriti gravi, macrolesi o morti. I dati forniti dalle statistiche sugli incidenti stradali alcol-correlati potrebbero essere diminuiti dall’introduzione, per esempio, di dispositivi blocca motore, cioè dispositivi che sottopongono il guidatore a un alcol test e impediscono alla vettura di mettersi in moto in caso il conducente risulti positivo prima di mettersi alla guida così da evitare incidenti stradali alcol-correlati; sempre al fine di una diminuzione dei numeri riportati dalle statistiche sugli incidenti stradali alcol correlati, ulteriori misure potrebbero essere l’aumento dei controlli stradali e l’inasprimento delle pene, provvedimenti che ogni paese europeo potrebbe attuare per raggiungere l’obiettivo di diminuire i dati statistici relativi agli incidenti stradali mortali e con feriti gravi alcol-correlati .
L’Italia, secondo le statistiche, è ad oggi in forte ritardo nell’attività di prevenzione dei sinistri/incidenti stradali gravi o mortali associati all’alcol: si parla ancora poco dei dispositivi blocca motore e l’alcol-zero alla guida si applica solo ai conducenti professionali e ai neopatentati.
ART 9 – 2000
Legge incidenti stradali
Le disposizioni di legge che regolano il risarcimento dei danni subiti a causa di incidenti stradali sono da rintracciare nel Codice Civile e Codice delle Assicurazioni ossia il D.lgs 209 del 2005.
Passeremo in rassegna i principali articoli di legge che nel Codice civile si occupano di responsabilità derivante dalla causazione di un incidente stradale, cioè gli artt. 2043, 2054 e 2059.
L’art 2043 del Codice Civile stabilisce il principio generale e cardine per in nostro ordinamento sul quale si fondano anche le leggi relative al risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale, in quanto stabilisce per legge che, in caso di danno ingiusto, come l’incidente stradale, vi è l’obbligo di risarcimento del danno da parte del responsabile nel caso in cui dal fatto doloso o colposo derivi un danno ingiusto. Quindi il responsabile del sinistro/incidente stradale, e per lui la sua Compagnia di assicurazione per la RCA obbligatoria, sono obbligati in solido al risarcimento dei danni causati dal sinistro/incidente stradale.
La legge fondamentale che regola specificatamente la responsabilità per incidente stradale è l’art. 2054 del Codice Civile il quale sotto la rubrica “Circolazione di veicoli” stabilisce che il conducente di un veicolo ha l’obbligo per legge di risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo a meno che provi di aver fatto il possibile per evitare il danno derivato dall’incidente stradale. Viene inoltre stabilito, sempre nel medesimo articolo di legge, che nel caso di incidente stradale in cui ci sia stato uno scontro tra veicoli, fino a prova contraria, si presume un concorso di colpa al 50% tra i conducenti.
Bisogna fare attenzione al fatto che la presunzione di legge di corresponsabilità si applica solo agli incidenti stradali nei quali c’e stata collisione ovvero scontro fra i veicoli.
L’art. 2059 del Codice Civile infine stabilisce che il danno non patrimoniale, anche in caso di incidente/sinistro stradale, debba essere risarcito solo nei casi previsti per legge. Per danno non patrimoniale l’articolo di legge intende categorie di danno quali: il danno morale derivante da incidente stradale, il danno biologico, cioè la lesione psico-fisica del danneggiato da incidente stradale, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni ma che prescinde dalla sua capacità reddituale ed il danno esistenziale derivante da incidente stradale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
Gli articoli di legge principali del Codice delle Assicurazioni, invece, regolano le procedure da seguire per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale. Gli articoli di legge riportati nel codice delle assicurazioni private, dal 122 al 160 del Titolo X, disciplinano l’Assicurazione Obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti, in particolare per esempio gli articoli della stessa legge 141, 148 e 149 del codice delle assicurazioni, regolano rispettivamente la procedura da seguire nel caso di richiesta di risarcimento dei danni per il passeggero di veicolo coinvolto in incidente stradale, la procedura standard di richiesta di risarcimento e la procedura di indennizzo diretto.
La medesima legge all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il terzo trasportato su veicolo coinvolto in incidente stradale che voglia richiedere il risarcimento dei danni subiti può rivolgersi per legge alla compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale era trasportato a prescindere da un accertamento di responsabilità, fatto salvo l’eventuale diritto di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione pagante verso quella del responsabile dell’incidente stradale.
L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni descrive la procedura standard di legge per la richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazione del responsabile civile dell’incidente stradale.
In particolare la legge specifica dettagliatamente cosa debba contenere la lettera per l’attivazione della procedura di risarcimento del danno da incidente stradale.
La legge stabilisce in particolare che la lettera di richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale debba contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; se i danni subiti nell’incidente stradale sono danni materiali a cose la lettera di richiesta di risarcimento dei danni a cose deve contenere per legge il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
L’articolo di legge specifica inoltre che dall’invio della lettera di richiesta di risarcimento del danno materiale subito nell’incidente stradale, la compagnia d’assicurazione ha termine sessanta giorni per formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale stesso, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Questo termine di legge è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia dell’incidente stradale sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro stradale. Qualora le cose danneggiate nell’incidente stradale non siano state, come previsto per legge, messe a disposizione per l’ispezione del perito della Compagnia per almeno cinque giorni non festivi oppure qualora siano state riparate prima dell’ispezione stessa, la compagnia di assicurazione effettuerà la propria offerta di risarcimento sulla base della fattura di riparazione. Va precisato che per legge il diritto al risarcimento del danno alle cose subito nell’incidente stradale resta fermo per il danneggiato anche nel caso in cui ritenga di non procedere alla riparazione.
La compagnia di assicurazione è tenuta per legge a provvedere alla formulazione di un’offerta entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al danno alle cose subito nell’incidente stradale.
Per quanto riguarda invece il contenuto della lettera di richiesta di risarcimento per i danni fisici subiti nell’incidente stradale, l’articolo di legge prevede che la lettera di risarcimento dei danni subiti nell’incidente debba contenere i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni fisiche e biologiche subite, ed essere accompagnata da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti di carattere biologico, nonché dalla dichiarazione che il danneggiato abbia o meno diritto a prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima del sinistro stradale per il quale si chiede il risarcimento.
La compagnia di assicurazione è tenuta per legge a provvedere alla formulazione di un’offerta di risarcimento dei danni alla persona subiti nel sinistro stradale entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione che per legge deve accompagnare la lettera di richiesta di risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale.
Nel caso in cui la compagnia di assicurazione entro i termini di legge formuli un’offerta non satisfattiva dei danni subiti nell’incidente stradale è possibile trattenere la somma versata a titolo di acconto e procedere per la parte restante. Nel caso in cui, invece, non venga formulata alcuna offerta di risarcimento del danno subito nell’incidente, decorsi i termini di legge, cioè 60 giorni dalla ricezione da parte della compagnia della lettera di richiesta di risarcimento del danno a cose da sinistro stradale, e di 90 giorni, nel caso di richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente stradale, la legge consente di procedere con atto di citazione alla promozione di una causa per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale nei confronti della Compagnia di assicurazione e del responsabile civile.
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni regola invece la procedura di cd. Indennizzo diretto a seguito d’incidente stradale, stabilendo per legge che, nel caso in cui i veicoli coinvolti siano soltanto due entrambi immatricolati in Italia e regolarmente assicurati, il danneggiato, che ha subito lesioni alla persona inferiori al 9% d’invalidità biologica permanete, può richiedere il risarcimento del danno subito nel sinistro stradale anche alla compagnia con la quale è assicurato il veicolo che conduceva.
Procedimento penale per incidente stradale
Nel caso in cui il comportamento colposo del conducente di un veicolo determini un incidente stradale che provoca lesioni alla persona, gravi o gravissime, o addirittura la morte della vittima dell’incidente stradale s’instaura il procedimento penale nei confronti del conducente per il reati previsti e puniti dagli art. 590 bis o dell’art. 589 bis del Codice Penale, cioè il conducente che alla guida di un veicolo causa un incidente stradale che determina lesioni, o lesioni gravi e gravissime oppure la morte di altri utenti della strada è sottoposto a procedimento penale ed accusato del reato di lesioni personali stradali colpose o di omicidio stradale. In relazione alla prognosi del danneggiato, si aprirà un procedimento penale ex art. 590 bis o dell’art. 589 bis del Codice Penale, per aver commesso i reati rispettivamente di lesioni personali stradali colpose o di omicidio stradale.
Nel caso di lesioni causate da incidente stradale, se queste causano una lesione alla vittima dell’incidente stradale che comporta un danno da inabilità/invalidità temporanea inferiore ai 40 giorni si aprirà un procedimento penale per il reato di lesioni personali stradali colpose solo se il danneggiato dal sinistro stradale provvederà a depositare una querela nei confronti del conducente del veicolo responsabile dell’incidente stradale.
Nel caso in cui, invece, le lesioni fisiche subite dal danneggiato nell’incidente stradale comportino una inabilità/invalidità temporanea superiore ai 40 giorni, il procedimento penale previsto e punito dall’art 590 bis cp per il reato di lesioni personali stradali colpose carico del conducente del veicolo che ha causato l’incidente stradale si aprirà d’ufficio senza necessità di querela da parte del danneggiato.
Se, a causa di incidente stradale, si apre un procedimento penale per lesioni colpose stradali ex art 590 bis codice penale o per omicidio stradale ex art 589 bis codice penale, causati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale il danneggiato, o i suoi eredi, potranno decidere di costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale.
Cosa significa costituirsi parte civile all’interno di un procedimento penale per lesioni e/o morte causata da incidente stradale?
La costituzione di parte civile nel procedimento penale che si apre per reati previsti e puniti dagli art 589 bis codice penale e 590 bis codice penale rispettivamente per i reati di omicidio colposo causato da incidente stradale e di lesioni colpose causate da incidente stradale è un atto scritto necessariamente da un avvocato esperto/specializzato in sinistri stradali in quanto contiene particolari formalità di legge previste a pena di decadenza e deve essere formulata con delle precise scadenze cronologiche previste per legge che vanno rispettate a pena di inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale. La costituzione civile nel procedimento penale che si apre per reato di lesioni o omicidio colposo causati da incidente stradale può avvenire solo con l’assistenza di un avvocato. Data la tassatività dei termini e del contenuto è opportuno affidarsi ad un avvocato o studio legale esperto/specializzato nel settore del risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale ed in particolare ad un avvocato esperto/specializzato nei reati relativi al codice della strada quale i reati di lesioni colpose da sinistro stradale e di omicidio colposo stradale previsti e puniti dagli articoli 590 bis codice penale e 589 bis codice penale, nonché specializzato nei reati relativi alla guida in stato di ebbrezza per l’assunzione o l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope quali cocaina, hashish, marijuana, anfetamine etc…
In primo luogo occorre sottolineare che la costituzione di parte civile nel procedimento penale che si apre per il reato di lesioni o omicidio colposo causati da incidente stradale, previsti dagli art 589 e 590 codice penale, è un atto eventuale nel procedimento penale in quanto anche senza la costituzione di parte civile da parte del danneggiato o dai familiari della vittima del sinistro stradale il procedimento penale a carico del responsabile dell’incidente stradale prosegue anche a prescindere dall’avvenuta costituzione di parte civile stessa.
Il danneggiato da incidente stradale, o i suoi eredi nel caso di morte, a pena di decadenza, all’udienza preliminare fissata nel procedimento penale incardinato a seguito dell’incidente stradale, o comunque prima dell’inizio del dibattimento, potranno depositare in giudizio, tramite il proprio avvocato esperto/specializzato nella materia del risarcimento del danno da incidente/sinistro stradale, atto di costituzione di parte civile con cui possono richiedere, all’interno del procedimento penale apertosi, il risarcimento di tutti i danni subiti nell’incidente stradale, oppure potranno costituirsi parte civile riservandosi la richiesta di risarcimento del danno in sede civile.
È opportuno chiarire che nel caso in cui vi sia già stato in sede civile, stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente/sinistro stradale non è possibile chiedere nuovamente il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale già risarciti in sede civile, nel procedimento penale. Se, infatti, il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale ha soddisfatto completamente la richiesta di risarcimento della persona danneggiata a causa dell’incidente stradale, compreso il risarcimento del danno morale, la costituzione di parte civile nel procedimento penale è inibita in quanto secondo la legge si tradurrebbe in una duplicazione del dovuto a meno che con l’atto di costituzione di parte civile il danneggiato non riservi espressamente il risarcimento del danno in sede civile, ovvero specifichi di essere stato risarcito e di non chiedere il risarcimento materiale ma di costituirsi solo ai fini della punibilità.
Se, invece, quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno subito a causa di incidente stradale in sede civile è stato accettato solo a titolo di acconto del maggior dovuto, allora la costituzione di parte civile nel procedimento penale con la quale si chiede il risarcimento dei danni è ammessa.
È importante sottolineare che la costituzione di parte civile non è solamente un mezzo per chiedere il risarcimento dei danni per reato di lesioni o omicidio colposo causati da incidente stradale ma serve anche affinché il danneggiato, o per lui gli eredi, possano diventare parte attiva nel procedimento penale instauratosi a seguito del sinistro stradale e consentano così al danneggiato o ai familiari del danneggiato morto a causa del sinistro stradale di entrare pienamente in contraddittorio con il Giudice, con il Pubblico Ministero e con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie ragioni anche con elementi di prova.
Legge incidenti stradali nuove disposizioni
Le più sostanziose nuove disposizioni relative al risarcimento dei danni causati da incidenti stradali sono state introdotte con la legge annuale sulla concorrenza e sul mercato del 2017, L. 124/2017.
La nuova disposizione di legge ha introdotto nuove disposizioni sul risarcimento dei danni causati da sinistro/incidente stradale. La nuova disposizione di legge per le cd. Macrolesioni, cioè i danni biologici permanenti subiti a causa di incidente/sinistro stradale superiori al 9% di invalidità, ha previsto che venga predisposta una tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico alla persona subito a seguito di sinistro stradale. La nuova disposizione ovvero la legge 124/2017 ha previsto che la nuova tabella nazionale per la liquidazione del danno biologico sostituirà la Tabella in uso attualmente presso i Tribunali di Milano e di Roma, per la liquidazione del danno biologico subito nell’incidente stradale. La Tabella per la liquidazione del danno biologico partorita dalla nuova disposizione di legge affiancherà la tabella specifica per il risarcimento del danno biologico da cd. microlesioni ,cioè per i danni biologici subiti a causa di sinistro stradale e valutati tra 0% e 9% già in vigore e che ha sostituito la Tabella dei Tribunali di Milano e di Roma per le microlesioni già dal 2000. Secondo le nuove disposizioni di legge il Giudice, con la nuova tabella avrà la possibilità per legge di aumentare il risarcimento del danno subito nel sinistro stradale del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni. La maggiorazione per le macrolesioni a seguito d’incidente stradale è limitata dalla nuova disposizione di legge al solo caso in cui il Giudice accerti che i danni causati dall’incidente stradale ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e obiettivamente accertata o, solo per il caso dei danni biologici alla persona subititi in un incidente stradale e quantificati nell’alveo delle così dette microlesioni, ovvero tra lo 0 ed il 9% la nuova disposizione di legge consente la maggiorazione con il limite specificato, solo nel caso in cui le lesioni biologiche subite nel sinistro stradale abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Le recenti disposizioni di legge sul risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale introdotte con la Legge 124/2017 hanno chiarito anche che per il risarcimento dei danni biologici micropermanenti da sinistro stradale è necessario l’accertamento con esami strumentali obiettivi.
Una delle più severe nuove disposizioni introdotte dalla nuova disposizione di legge in materia di incidenti stradali è quella relativa all’identificazione dei testimoni che hanno assistito all’incidente/sinistro stradale. Per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale che riguardano solo le cose e non le persone, il danneggiato, tramite l’avvocato esperto/specializzato nella materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, secondo le nuove disposizioni di legge si devono indicare immediatamente i testimoni che hanno assistito all’incidente stradale pena l’impossibilità di chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovessero instaurarsi nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale.
Nel caso in cui gli eventuali testimoni dell’incidente stradale non siano inseriti nell’atto di costituzione in mora, secondo le nuove disposizioni di legge in materia di incidenti stradali, la Compagnia di assicurazione può richiederne i nominativi dei testimoni dell’incidente stradale tramite raccomanda da inviare entro 60 giorni dalla denuncia dell’incidente stradale. Il danneggiato da incidente stradale avrà poi ulteriori 60 giorni per rispondere ed indicare i nomi dei testimoni che hanno assistito all’incidente stradale.
Se l’incidente stradale ha invece provocato anche danni biologici alla persona, secondo le nuove disposizioni della legge 124/2017, la preclusione relativa all’indicazione dei testimoni che hanno assistito all’incidente stradale non si applica, quindi il danneggiato potrà richiedere l’escussione di testimoni che hanno visto l’incidente stradale anche se non sono stati comunicati alla Compagnia di assicurazione in un eventuale giudizio davanti al Giudice di Pace o in Tribunale, azionato per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale. Attenzione: le disposizioni della nuova legge prescrivono che lo stesso testimone che ha assistito ad un incidente stradale può essere citato al massimo in tre cause per il risarcimento dei danni da incidente stradale in un quinquennio. Nei casi in cui il limite viene superato, ed il testimone assume quindi di avere assistito in un quinquennio a più di tre sinistri stradali, il Giudice comunicherà il nominativo del teste alla Procura della Repubblica che verificherà la veridicità del fatto che il testimone abbia o meno assistito a detti sinistri stradali e nel caso negativo sorgeranno i presupposti del reato di falsa testimonianza o del reato di frode ai danni della compagnia di assicurazione.
A proposito di possibile frode nei confronti della Compagnia di assicurazione, le nuove disposizioni di legge in materia di risarcimento del danno da incidente stradale esonerano la Compagnia di assicurazione dal rispettare le tempistiche dettate dal Codice delle Assicurazioni per formulare offerte formali di risarcimento del danno al danneggiato nel caso in cui dall’esame della banca dati sinistri stradali emergano almeno due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode che l’IVASS deve definire con apposito provvedimento.
In ultimo un’altra significativa novità introdotta dalle nuove disposizioni della legge 124/2017 in tema di risarcimento del danno da incidente stradale è la necessità, nel caso di danni alla vettura, moto, bicicletta, della fattura di riparazione ogni volta che il danneggiato decida di cedere il credito vantato nei confronti della Compagnia di assicurazione alla carrozzeria.