Il risarcimento dei danni subiti nei sinistri stradali è regolato dall’art. 2054 del Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni private, in particolare il Codice delle Assicurazioni prevede due diverse procedure per il risarcimento dei danni subiti nei sinistri stradali. La procedura ordinariamente seguita per il risarcimento dei danni, sia non patrimoniali sia patrimoniali subiti negli incidenti/sinistri stradali, è quella prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. La procedura prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni è quella diretta, nella quale il risarcimento dei danni subiti nell’incidente sinistro stradale può essere richiesto alla propria assicurazione.
E’ importate ricordare che nel caso di risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente/sinistro stradale sono risarcibili sia di danni diretti, sia quelli indiretti.
Per esempio un danno diretto è quando il danneggiato vittima dell’incidente stradale ha subito la rottura della gamba destra provocata dalla ruota anteriore della moto dall’investitore, esempio di danno indiretto è che a causa del eccessivo carico del peso sulla gamba sinistra durante la convalescenza della gamba destra, il danneggiato vittima dell’incidente stradale ha subito danni al ginocchio sinistro da postura sbagliata.
Altro esempio di risarcimento di danno indiretto da sinistro/incidente stradale può essere quello del danneggiato vittima dell’incidente sinistro stradale bisognoso di assistenza e pertanto la madre o il padre hanno diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per non aver potuto percepire gli emolumenti per i lavoro straordinario che abitualmente prestava.
In caso d’incidente/sinistro stradale possono essere richiesti sia danni patrimoniali, sia danni di natura non patrimoniale. I danni patrimoniali dei quali generalmente si chiede il risarcimento a seguito di sinistro/incidente stradale sono il risarcimento dei danni all’automezzo, motociclo, bicicletta etc … il danno da fermo tecnico, ed all’abbigliamento per i ciclisti ed i motociclisti, nonché il risarcimento degli accessori che si sono danneggiati nel sinistro/incidente stradale esempio casco, giubbotto, orologio, telefono, smartphone, oppure il risarcimento delle spese mediche sostenute per le cure delle lesioni alla persona subite nell’incidente stradale, il risarcimento del prezzo dei presidi ortopedici utilizzati, delle camere d’hotel dei parenti che hanno prestato assistenza alla vittima dell’incidente stradale, dell’assistenza specialistica mercenaria a domicilio, il risarcimento del danno da lucro cessante partito dal danneggiato durante il tempo della inabilità temporanea a seguito dell’incidente stradale, mentre i danni non patrimoniali dei quali generalmente si chiede il risarcimento a seguito del sinistro stradale sono il danno biologico da invalidità permanente, il danno biologico da inabilità temporanea, il danno psichiatrico, il danno estetico, il danno morale, il danno essenziale alla vita di relazione, il risarcimento del danno danno da immagine … si pensi a chi a causa ed in conseguenza di un incidente stradale salta o arriva in ritardo ad appuntamento di lavoro importante magari con del pubblico in una diretta televisiva o per un discorso dal vivo … il fatto di avere saltato l’evento costituisce una perdita d’immagine risarcibile.
Il danneggiato vittima di un sinistro/incidente stradale per ottenere il miglior risarcimento di tutti i danni subiti nell’incidente è bene che si affidi ad un avvocato o studio legale esperto/specializzato nella materia del risarcimento dei danni.
L’ausilio dell’avvocato esperto in materia di risarcimento dei danni da incidente/sinistro stradale sarà importante anche per la ricostruzione della dinamica dell’incidente/sinistro stradale, fondamentale per ottenere il pieno risarcimento dei danni patiti. E’ pertanto importante rivolgersi subito ad un avvocato esperto in materia di risarcimento danni da sinistro stradale avendo l’accortezza prima di contattare lo studio legale e/o l’avvocato di controllare l’expertise dello studio consultando il sito e facendo attenzione che uno studio che sul sito dichiara di essere esperto in tante materie è facile che non sia effettivamente specializzato. Per selezionare il miglior avvocato al quale rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale sarà bene, quando si contatta lo studio, prima di esporre le ragioni della chiamata di chiedere alla segreteria o ai collaboratori che rispondono al telefono, di che cosa di occupa lo studio facendo attenzione al fatto che una risposta tipo “di civile” o di “penale” non costituisce una specialità
Per ottenere il miglior risarcimento del danno a seguito d’incidente/sinistro stradale è opportuno contattare un avvocato immediatamente o nei primi giorni successivi all’incidente/sinistro stradale prima ancora, ove possibile, di contattare l’assicurazione.
Una volta affidato il mandato ad un avvocato esperto nella materia del risarcimento dei danni causati da incidenti/sinistri stradali, questo provvederà all’invio della richiesta di risarcimento costituendo in mora la compagnia di assicurazione e dell’invito alla negoziazione assistita alla Compagnia di assicurazione.
L’avvocato esperto in materia di risarcimento del danno, per l’ottenimento del massimo risarcimento dei danni subiti a causa di incidente/sinistro stradale, si rivolgerà alla compagnia di assicurazione del responsabile civile nel caso in cui decida di intraprendere un’azione ordinaria per il risarcimento dei danni, oppure alla compagnia di assicurazione del danneggiato nel caso in cui decida di richiedere il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato nell’incidente/sinistro stradale tramite la procedura di indennizzo diretto (qualora ne sussistano i requisiti), oppure alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente/sinistro stradale del trasportato.
Nel caso in cui il veicolo condotto dal responsabile civile del sinistro stradale abbia una targa estera, per l’ottenimento del risarcimento dei danni patiti dal danneggiato a causa dell’incidente/sinistro stradale è necessario rivolgersi all’UCI – Ufficio Centrale Italiano per la liquidazione dei danni causati da un veicolo immatricolato all’estero.
L’UCI provvederà ad indicare la compagnia di assicurazione in Italia che istruirà la pratica relativa al risarcimento dei danni causati dall’incidente/sinistro stradale.
Congiuntamente all’invio della richiesta di risarcimento e contestuale costituzione in mora alla Compagnia di assicurazione, l’avvocato esperto nel settore di risarcimento dei danni causati da incidenti/sinistri stradali provvedrà anche ad incaricare un medico legale che redigerà una perizia medico legale necessaria per il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato vittima dell’incidente/sinistro stradale.
La quantificazione del medico legale necessaria per la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente/sinistro stradale conterrà sia la quantificazione del danno biologico permanente, sia la quantificazione del danno biologico temporaneo ed eventualmente dell’incapacità lavorativa specifica o generica delle quali chiedere il risarcimento in quanto causalmente collegato all’incidente/sinistro stradale.
Tabella risarcimenti sinistri stradali
Indice
Le tabelle per il risarcimento dei danni da sinistri stradali sono di diversi tipi, ai fini del risarcimento è importante la tabella per la quantificazione dei danni biologici, da invalidità permanente e da inabilità temporanea, subiti dalla vittima dell’incidente stradale. La tabella per la quantificazione dei danni sino al 9% è quella dettata dal Ministero della Salute, con Decreto 3 luglio 2003 Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003, n.211, mentre per il risarcimento dei danni biologici superiori al 9% da sinistro stradale la tabella per la quantificazione non è ancora stata promulgata ed i parametri utilizzati sono quelli delle tabelle ANIA. Una volta quantificato il danno biologico per ottenerne il risarcimento va consultata la tabella per la liquidazione dei danni biologici subiti nei sinistri stradali, anche in questo caso per i danni biologici subiti nel sinistro stradale sino al 9% il risarcimento va liquidato sulla base della tabella dettata dall’art 139 del Codice delle Assicurazioni mentre per il risarcimento dei danni superiori al 9% la liquidazione avviene con le Tabelle proposte dagli osservatori del Tribunale di Milano e di Roma. Per la liquazione del danno da incapacità lavorativa specifica subito a causa ed in conseguenza delle lesioni alla persona riportate in un sinistro stradale, ai fini del risarcimento si utilizzerà la Tabella della Tavola di sopravvivenza per la liquidazione del danno.
Ai fini del risarcimento dei danni subiti a causa di incidente/sinistro stradale bisogna distinguere le Tabelle per la quantificazione del danno biologico permanente dalle tabelle per la liquidazione del danno biologico subito nell’incidente/sinistro stradale. Per il risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale il medico legale incaricato dovrà quantificare il danno sulla base della Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, approvate dal Ministero della Salute nel caso in cui venga richiesto il risarcimento dei danni cd. micropermanenti cioè i danni subiti nell’incidente/sinistro stradale fino al 9% di danno biologico permanente oppure sulla base delle tabelle per la quantificazione e quindi il risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale superiori al 9% cd. Macropermanenti che sono invece frutto della linee guida della medicina legale ed hanno origine scientifica e dottrinale.
Successivamente alla quantificazione effettuata dal medico legale, sulla base della percentuale di danno biologico quantificata si devono utilizzare le tabelle di liquidazione per il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro stradale. Quest’ultime Tabelle per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale si dividono a loro volta in due categorie.
Le tabelle utilizzate ai fini del risarcimento dei danni causati da incidente/sinistro stradale cd. Micropermanenti, cioè sino a 9% di danno biologico permanente, sono le cd. Tabelle di legge ex art. 139 del Codice delle assicurazione.
Le tabelle utilizzate ai fini del risarcimento dei danni causati da incidente/sinistro stradale cd. Macropermanenti, cioè superiori al 9% di danno biologico permanente, sono le cd. Tabelle elaborate dagli Osservatori sulla Giustizia dei Tribunali, in particolare le Tabelle per il risarcimento dei danni subiti a causa di incidente/sinistro stradale del Tribunale di Milano e Roma.
Queste Tabelle per il risarcimento dei danni causati da incidente/sinistro stradale permettono il calcolo del risarcimento dovuto tramite due coefficienti: l’età del danneggiato nel sinistro stradale e la percentuale di danno valutata dal medico legale e calcolata sulla base delle Tabelle per la quantificazione del risarcimento del danno causato dall’incidente/sinistro stradale.
La caratteristica di queste Tabelle per il risarcimento dei danni subiti da sinistro/incidente stradale, è quella di aumentare proporzionalmente il valore a punto al crescere dei punti d’invalidità ed al decrescere dell’età della vittima danneggiata nel sinistro stradale.
Oltre alla liquidazione del danno biologico permanente, le tabelle per la liquidazione e quindi il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale assegnano un valore per l’inabilità biologica temporanea totale, lo stesso valore assegnato dalle Tabelle ai fini del risarcimento del danno subito a causa di incidente stradale, viene moltiplicato per il numero di giorni d’inabilità biologica temporanea riconosciuta e demoltiplicato per la percentuale dell’inabilità temporanea.
Ricapitolando per il risarcimento dei danni alla persona subiti nei sinistri stradali soccorrono complessivamente cinque tabelle. Due tabelle per la quantificazione ai fini del risarcimento dei danni ai espressamente nei sinistri stradali, la prima per i danni sino al 9% d’invalidità biologica, la seconda dal 9% sino al 100% d’invalidità, due tabelle per la liquidazione ai fini del risarcimento dei danni ai espressamente nei sinistri stradali, la prima per i danni sino al 9% d’invalidità biologica, la seconda dal 9% sino al 100% d’invalidità, la terza tabella ai fini del risarcimento dei danni da incapacità lavorativa specifica riportati a seguito d’incidente/sinistro stradale.
Il medico legale incaricato per la quantificazione dei danni e quindi del risarcimento spettante al danneggiato a causa dell’incidente/sinistro stradale procede alla quantificazione del danno biologico permanente subito dal danneggiato tramite barème contenuti in tabelle per il risarcimento dei danni subiti in sinistri stradali.
L’avvocato una volta ottenuta la quantificazione del danno effettuata dal medico legale procede alla liquidazione dei danni biologici alla persona subiti sulla base delle tabelle per il risarcimento del danno da sinistri stradali.
Risarcimenti danni fisici incidenti stradali [628]
Il danneggiato vittima di un incidente stradale che ha subito danni fisici per ottenerne il risarcimento dovrà documentare al meglio i danni subiti.
Per ottenere il pieno risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente stradale, a meno che non ci si trovi nel caso di macrolesioni o sinistri stradali mortali, in tutti gli altri casi è bene documentare al meglio non solo le lesioni principali subite nel sinistro stradale ma tutte le lesioni fisiche per le quali si vuole chiede il risarcimento anche quelle minori o quelle lievi.
Nel risarcimento per danni fisici da incidente stradale i punti d’invalidità psico fisica assegnati per la lesione di un organo o di un senso si sommano, non algebricamente, con tutte le altre lesioni subite, pertanto la mancata segnalazione in sede di pronto soccorso o nei tempi successivi di alcuni danni fisici subiti nell’incidente stradale comporta un risarcimento del danno che non sarà massimo. Per ottenere il massimo risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente stradale bisognare effettuare le visiti di controllo e le indagini strumentali a tutti i distretti anatomo funzionali offesi e lesi a causa ed in conseguenza dell’incidente stradale.
La mancanza di evidenze strumentali che accertino il danno fisico subito dal danneggiato potrebbe pregiudicare il diritto al risarcimento dei danni fisici subiti a causa dell’incidente stradale.
L’obbligo dell’accertamento strumentale per il risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente/sinistro stradale è stato introdotto nel 2012 in funzione anti frode e confermato dalla giurisprudenza. Recentemente con ordinanza la Corte di Cassazione ha negato che l’esame strumentale sia presupposto imprescindibile per il risarcimento dei danni fisici subiti dal danneggiato nell’incidente/sinistro stradale.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5820/2019 ha infatti affermato che il risarcimento dei danni fisici subiti a causa di incidente/sinistro stradale è possibile, nel caso di richiesta di risarcimento di danni fisici biologici micropermanenti, anche in assenza di esami strumentali.
Con la predetta ordinanza la Corte di Cassazione ha affermato che per il risarcimento dei danni fisici subiti in un incidente/sinistro stradale tramite l’accertamento medico legale si può stabilire l’esistenza del danno fisico senza limitare il medico legale con un vincolo probatorio perché il diritto alla salute è costituzionalmente garantito e la limitazione della prova della sua lesione deve rispettare criteri di ragionevolezza.
Quindi per il risarcimento dei danni fisici patiti dal danneggiato nell’incidente/sinistro stradale, il danno biologico fisico micropermanente può essere risarcito sulla base di un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla specifica patologia anche sulla base di un esame clinico.
La compagnia di assicurazione dovrà pertanto provvedere al risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente/sinistro stradale anche nel caso in cui i postumi non siano stati accertati strumentalmente purché l’esistenza delle lesioni fisiche subite dal danneggiato nell’incidente/sinistro stradale si possa confermare sulla base di un esame clinico ed un “ineccepibile e scientificamente inappuntabile criterio logica medico legale”.
È altresì vero che trattandosi di un filone giurisprudenziale, è sempre consigliabile per il danneggiato ai fini del risarcimento dei danni fisici subiti a causa di incidente stradale procedere agli accertamenti strumentali opportuni così da poter provare con evidenze strumentali e documentali le lesioni ed i danni fisici subiti dalla vittima dell’incidente stradale.
Tra i danni fisici dei quali si può chiedere il risarcimento a seguito di sinistro stradale vi sono anche le lesioni psichiatriche ed i traumi psicologici derivati quale causa diretta o indiretta del sinistro stradale, per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà provarne l’esistenza con visite specialistiche ed esami.
Il risarcimento dovuto dalla Compagnia di assicurazione per i danni fisici subiti nell’incidente stradale comprende anche le spese mediche sostenute dal danneggiato a causa dei danni fisici subiti.
Il risarcimento relativo ai danni fisici subiti in un incidente stradale comprende infatti sia la parte del danno non patrimoniale di lesione del bene salute sia la parte patrimoniale relativa alle spese mediche sostenute dal danneggiato.
Risarcimento danni fisici assicurazione
Ma quali sono i tempi per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente stradale dalla Compagnia di assicurazione?
I tempi per ottenere dalla Compagnia di assicurazione il risarcimento dei danni fisici subiti dal danneggiato nel sinistro/incidente stradale sono un po’ più lunghi rispetto ai tempi necessari per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti nell’incidente stradale e sono dettati sia dai tempi di stabilizzazione dei danni fisici sia dalla legge, in particolare dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
I tempi per il risarcimento dei danni fisici da parte della compagnia di assicurazione dipendono in primo luogo dai tempi necessari per la cd. stabilizzazione dei postumi permanenti. I termine guarigione clinica significa che i danni fisici subiti nell’incidente stradale per i quali si chiede il risarcimento si sono stabilizzati e non sono emendabili.
Nel caso di sinistri stradali con lesioni fisiche gravi è possibile chiedere a titolo di acconto sul risarcimento dei danni fisici definitivi una somma a titolo di provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Dalla trasmissione del certificato di guarigione clinica o della Perizia medico legale di parte all’assicurazione alla possibilità di notificare alla compagnia di assicurazione l’atto di citazione per richiedere i risarcimento dei danni fisici deve trascorrere il tempo di 90 giorni, cioè il tempo entro il quale la compagnia di assicurazione deve invitare la vittima dell’incidente stradale a visita presso proprio medico fiduciario o fare un’offerta per il risarcimento dei danni fisici subiti dal danneggiato nell’incidente stradale.
Se la compagnia invita il danneggiato vittima dell’incidente stradale a sottoporsi a visita medico legale presso il fiduciario dell’assicurazione durante il tempo di 90 giorni al fine di valutare il risarcimento dei danni fisici subiti dalla vittima dell’incidente stradale, il termine di 90 giorni per la procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni fisici all’assicurazione ricomincia a decorrere.
Se entro il termine di 90 giorni la Compagnia di Assicurazione non invita a visita il danneggiato presso il proprio medico legale fiduciario, ovvero se entro detto termine non formula al danneggiato un’offerta di risarcimento del danno subito nel sinistro stradale congrua e motivata per il risarcimento dei danni fisici, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di risarcire il danno subito nell’incidente stradale nei termine richiesto, il danneggiato con il ministero di un avvocato, potrà proseguire giudizialmente nei confronti della compagnia di assicurazioni per il risarcimento dei danni fisici tramite notifica di atto di citazione o tramite accertamento tecnico preventivo, due riti diversi per il risarcimento dei danni fisici da parte dell’assicurazione che prevedono tempi diversi.
Nel caso in cui l’avvocato del danneggiato, esperto nella materia del risarcimento dei danni da sinistro stradale, dovesse scegliere di procedere alla richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro stradale tramite ricorso per accertamento tecnico preventivo i tempi per il risarcimento dei danni fisici subiti dal danneggiato dal parte della compagnia di assicurazione potrebbero ridursi notevolmente rispetto al caso di citazione ordinaria nei confronti della compagnia di assicurazione.
L’ Accertamento Tecnico Preventivo infatti riduce sensibilmente i tempi per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti da parte della Compagnia di assicurazione soprattutto quando non è posta in discussione la responsabilità nella causazione dell’incidente stradale.
Nel caso in cui l’avvocato del danneggiato, esperto in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale, decida invece di procedere con la domanda di risarcimento dei danni con atto di citazione radicando un giudizio di cognizione ordinario i tempi per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a causa di sinistro stradale da parte della compagnia di assicurazione variano, sia in relazione al tipo di giudice competente, ovvero Giudice di Pace o Tribunale monocratico, sia a seconda che la compagnia di assicurazione convenuta concordi o meno sulla dinamica di sinistro descritta dal danneggiato. Nel primo caso i tempi del giudizio per l’ottenimento del risarcimento dei danni fisici da parte della compagnia di assicurazione sono più brevi, nel secondo caso i tempi del giudizio per l’ottenimento del risarcimento dei danni fisici da parte della compagnia di assicurazione si dilatano perché è richiesta, sia una fase istruttoria per provare la responsabilità nella causazione del sinistro stradale, sia dei tempi per la fase istruttoria necessaria a provare l’ammontare del risarcimento per i danni subiti dalla vittima del sinistro stradale, sia attraverso l’eventuale CTU medico legale i cui tempi possono esser prolungati dalla complessità della stessa e/o dei tempi necessari all’escussione di testimoni per ottenere il risarcimento dei danni soggettivo e/o esistenziale causati dal sinistro stradale.