Chi subisce danni a causa di un incidente stradale e non viene risarcito può intentare una causa contro l’assicurazione per vedere riconosciuti i propri diritti.
Ma l’eventuale causa contro quale assicurazione deve essere promossa?
Se nell’incidente stradale sono stati coinvolti soltanto due veicoli il danneggiato potrà sia intentare una causa contro la propria compagnia di assicurazione, sia intentare una causa contro la compagnia di assicurazione del responsabile civile.
Il diritto ad intentare una causa contro l’assicurazione del responsabile dell’incidente stradale nasce dall’art. 2043 del codice civile che obbliga colui che ha commesso il fatto doloso o colposo a risarcire il danno che ha cagionato.
Il Codice delle Assicurazioni ha altresì introdotto il diritto ad intentare una causa contro la propria compagnia di assicurazione nella forma dell’indennizzo diretto. In quest’ultimo caso se il danneggiato decide di intentare la causa contro la propria assicurazione verrà risarcito da quest’ultima e, per il risarcimento ottenuto al termine della causa contro la propria assicurazione, quest’ultima verrà rimborsata dalla Compagnia di assicurazione del responsabile civile nella cd. camera di compensazione sulla base di un forfait definito nella convenzione tra le assicurazioni.
Nel caso in cui, invece, nel sinistro stradale siano rimasti coinvolti più di due veicoli il danneggiato potrà promuovere una causa solo contro l’assicurazione del responsabile civile in quanto in questo caso non è applicabile la procedura dell’indennizzo diretto.
É altresì impossibile intentare una causa contro la propria assicurazione per il risarcimento dei danni subiti qualora i il danneggiato abbia subito danni di natura biologica valutabili in una percentuale di invalidità biologica permanente superiore al 9%.
Sarà inoltre impossibile promuovere una causa contro la propria assicurazione nel caso in cui i veicoli coinvolti non siano entrambi immatricolati in Italia, assicurati, oppure le compagnie di assicurazione di entrambi o di uno dei due veicoli non aderiscano alla Convenzione CARD.
Causa civile contro assicurazione
Ma qual’è l’iter per proporre una causa civile contro l’assicurazione?
In primo luogo il danneggiato, prima di poter intentare una causa civile contro l’assicurazione, dovrà aver fatto richiesta del risarcimento del danno in via stragiudiziale.
Il Codice delle Assicurazioni all’art. 148 delinea l’iter che il danneggiato deve seguire affinché l’eventuale causa civile promossa contro l’assicurazione possa essere dichiarata procedibile.
In questo paragrafo prendiamo in esame il caso in cui il danneggiato abbia subito un danno alla persona che non gli venga risarcito o non gli venga risarcito totalmente per cui si renda necessario promuovere una causa civile contro l’assicurazione.
In primo luogo prima di intraprendere una causa civile contro l’assicurazione il danneggiato, tramite un avvocato esperto/specializzato in causa civile contro l’assicurazione, dovrà inviare una lettera di costituzione in mora, contenente tutte le indicazioni richieste dalla legge, con la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Prima di poter promuovere una causa civile contro l’assicurazione in questo caso il danneggiato dovrà attendere 90 giorni dall’invio della richiesta per permettere alla compagnia di assicurazione di completare l’istruttoria del sinistro stradale.
Oltre alla richiesta di risarcimento, onde ottenere la procedibilità di un’eventuale causa civile contro l’assicurazione, è necessario inviare alla Compagnia anche l’invito alla negoziazione assistita con cui si invita la compagnia di assicurazione ad addivenire ad una definizione bonaria della vertenza relativa al risarcimento del danno subito dal danneggiato.
Trascorsi i 90 giorni dalla richiesta di risarcimento del danno e decorsi 30 giorni dall’invio della negoziazione assistita, se la compagnia di assicurazione non provvede a risarcire il danno o ad invitare a visita medico legale presso proprio fiduciario il danneggiato, potrà essere promossa una causa civile contro l’assicurazione tramite la notifica di atto di citazione in giudizio.
La causa civile contro l’assicurazione dovrà essere promossa avanti al giudice di pace competente per luogo nel caso in cui il danno non superi gli € 20.000,00. Nel caso in cui invece la richiesta del danno superi questa somma, il danneggiato dovrà promuovere una causa civile contro l’assicurazione avanti al Tribunale competente per luogo.
Sia caso in cui il danneggiato decida di promuovere la causa civile contro la propria assicurazione, sia nel caso in cui decida di promuovere la causa civile contro l’assicurazione del responsabile civile, dovrà comunque promuovere la causa civile non solo contro l’assicurazione ma anche contro il proprietario della vettura responsabile del sinistro stradale.
Dopo la notifica dell’atto di citazione la causa civile contro l’assicurazione dovrà essere iscritta al ruolo avanti al Giudice di Pace o Tribunale competente.
Nel caso di causa civile contro l’assicurazione per il risarcimento dei danni alla persona, il Giudice assegnatario nel corso della causa civile contro l’assicurazione, su richiesta delle parti potrà disporre una consulenza medico legale d’ufficio sulla persona del danneggiato per la quantificazione dei danni alla persona subiti a causa ed in conseguenza dell’incidente stradale.
All’interno della causa civile contro l’assicurazione un’altro aspetto da indagare potrebbe essere quello relativo alla dinamica del sinistro. Nel caso in cui nella causa civile contro l’assicurazione quest’ultima sollevi eccezioni sulla dinamica del sinistro e quindi sulle quote di responsabilità nella causazione dell’incidente stradale, potrà essere disposta una perizia cinematica o potranno essere sentiti testimoni sulla dinamica del fatto.
I testimoni chiamati a testimoniare nella causa civile contro l’assicurazione avranno l’obbligo e non la facoltà di presentarsi avanti a Giudice per rendere le proprie dichiarazioni in quanto la testimonianza all’interno della causa civile contro l’assicurazione è obbligatoria.
Al termine della causa civile contro l’assicurazione il Giudice depositerà una sentenza con la quale stabilirà sia le quote di responsabilità nella causazione del sinistro sia la quantificazione del risarcimento dovuto dalla compagnia di assicurazione.
A seguito della pubblicazione della sentenza al termine della causa civile contro l’assicurazione quest’ultima sarà obbligata a risarcire quanto stabilito nella stessa.
Oltre all’ipotesi della causa civile contro l’assicurazione, il danneggiato potrà valutare l’opportunità di richiedere il risarcimento in sede penale nel caso in cui a causa del sinistro si sia aperto un procedimento penale contro il responsabile del sinistro stradale.
Attenzione: se si decide di costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale a carico del responsabile del sinistro stradale non sarà possibile promuovere una causa civile contro l’assicurazione per lo stesso risarcimento del danno.
Causa contro assicurazione auto
Nel caso in cui invece il danneggiato voglia promuovere una causa civile contro l’assicurazione per i soli danni auto cosa cambia?
Innanzitutto quello che cambia per poter promuovere una causa contro l’assicurazione per soli danni auto sono i termini iniziali da rispettare per la procedibilità dell’eventuale causa promossa contro l’assicurazione per il danno auto.
L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni stabilisce un termine diverso da far decorrere dalla richiesta di risarcimento ai fini della causa contro l’assicurazione per il danno auto. Se per il danno alla persona l’assicurazione ha un termine di 90 giorni per terminare l’istruttoria e risarcire il danno, in questo caso la causa contro l’assicurazione per il danno auto potrà essere promossa se decorsi i 60 giorni dalla richiesta di risarcimento del danno, ed i 30 giorni dall’invio dell’invito alla negoziazione assistita, l’assicurazione non provvede al risarcimento del dovuto.
Durante questo termine antecedente all’eventuale promozione di una causa contro l’assicurazione per danno auto, la Compagnia di assicurazione potrà richiedere una perizia meccanica da parte di proprio fiduciario sull’auto danneggiata per la quantificazione del danno.
Se al termine dell’istruttoria ed a seguito di perizia la compagnia di assicurazione non provvede a risarcire il danno auto o risarcisce il danno auto in misura inferiore al dovuto, il danneggiato potrà a mezzo di avvocato o studio legale esperto/specializzato nel settore di risarcimento del danno, intentare una causa contro l’assicurazione per il danno auto.
Le modalità per introdurre una causa contro l’assicurazione per il danno auto sono le stesse sopra riportare per il danno alla persona, ciò che invece potrebbe variare all’interno di una causa contro l’assicurazione per danno auto è l’istruttoria nel giudizio.
Se infatti all’interno della causa contro l’assicurazione per il danno auto, la Compagnia dovesse sollevare eccezioni sull’entità del danno auto lamentato, il Giudice istruttore della causa contro l’assicurazione per quantificare il danno auto può nominare un consulente tecnico d’ufficio che dovrà determinare quali e quanti danni auto possono essere connessi causalmente al sinistro stradale.
Una volta determinato l’ammontare del danno subito, la causa contro l’assicurazione per danno auto si concluderà anche in questo caso con il deposito della sentenza da parte del Giudice assegnatario.