Il procedimento penale è la successione degli atti, che conduce dall’iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.
Il processo penale
Indice
É quella fase del procedimento penale che ha inizio a seguito della pronuncia di un decreto di rinvio a giudizio. Con l’apertura del processo penale, l’indagato acquisisce la qualifica di imputato.
Notizia di reato
Il Pubblico Ministero, sia per attività di pubblici ufficiali e d’incaricati di un pubblico servizio, ovvero del proprio ufficio, sia a seguito d’esposto o per querela di parte, quando acquisisce una notizia di reato la iscrive nell’apposito registro.
Le fasi del processo penale
- La fase delle indagini preliminari o istruttoria
- il Pubblico Ministero o PM, svolge l’attività investigativa
- Apre le indagini ed iscrive la persona che appare esser l’autore del reato nel registro degli indagati
- In questa fase l’indagato può restare all’oscuro di tutto ed è previsto che egli sia messo al corrente delle indagini con un avviso di garanzia solo se occorre compiere atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere (interrogatori, perquisizioni…)
- il Giudice delle indagini preliminari o GIP, svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell’attività condotto dal PM e sulla correttezza relativa all’azione penale. Le indagini preliminari possono durare sei mesi, con possibilità di proroga da parte del Gip su richiesta del Pm
- Al termine delle indagini, il PM può:
- presentare richiesta di archiviazione al Gip, se ritiene l’accusa infondata
- esercitare l’azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio, formulando i capi di imputazione nei confronti dell’indagato che diviene così l’imputato ed al quale viene notificata la .
- Si passa all’***************************
L’udienza preliminare
Nella quale il giudice per l’udienza preliminare o GUP ascolta le parti (pm e imputato) e sulla base delle prove raccolte:
- decreta il rinvio a giudizio, cioè l’inizio del processo
- emette sentenza di non procedere
Il dibattimento
É affidato ad un giudice diverso dal GUP. Si presentano le prove ed avviene l’interrogazione dei testimoni. Al termine le parti (imputato, attraverso il difensore, e PM) formulano le loro richieste.
Alla fine il Giudice emette la sentenza.
I riti alternativi al processo ordinario
Il giudizio abbreviato, richiesto dall’imputato con il consenso del pm, quando le prove acquisite nel corso delle indagini sono sufficienti per giudicare.
Si evita il dibattimento, è prevista la riduzione di un terzo della pena.
Il patteggiamento, si ha quando l’imputato si dichiara colpevole e si accorda con il pm, ottenendo in cambio uno sconto della pena pari ad un terzo della pena che sarebbe in concreto applicabile.
E importante sapere che
- la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna
- la richiesta di patteggiamento non equivale a confessione di una responsabilità penale
- la costituzione della parte civile può aver luogo per la prima volta solo nella fase del giudizio, cioè all’udienza preliminare, ove essa è prevista
Il giudizio direttissimo, è disposto quando l’imputato è colto in flagranza o confessa, si procede direttamente con il dibattimento, evitando le indagini e l’udienza preliminare.
Il giudizio immediato, quando è evidente la colpevolezza e anche in questo caso si salta l’udienza preliminare.
E’ disposto quando è evidente la colpevolezza, si evita l’udienza preliminare.
Il procedimento per decreto, è la massima semplificazione e si applica solo per i reati punibili con pena pecuniaria. Il giudice, senza alcun contraddittorio, emana un decreto di condanna. Se il condannato si oppone, si instaura un normale processo.
La parte civile
É il soggetto danneggiato dal reato, persona fisica o giuridica, che si costituisce nel processo penale al fine di fare valere le proprie ragioni.
La costituzione di parte civile
É l’atto che consente al danneggiato dal reato non solo di richiedere il risarcimento del danno nel processo penale, bensì quello necessaria per essere parte attiva nel processo penale e quindi assumere il ruolo della la parte civile.
La citazione diretta a giudizio
L’atto di citazione attraverso il quale il Pubblico Ministero, quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, instaura il giudizio penale a carico dell’indagato avanti al Tribunale Monocratico.
Viene definita diretta perché l’azione penale è esercitata senza il preventivo controllo da parte del GIP.
L’informazione di garanzia quando deve essere compiuto un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di partecipare vine inviato avviso all’indagato ed alla persona offesa dal reato. In caso contrario l’indagato verrà a conoscenza delle indagini solo se a conclusione delle stesse vine disposto il suo rinvio a giudizio.
Richiesta di rinvio a giudizio
É formulata dal pubblico ministero quando ritiene di avere raccolto prove sufficienti a sostenere imputazione.
La richiesta contiene l’enunciazione chiara e precisa della imputazione e fissandone l’oggetto.
Decreto che dispone il giudizio
Segna l’inizio del processo penale vero e proprio.