L’Incidente stradale mortale a Milano è risarcibile il danno non patrimoniale o danno morale terminale o catastrofale in caso di lucida agonia, anche se il decesso è rapido.
La Corte di Cassazione con la sentenza 26727/2018 con ha riformato la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, a seguito di un incidente stradale nel quale era morto un ciclista dopo due ore di lucida agonia aveva respinto la richiesta di risarcimento da parte dei familiari
Per la Cassazione la Corte di Appello di Milano non ha tenuto conto Il cilista era deceduto nel sinistro stradale ha partito una lucida agonia durante la quale si è reso conto dell’imminente decesso che l’avrebbe separato dai figli e dalla moglie.
La corte d’Appello di Milano aveva quindi negato ai familiari del cilista deceduto nel sinistro stradale il danno definito non patrimoniale o danno morale terminale o catastrofale nonostante il fatto che lo stesso ciclista sia stato cosciente in stato di lucida agonia, per circa due ore.
Il danno tanatologico è configurabile come danno non patrimoniale o danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, e consiste nella sofferenza provata dalla vittima di incidente stradale per la consapevole percezione dell’inevitabile approssimarsi della morte, consapevolezza della quale la Corte d’Appello di Milano non aveva tenuto conto.
La Corte d’Appello di Milano non aveva tenuto conto del fatto che In caso di morte a seguito di incidente stradale gli eredi della vittima cha ha soferto di una lucida agonianhanno diritto di essere risarciti per il danno subito dalla vittima nel periodo in cui è rimasta in vita con la consapevolezza di dover morire nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione.
Se la vittima, nel caso ciclista, tra il momento dell’incidente stradale e quello della morte è stata cosciente dalla anche per un lasso di tempo brevissimo (una o due ore) ed è provata tale circostanza, agli eredi spetta il risarcimento del danno terminale patito dalla vitima diretta dell’incidente.
Per il risarcimento di questo tipo di danno rileva il criterio dell’intensità della sofferenza patita “a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso”. Al contrario, il danno biologico terminale viene risarcito solo qualora le lesioni siano separate dalla morte da un “apprezzabile lasso di tempo” ed anche nel caso in cui la vittima di incidente stradale non sia cosciente.
Nel caso in cui il soggetto dopo l’incidente stradale sia rimasto lucido nello spazio di tempo tra la lesione e la morte, non si può negare la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo biologico sia sotto il profilo psicologico “morale” in quanto non è ammissibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, ovvero che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento senza rilevanza.