Il calcolo danno da morte in un incidente stradale o un altro evento illecito (infortunio sul lavoro, errore medico nel corso di intervento chirurgico e/o trattamento sanitario) assurge a tema d’interesse giuridico quando si verifica la morte di uno dei soggetti coinvolti, ed i congiunti superstiti possono chiedere il risarcimento del danno da morte.
Vi sono molteplici danni di cui i familiari della vittima dell’incidente stradale mortale e/o di altro evento mortale possono chiedere il risarcimento e debbano quindi effettuare il calcolo danno da morte, ma andrà valutato caso per caso quando e quali danni da morte possano essere chiesti nel caso specifico.
E’ consigliabile rivolgersi a uno studio legale specializzato nel risarcimento del danno da morte che provveda al calcolo del danno da morte nel caso specifico.
Cosa si intende per danno da morte? E come si calcola il danno da morte?
Per danno da morte si intende l’insieme di tutte le voci di danno (patrimoniali e non patrimoniali) di cui il congiunto di un soggetto morto in un incidente stradale mortale o altro evento mortale (moglie/marito, convivente more uxorio, genitore, figlio, fratello, nipote, nonno, zio, o anche il nascituro per la morte del padre) può chiedere il risarcimento del danno e debba essere tristemente costretto al calcolo danno da morte.
Per il calcolo del danno da morte bisogna distinguere il danno da morte subito dalla vittima dell’incidente mortale, che il congiunto ha “ereditato” (iure hereditatis) e di cui può chiedere il risarcimento quale erede del congiunto – vittima dell’incidente mortale, dal danno da morte che è invece proprio del congiunto (iure proprio), che egli ha sofferto e di cui chiede il risarcimento del danno per sé stesso, quale vittima secondaria dell’incidente mortale.
Il danno da morte iure proprio può essere patrimoniale o non patrimoniale e per il calcolo si adottano criteri differenti.
Calcolo danno patrimoniale da morte congiunto
Indice
Il congiunto di una vittima morta in un incidente stradale mortale o altro evento mortale può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale da morte del proprio congiunto.
Il danno patrimoniale da morte del congiunto è un danno da morte iure proprio, quindi un danno da morte per il quale è effettuato un calcolo indiretto o riflesso.
Per il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto, vanno considerate le due categorie del danno emergente e del lucro cessante.
Il familiare superstite potrà chiedere il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto ottenendo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della morte del proprio congiunto (spese funerarie, trasporto, oneri amministrativi etc. ), nonché il danno patrimoniale da morte del congiunto consistente nella perdita dei benefici economici futuri che il congiunto deceduto avrebbe apportato al nucleo familiare. Ad esempio, ove il marito sia morto in un incidente mortale, la moglie potrà chiedere il risarcimento del danno patrimoniale da morte del congiunto perché non potrà più far affidamento in futuro sul reddito da lavoro del marito.
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto a titolo di lucro cessante è condotto sulla base del reddito percepito dal congiunto morto precedentemente all’incidente mortale, come provato dal soggetto che chieda il risarcimento del danno patrimoniale da morte del congiunto.
Qualora la vittima dell’incidente mortale non percepisse un reddito prima della morte (si pensi a un giovane ancora studente) il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto a titolo di lucro cessante verrà fatto su base presuntiva, con il limite minimo del triplo della pensione sociale.
Calcolo danno biologico da morte
Tra le voci di danno da considerare nel calcolo del danno da morte vi è il danno biologico da morte “iure hereditatis”, cosiddetto danno terminale.
Si tratta del danno biologico, da invalidità permanente o inabilità temporanea, che la vittima di incidente stradale mortale o di altro evento mortale ha sofferto dal momento dell’incidente e della lesione che ne è derivata fino alla propria morte.
Per il calcolo del danno biologico da morte iure hereditatis è necessario che tra l’incidente e la morte conseguente alle lesioni sia intercorso uno spazio temporale “apprezzabile” come definito dalla giurisprudenza.
Diversamente, ove la vittima dell’incidente mortale sia morta istantaneamente “sul colpo” o pochi istanti dopo l’incidente mortale (stradale o sul lavoro o nel corso di trattamento sanitario), il calcolo del danno biologico da morte iure hereditatis non verrà liquidato nel calcolo del danno da morte. In questo caso il congiunto superstite potrà chiedere solo il calcolo del risarcimento del danno da morte iure proprio.
Il criterio di calcolo del danno biologico da morte utilizzato è disomogeneo nei vari tribunali ma sono stati stabiliti alcuni principi comuni.
Il danno biologico permanente da morte viene riconosciuto per un tempo massimo di 100 giorni, e il calcolo del danno biologico da morte viene effettuato in misura decrescente col procedere dei giorni. Per i primi tre giorni dopo l’incidente, il calcolo del danno biologico da morte prevede un tetto massimo di € 30.000 e dal quarto giorno in poi il calcolo di un valore giornaliero per danno biologico da morte a partire da € 1.000 e decrescente giorno per giorno.
Calcolo danno parentale da morte
Il calcolo del danno parentale da morte iure proprio, cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, ha lo scopo di risarcire il congiunto dei benefici non patrimoniali di cui egli godeva nel rapporto con la vittima dall’incidente mortale e che ha perso a causa della morte del proprio familiare nell’incidente mortale.
Il calcolo del danno parentale da morte viene condotto dal Giudice, mediante il criterio dell’equità, prendendo spunto dalle Tabelle elaborate dagli Osservatori sulla giustizia presso i Tribunali di Milano e di Roma.
Le tabelle pongono una indicazione di massima tra parametri minimi e massimi per il calcolo del danno parentale da morte, che dovrà comunque essere provato nel caso specifico. Non esiste un danno parentale da morte minimo garantito.
Il Giudice prendendo spunto da quanto previsto dalle Tabelle per il danno parentale da morte, procederà al calcolo del danno parentale da morte secondo il criterio equitativo e qualora non sia stato provato potrà decidere di non liquidare nulla per il danno parentale da morte.
Ai fini della calcolo del danno parentale da morte, le Tabelle, fanno riferimento a parametri prestabiliti, con riferimento al grado di parentela, al legame parentale all’interno del nucleo familiare, all’eventuale convivenza, all’assiduità della frequentazione tra la vittima dell’incidente mortale e il congiunto per cui si sta effettuando il calcolo del danno parentale da morte; vengono poi considerati altri fattori: quali l’esistenza di altri familiari in vita, se conviventi o meno.
Il Giudice può riconoscere il danno parentale da morte ed effettuare il calcolo per il risarcimento del danno parentale da morte per incidente mortale anche a soggetti non espressamente indicati all’interno delle tabelle (ad esempio un cugino, etc.) procedendo al calcolo del danno parentale da morte tenendo conto della natura del legame tra la vittima e il soggetto per cui si procede al calcolo e dell’intensità dello stesso rapporto, secondo i criteri indicati per i congiunti.
In sostanza il soggetto che chiede il risarcimento del danno parentale da morte dovrà dimostrare di aver avuto con la vittima dell’incidente stradale un rapporto assimilabile a quello parentale tra congiunti.