Cos’è il danno da morte causata da incidente stradale?
Indice
Se a causa di incidente stradale mortale un soggetto perde la vita si costituisce in capo ai familiari/eredi/congiunti della vittima il diritto al risarcimento del danno da morte derivata dall’incidente stradale mortale.
Le tipologie di danno da morte causata da incidente stradale mortale che possono essere risarcite al congiunto che ne faccia richiesta sono svariate: danno da morte di tipo patrimoniale da lucro cessante, danno da morte patrimoniale emergente, danno da morte non patrimoniale terminale, danno da morte non patrimoniale da perdita parentale, danno da morte non patrimoniale biologico del congiunto sopravvissuto.
Dopo aver trattato ampiamente negli articoli che trattano la materia del danno da morte le casistiche in cui la Compagnia di Assicurazione ha l’obbligo di risarcire i congiunti della vittima di incidente stradale mortale, occorre prendere in considerazioni i casi in cui invece il risarcimento del danno da morte causata da incidente stradale non è dovuto.
Per quanto riguarda il danno da morte risarcibile iure hereditatis cd. danno terminale non è dovuto ai congiunti della vittima di incidente stradale mortale nel caso in cui la vittima sia morta sul colpo. Nel caso in cui non sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’incidente stradale mortale e la morte della vittima il danno da morte cd danno terminale non verrà risarcito dalla Compagnia di Assicurazione in quanto la vittima di incidente stradale mortale non ha avuto la percezione dell’imminente morte.
Per quanto riguarda il danno da morte spettante iure proprio al congiunto, bisogna prestare attenzione ai casi in cui la Compagnia di assicurazione potrebbe negare il risarcimento. Il danno da morte cd danno da perdita parentale non è risarcibile per esempio nel caso in cui non siano soddisfatti determinati criteri come ad esempio il rapporto parentale. Il fatto di avere o non avere un rapporto parentale con la vittima dell’incidente stradale mortale non dà la certezza al congiunto di ottenere o meno il risarcimento del danno da morte derivante dall’incidente stradale mortale. Quello che è di fondamentale importanza nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da morte cd danno da perdita parentale è la prova del rapporto e dell’intensità del rapporto intercorrente tra la vittima dell’incidente stradale mortale ed il congiunto richiedente. È possibile che il fratello della vittima che non abbia mai avuto rapporti con la vittima dell’incidente stradale mortale non ottenga il risarcimento del danno da morte così come è altrettanto possibile che un amico che conviveva con la vittima dell’incidente stradale mortale e condivideva un la stessa un rapporto fraterno possa ottenere il risarcimento del danno da morte cd danno da perdita parentale.
Ecco perché, soprattutto per questa tipologia di danno da morte, è di fondamentale importanza essere assistiti da un avvocato o studio legale esperto nel risarcimento del danno da morte derivante da incidente stradale mortale.
Altro esempio di risarcimento del danno da morte non dovuto dalla Compagnia di assicurazione del responsabile dell’incidente stradale mortale è quello del danno da morte di tipo patrimoniale spettante iure proprio al congiunto nel caso in cui questo non lo abbia concretamente sopportato.
Prendiamo per esempio il caso in cui la vittima di incidente stradale mortale fosse inabile al lavoro. In questo caso il danno da morte di tipo patrimoniale cd da lucro cessante non potrà essere richiesto dal congiunto in quanto, anche in assenza dell’evento morte causato dall’incidente stradale mortale, il congiunto non avrebbe percepito alcunchè dalla vittima.
Calcolo danno da morte
Nei casi in cui invece viene riconosciuto il risarcimento del danno da morte, come avviene il calcolo del danno da morte?
Il calcolo del danno da morte può essere effettuato o seguendo formule algebriche, come accade per il danno da morte di tipo patrimoniale, o seguendo una quantificazione effettuata in via equitativa, come accade per il danno da morte cd danno da perdita del rapporto parentale.
Ci sono casi però in cui anche il danno da morte cd danno da perdita del rapporto parentale segue regole algebriche; questo accade per esempio se il calcolo del danno da morte cd danno da perdita del rapporto parentale avviene con l’ausilio della Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Roma. In questo caso nel calcolo del danno da morte si parte da una base di calcolo assegnata in relazione al grado di parentela intercorrente tra la vittima dell’incidente stradale mortale ed il congiunto. A questa base di calcolo del danno da morte causata da incidente stradale mortale vengono sommati punti (ai quali equivale un controvalore economico) sulla base del soddisfacimento o meno di determinati requisiti quali la convivenza con la vittima dell’incidente stradale mortale, l’età della vittima dell’incidente stradale mortale etc.
Il calcolo per la stessa tipologia di danno da morte viene effettuato in maniera differente se si utilizza la Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Milano. In questo caso il calcolo del danno da morte cd danno da perdita del rapporto parentale viene effettuato equitativamente all’interno di un range che prevede un minimo ed un massimo in relazione al grado di parentela con la vittima dell’incidente stradale mortale.
In questo caso nel calcolo del danno da morte non esistono somme prestabilite sulla base del soddisfacimento di determinati criteri ma la valutazione viene fatta equitativamente caso per caso.
Come avviene invece il calcolo del danno da morte nel caso di danno biologico da morte spettante al congiunto iure proprio?
Nel caso in cui il congiunto della vittima subisca un danno da morte riflesso di tipo biologico, come per esempio un danno di natura psichiatrica, il calcolo del danno da morte che gli spetta parte dalla quantificazione effettuata sulla base dei baremè medico legali. Il calcolo del risarcimento di questo tipo di danno da morte, cioè la liquidazione, avviene invece sulla base delle Tabelle elaborate dagli Osservatori sulla giustizia dei Tribunali di Milano e Roma. In questo caso il calcolo del danno da morte biologico derivato al congiunto della vittima dell’incidente stradale mortale tiene conto di due variabili inversamente proporzionali tra loro: l’età della vittima secondaria dell’incidente stradale mortale, cioè del congiunto, e la percentuale di danno biologico permanente quantificata dallo specialista in medicina legale.
La combinazione di queste due variabili porta al calcolo del danno da morte di tipo non patrimoniale biologico derivato al congiunto della vittima dell’incidente stradale mortale. Questa base di calcolo del danno da morte potrà poi essere personalizzata dall’avvocato o studio legale esperto in materia di risarcimento del danno da morte se debitamente provato e supportato da prove.
Danno da morte del congiunto
La materia del risarcimento del danno da morte del congiunto è una materia in continua evoluzione giurisprudenziale.
Per esempio in tema di risarcimento del danno da morte del congiunto vi sono state infatti recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno in parte modificato i criteri con cui viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte del congiunto.
Una delle novità più importanti riguarda il soddisfacimento del requisito della convivenza per l’ottenimento del risarcimento del danno da morte del congiunto.
In un primo momento la giurisprudenza riteneva essenziale per il diritto al risarcimento del danno da morte del congiunto la convivenza tra la vittima dell’incidente stradale mortale ed il congiunto, ciò significa che potevano ottenere il risarcimento del danno da morte del congiunto solo i familiari che coabitavano con la vittima dell’incidente stradale mortale.
Questo criterio per il riconoscimento del danno da morte del congiunto si rivelò ben presto troppo rigido in quando precludeva il risarcimento del danno da morte del congiunto a quei soggetti che pur avendo relazioni affettive intense con la vittima dell’incidente stradale mortale non convivevano con la stessa.
Secondo la recente giurisprudenza invece, il requisito della convivenza pur essendo un requisito importante per il riconoscimento del danno da morte del congiunto non è essenziale.
Recenti sentenze hanno attribuito un maggior valore nel riconoscimento del danno da morte del congiunto al carattere saldo e duraturo del legame affettivo piuttosto che al solo requisito della convivenza. Per questo è stato riconosciuto il risarcimento del danno da morte del congiunto anche al nonno per la morte del nipote in incidente stradale mortale, allo zio o alla fidanzata/o pur non essendo conviventi con la vittima dell’incidente stradale mortale.