Il danno da morte del congiunto per cui sussiste il diritto al risarcimento può essere suddiviso in due macro categorie: il danno da morte del congiunto per cui spetta il risarcimento iure proprio ed il danno da morte del congiunto per cui spetta il risarcimento iure hereditatis.
Queste due categorie di danno da morte del congiunto possono essere ulteriormente suddivise in danno da morte del congiunto di natura patrimoniale e danno da morte del congiunto di natura non patrimoniale.
Il danno patrimoniale da morte del congiunto spettante iure hereditatis al familiare/parente della vittima dell’incidente stradale si concretizza prima della morte causata dall’incidente stradale mortale, nel lasso di tempo intercorrente tra l’incidente stradale e la morte del congiunto.
Nello stesso lasso di tempo è possibile quantificare anche il danno non patrimoniale da morte del congiunto detto danno terminale o catastrofale, voce di danno da morte del congiunto composto sia dal danno biologico patito nel lasso di tempo intercorrente tra l’incidente stradale mortale del congiunto ed il decesso della vittima sia dalla sofferenza patita dalla stessa in quanto cosciente dell’approssimarsi dell’evento morte del congiunto.
Per quanto riguarda invece il danno da morte del congiunto spettante iure proprio ai familiari/parenti della vittima dell’incidente stradale mortale, si fa riferimento ai danni propri dei congiunti e conseguenti all’evento morte derivata dall’incidente stradale mortale.
Il danno patrimoniale da morte del congiunto è composto sia dal danno emergente derivante dalla morte del congiunto sia dal danno da lucro cessante derivante dalla morte del congiunto.
Il danno emergente da morte del congiunto si concretizza nelle spese sopportate dal parente/familiare della vittima a causa della morte del congiunto quali ad esempio le spese funerarie, le spese di trasporto della salma etc …
Il danno da lucro cessante da morte del congiunto invece consiste nel danno provocati ai familiari/parenti della vittima che hanno subito la perdita di benefici economici di cui godevano e di cui avrebbero goduto in futuro se la vittima non fosse deceduta nell’incidente stradale. Esempi di danno da lucro cessante da morte del congiunto per cui è possibile chiedere il risarcimento sono: la parte di reddito della vittima di cui avrebbe goduto la famiglia, rendite della vittima, etc..
In ultimo il danno non patrimoniale da morte del congiunto spettante iure proprio ai familiari della vittima consiste invece nella sofferenza del congiunto causata dalla morte della vittima dell’incidente stradale mortale e/o nell’eventuale danno biologico patito dal familiare della vittima a causa della morte del congiunto. Per la prima tipologia di danno non patrimoniale derivante dalla morte del congiunto vengono in ausilio le Tabelle elaborate dagli Osservatori sulla giustizia dei Tribunali di Milano e Roma che sulla base di vari parametri, quali il rapporto parentale tra vittima e congiunto, età della vittima, intensità del rapporto con il congiunto morto etc.. quantificano in un range risarcitorio il danno non patrimoniale da morte del congiunto cd. Danno da perdita del rapporto parentale.
Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale biologico da morte del congiunto patito dal familiare/parente della vittima debbono essere utilizzati gli ordinari baremè medico legali per la quantificazione e le tabelle di legge o le tabelle dell’Osservatorio per la liquidazione del danno biologico da morte del congiunto patito dal familiare della vittima.
Calcolo danno morale da morte del congiunto
Il danno morale causato da morte del congiunto è una componente del danno da perdita del rapporto parentale per il quale i congiunti della vittima hanno diritto al risarcimento del cd. danno morale da morte del congiunto.
Il calcolo del danno morale da morte del congiunto è quindi compreso all’interno del calcolo del danno da perdita parentale quale sofferenza patita dal congiunto a causa del decesso della vittima dell’incidente stradale mortale. Pertanto per effettuare il calcolo del danno morale da morte del congiunto è necessario procedere con il calcolo del danno da perdita parentale che varia in relazione alle diverse variabili già analizzate negli articoli che trattano la materia del calcolo del danno morale da morte del congiunto.
Per effettuare il calcolo del danno morale da morte del congiunto ricompreso nel danno da perdita del rapporto parentale possono essere utilizzate o la Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Milano o la Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Roma.
Il calcolo del danno morale da morte del congiunto ricompreso nel danno da perdita parentale effettuato tramite la Tabella del Tribunale di Milano avviene tenendo innanzitutto conto della relazione intercorrente tra la vittima dell’incidente stradale mortale ed il congiunto che richiede il risarcimento per il danno morale subito.
La tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Milano fornisce, per il calcolo del danno morale insito nel danno da perdita parentale da morte del congiunto, un range di risarcimento che va da un minimo ad un massimo. Il calcolo del danno morale da morte del congiunto ricompreso nel danno da perdita del rapporto parentale subirà variazioni sulla base dell’intensità del rapporto che legava la vittima dell’incidente stradale mortale al congiunto. Ovviamente il calcolo del danno morale da morte del congiunto nella forma di danno da perdita del rapporto parentale non potrà prescindere dalle allegazioni probatorie del rapporto tra la vittima dell’incidente stradale ed il richiedente ed il risarcimento del danno.
Il calcolo del danno morale da morte del congiunto quale componente del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui venga effettuato con l’ausilio della Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Roma, si dovrà tener conto della base di calcolo connessa al rapporto parentale intercorrente tra la vittima dell’incidente stradale mortale ed il congiunto che verrà poi incrementata sulla base di una serie di criteri che terranno conto dell’età della vittima e del congiunto, della convivenza tra vittima e congiunto etc.., il tutto al fine d’effettuare il calcolo del danno morale da morte del congiunto.
E possibile effettuare il calcolo del danno morale da morte del congiunto anche di un’altra tipologia di danno morale da morte del congiunto che si trasferisce iure hereditatis al richiedente: il danno catastrofale o da lucida agonia che consiste nella sofferenza sopportata dalla vittima dell’incidente stradale mortale nel comprendere l’inevitabilità della propria morte a causa dell’incidente stradale.
Il calcolo del danno morale catastrofale da morte del congiunto è effettuato unitamente al danno biologico terminale che è l’atra componente della macro categoria di danno terminale.
Inoltre è opportuno specificare che il calcolo del danno morale catastrofale da morte del congiunto è possibile sino al 100° giorno successivo all’incidente stradale mortale, oltre questo termine è possibile unicamente il risarcimento del danno biologico temporaneo.
La Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Milano stabilisce per il calcolo del danno morale catastrofale da morte del congiunto di assegnare ad ogni giorno di sofferenza della vittima dell’incidente stradale mortale una valutazione monetaria decrescente con possibilità per il giudice nell’eventuale giudizio per il risarcimento del danno di personalizzare il danno morale catastrofale per i primi tre giorni successivi al sinistro stradale mortale.
Attenzione: il calcolo del danno morale personalizzato da morte del congiunto per i primi tre giorni successivi all’incidente stradale mortale, anche tenendo conto delle personalizzazioni, può raggiungere il tetto massimo di € 30.000.
Calcolo danno patrimoniale da morte del congiunto
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto si esegue in modalità differenti in base alla tipologia di danno richiesto.
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto nel caso in cui si tratti di danno emergente viene eseguito collazionando e sommando le spese sostenute a causa ed in conseguenza della morte del congiunto come ad esempio le spese funerarie, quelle per il trasporto della salma, etc….
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto nel caso in cui si tratti invece di danno da lucro cessante è più articolato e viene eseguito in modalità diverse in base alla circostanza che il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto debba essere effettuato per il danno già prodottosi o per il danno futuro.
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto nel primo caso viene effettuato sommando e rivalutando le elargizioni già concretamente perdute a far data dalla morte della vittima di incidente stradale mortale sino alla quantificazione effettuata con il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto.
Per effettuare il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto nel caso di danno patrimoniale futuro è necessario preliminarmente accertare quale fosse il reddito netto della vittima di incidente stradale mortale.
Il reddito della vittima sarà infatti la base del calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto. Una volta accertata la base del calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto è necessario epurarla dalla parte di reddito destinata dalla vittima a sé stesso, dal carico fiscale e dalle spese per la produzione del reddito, in quanto anche nel caso di sopravvivenza della vittima dell’incidente stradale mortale la detta parte di reddito non sarebbe stata usufruibile dai congiunti.
Successivamente il reddito posto alla base del calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto deve essere aumentato equitativamente dei presumibili incrementi che il lavoratore, vittima dell’incidente stradale mortale, avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita. Infatti soprattutto nel caso in cui la vittima dell’incidente stradale mortale sia deceduta in giovane età è presumibile che nel corso della propria carriera avrebbe goduto di aumenti di reddito, dei quali tener conto nel calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto.
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto non verrà incrementato solo nel caso in cui la vittima dell’incidente stradale mortale sia deceduta in età prossima alla pensione quindi senza possibilità di aumenti di reddito futuri oppure nel caso di morte di una persona svolgente un lavoro che non consente alcun incremento reddituale futuro.
Nel calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto deve inoltre essere detratto dal reddito l’ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, cioè voci che, anche nel caso in cui non fosse intervenuta la morte a causa dell’incidente stradale, avrebbero rappresentato spese e quindi ridotto il reddito disponibile per i familiari della vittima.
Il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto prevede inoltre un ulteriore passaggio cioè la capitalizzazione della somma risultante dagli aumenti e decrementi della base del reddito. Nel calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto andrà pertanto moltiplicato il reddito perduto dalla vittima dell’incidente stradale mortale per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie indicato per il soggetto più giovane tra la vittima dell’incidente stradale mortale e chi richiede il risarcimento.
Nell’eventualità in cui il risarcimento del danno patrimoniale da morte del congiunto venga richiesto dal figlio il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto subisce una variazione. In quest’ultimo caso infatti il calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto viene effettuato moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione d’una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio del genitore defunto.
L’utilizzo di diverso coefficiente di capitalizzazione nel calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto per il risarcimento del danno patito dal figlio trae la propria motivazione dal fatto che è ragionevole ritenere che in mancanza della morte della vittima dell’incidente stradale mortale il congiunto/figlio avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto solo per un determinato periodo di tempo.