In caso di incidente stradale mortale, i superstiti del defunto potranno richiedere il risarcimento del danno da morte della vitta, o danno catastrofale o danno parentale.
E’ necessario identificare correttamente quali sono i soggetti legittimati a richiedere il risarcimento del danno da morte, catastrofale o parentale, provocato da incidente stradale mortale, cd. da perdita del rapporto parentale e per farlo è bene rivolgersi ad uno studio legale specializzato nel risarcimento del danno da incidente stradale che tratti abitudinalmente questa materia ovvero il risarcimento dei danni da morte.
I legittimati alla richiesta del risarcimento del danno da morte, causata da incidente stradale mortale sono i familiari/parenti/congiunti della vittima morta nell’incidente stradale mortale. I parenti/familiari/congiunti della vittima dell’incidente stradale mortale, che hanno diritto al risarcimento del danno da morte a seguito dell’ incidente stradale mortale sono indicati all’interno delle tabelle elaborate dagli Osservatori sulla giustizia del Tribunale di Milano e Roma e vengono identificati nei figli, genitori, coniuge non separato, convivente di fatto, fratello, sorella, nonni, nipoti, oltre a questi familiari anche altri soggetti sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno da morte da incidente stradale, quali il convivete more uxorio, l’amico/a intimo etcc… Per richiedere il risarcimento del danno da morte da incidente stradale, i soggetti contemplati nella tabella dovranno dimostrare solamente quanto fossero legali alla vittima, mentre i soggetti non contemplati nelle tabelle presso l’Osservatorio del Tribunale di Roma e di Milano per ottenere il risarcimento del danno da morte da incidente stradale dovranno dimostrare anche l’esistenza del diritto dal proprio fondamento alla particolarità del rapporto che li legava alla vittima dell’incidente stradale mortale.
All’interno della Tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Roma, tra le figure aventi diritto al risarcimento del danno da morte in caso di incidente stradale mortale, cd. danno da perdita del rapporto parentale, vengono inseriti anche i cugini, quali soggetti legittimati a chiedere il risarcimento dei danni subiti, mentre per la Tabella presso il l’Osservatorio del Tribunale di Milano i cugini apparentemente non hanno diritto al risarcimento del danno da morte.
I limiti di legittimazione alla richiesta di risarcimento del danno da morte, cd danno da perdita parentale posti dalle Tabelle degli Osservatori sono in continuo mutamento a seguito delle novità giurisprudenziali che intervengono sulla materia del risarcimento del danno da morte. I limiti di legittimazione alla richiesta di risarcimento del danno da morte, così come dettagliati dalle Tabelle degli Osservatori possono essere superati con precise allegazioni probatorie che dimostrino l’intensità del legame tra la vittima dell’incidente stradale mortale ed il richiedente il risarcimento del danno da morte, nonché con allegazioni probatorie che dimostrino che, a causa ed in conseguenza della morte causata dall’incidente stradale, colui che richiede il risarcimento del danno da morte abbia subito uno sconvolgimento della propria vita. Per ottenere tale risultato è necessario rivolgersi ad uno studio legale, ad un avvocato esperto e con comprovate competenze tecniche in tema di risarcimento del danno a seguito di incidente stradale mortale, in quanto la continua evoluzione giurisprudenziale relativa al risarcimento danno da morte da incidente stradale impone all’avvocato esperto di risarcimento una quotidiano aggiornamento che accumulandosi sulle nozioni e sopratutto sull’esperienza pluriennale nel settore consente d’interpretare le nuova giurisprudenza nel senso più favorevole ai parenti della vittima che così potranno ottenere la miglior tutela ai fini del risarcimento del danno da morte.
Ogni volta in cui l’evento morte produce danni e conseguenze che riflettono i propri effetti sugli stretti congiunti della vittima dell’incidente mortale, la giurisprudenza parla del diritto al risarcimento del c.d. danno patrimoniale riflesso. Sul piano dei danni da morte risarcibili, sia patrimoniali che non patrimoniali, occorre distinguere tra i danni da morte risarcibili iure hereditatis, ovvero in qualità di eredi della vittima morta nell’incidente stradale e quelli risarcibili iure proprio agli eredi.
I primi sono quelli che riguardano la vittima principale dell’incidente stradale e possono trasmettersi in favore degli eredi iure successioni; gli altri sono i danni riflessi, noti anche come indiretti o “da rimbalzo”, che incidono sulle persone “vicine” alla vittima primaria dell’incidente stradale, le cosiddette “vittime secondarie”, che hanno diritto al risarcimento danno da morte non in quanto eredi ma poiché danneggiati in proprio. Al fine di individuare le vittime secondarie, meritevoli di ottenere il risarcimento del danno, occorre fare riferimento alla titolarità di una situazione qualificata dal contatto con il danneggiato primario, che è presente, ad esempio anche in capo ai nonni che hanno diritto al risarcimento danno da morte perché significativamente legati al nipote. I rapporti familiari di sangue costituiscono un punto di riferimento importante ma non esclusivo per l’individuazione delle “vittime secondarie” legittimate alla risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, ogni volta in cui è possibile in concreto accertare una situazione di vicinanza sostanziale con la vittima dell’incidente stradale.
L’altra distinzione in merito al risarcimento dei danni correlati alla morte della vittima dell’incidente stradale attiene ai danni patrimoniali e non patrimoniali. In caso di morte di un soggetto, occorrerà distinguere tra il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali del danno da morte subiti dalla vittima primaria del fatto illecito (che potranno essere chiesti iure hereditatis dai parenti), nonché tra i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti (che potranno essere chiesti dagli stessi iure proprio).
Risarcimento danno biologico da morte
I parenti della vittima dell’incidente stradale hanno diritto al risarcimento danno biologico per la morte del loro congiunto. Per risarcimento del danno biologico da morte si definisce sia il danno biologico spettante iure hereditatis ai parenti della vittima che prima di morire, per le lesioni subite nell’incidente stradale, abbia sofferto molto per un lasso apprezzabile di tempo, per risarcimento del danno biologico da morte si definisce altresì il danno biologico spettante iure hereditatis ai parenti della vittima che prima di morire, per ragioni differente dalle lesioni subite nell’incidente strdale, abbia sofferto, infine sussiste anche il danno biologico spettante parenti della vittima che a causa dell’enorme sofferenza patita per la morte della vittima dell’incidente stradale abbiano sofferto così tanto o la loro esistenza sia stata così modificata da arrecare un dolore tanto atroce da confluire in danno di natura psico fisica proprio della vittima secondaria ovvero dal familiare o parente della vittima morta nell’incidente stradale.
Naturalmente il risarcimento del danno biologico da morte spettante ai familiari, parenti, vittime secondarie del sinistro stradale nel quale la vittima principale sia morta, si sommerà anche con il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, oltre ai danni patrimoniali direttamente ed indirettamente subiti per la morte del familiare nel sinistro stradale.
Tali voci di danno,ai fini del risarcimento danno biologico da morte da incidente stradale, come ribadito dalla giurisprudenza, hanno valore meramente descrittivo di un danno non patrimoniale unitario e non indicano diverse voci di danno destinate ad assommarsi. Dunque, le vittime secondarie, che hanno diritto al risarcimento del danno biologico da morte, cioè i congiunti della vittima morta nell’incidente stradale, hanno diritto al risarcimento del danno biologico iure proprio, qualora sia provato che le sofferenze, causate della morte del prossimo congiunto, hanno determinato una lesione alla loro integrità psicofisica. Inoltre i congiunti potranno ottenere iure hereditatis, ovvero in qualità di eredi, il risarcimento del danno biologico, definito anche quale danno biologico terminale da incidente mortale, ovvero ottenere il risarcimento dei danni biologici subiti per la lesione al bene salute, inteso come danno conseguenza, consistente nello stato di menomazione psico- fisica subito dalla vittima in seguito alle ferite riportate nell’incidente stradale prima che la stesa sia morta, per cause dovute all’incidente tardale, ed allora avranno diritto al risarcimento danno biologico da morte se tra il sinistro stradale e l’evento morte è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, oppure avranno diritto al risarcimento danno biologico da morte definito danno intermittente, qualora tra il sinistro e l la morte della vittima del sinistro strdale, morta a causa dalle lesioni del sinistro stradale sia trascorso un tempo non sufficientemente apprezzabile, oppure avranno diritto al risarcimento danno biologico da morte intermittente per il tempo in cui la vittima che ha riportato lesioni nell’incidente stradale è stata in vita in inabilità temporanea assoluta/relativa, prima di morire per cause diverse ed indipendenti dalle lesioni subite nel sinistro stradale, che in questo caso non viene definito mortale.
Risarcimento danno da morte prescrizione
La prescrizione del diritto al risarcimento danno da morte consiste nel lasso di tempo concesso ai familiari o vittime secondarie della vittima primaria morta nell’incidente stradale o per altra causa, d’agire per ottenere i risarcimento del danno da morte.
Il risarcimento del danno da incidente stradale da morte è soggetto alla prescrizione costituendo l’omicidio stradale reato, si prescrive per il risarcimento danno da morte in sede civile negli stessi termini nei quali si prescrive il reato di omicidio stradale. E’ doveroso specificare che se il reato – incidente stradale si è estinto per una ragione diversa dalla prescrizione, o nell’ipotesi in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, come tale non più soggetta ad impugnazione, la prescrizione dell’azione risarcitoria torna ad essere quella di due anni prescritta quale regola generale per il risarcimento del danno da incidente strdale, che decorrono dal giorno dell’estinzione del reato o da quello in cui la pronuncia della sentenza penale è divenuta irrevocabile.