Nel web si rinvengono moltissimi fac simile di richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale.
Ma cosa deve contenere una richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale?
Il danneggiato in un sinistro stradale che voglia rivolgere una richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale all’assicurazione deve fare attenzione a una serie di aspetti.
Innanzitutto dovrà individuare l’assicurazione a cui inviare la richiesta di risarcimento danni (la propria, quella del veicolo su cui viaggiava come terzo trasportato, quella del veicolo che lo ha urtato, etc.).
Si precisa che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 2009, la procedura di indennizzo diretto è facoltativa; quindi sarà bene per il danneggiato rivolgere la propria richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale ad entrambe le Assicurazioni (la propria e quella del soggetto che ha causato il sinistro stradale), e scegliere successivamente verso chi promuovere l’eventuale giudizio di risarcimento del danno subito nel sinistro stradale.
La richiesta del risarcimento del danno da sinistro stradale deve contenere alcune informazioni imprescindibili.
Ciò è necessario al fine della proponibilità dell’eventuale futuro giudizio di risarcimento. Difatti, se nel regime normativo precedente al Codice delle Assicurazioni Private era sufficiente una lettera dalla quale emergesse chiaramente l’intenzione di richiedere il risarcimento del danno, l’art. 148 del Codice prevede requisiti stringenti.
Solo una lettera di richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale con tutti i contenuti prescritti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private fa decorrere il termine concesso all’assicurazione per completare l’istruttoria (60 giorni per i sinistri stradale con soli danni a cose, ridotto a 30 giorni in caso di CAI sottoscritto da entrambe le parti, 90 giorni in caso di sinistro stradale che abbia comportato danni fisici alla persona). In pratica dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale completa decorre un termine entro il quale l’assicurazione deve completare le proprie valutazioni e presentare un’offerta di risarcimento per i danni subiti nel sinistro stradale.
Allo scadere di tale termine (60 o 90 giorni) se non viene presentata alcuna offerta di risarcimento dei danni subiti, il danneggiato potrà avviare un giudizio di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale davanti a un giudice competente per territorio, materia e valore.
Si badi bene che qualora la compagnia ritenga che la richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale sia incompleta e invii una richiesta di integrazione documentale, il termine istruttorio inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui l’assicurazione ha a disposizione i documenti richiesti.
L’invio di una richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale incompleta non seguita da integrazione documentale può ritorcersi contro il danneggiato nel successivo giudizio che potrebbe concludersi con una sentenza di improponibilità, con conseguente condanna del danneggiato a rimborsare le spese sostenute dall’assicurazione per la partecipazione al giudizio.
Dopo la denunzia di sinistro, più sintetica e scarna possibile, è sempre preferibile rivolgersi a un avvocato specializzato nel risarcimento dei danni da sinistro strdale e dare a lui incarico di inoltrare all’assicurazione la richiesta di risarcimento.
Fornire un fac simile della richiesta di risarcimento dei danni da inviare all’assicurazione potrebbe condurre in errore il danneggiato che si limiterebbe a “compilare” i campi lasciati vuoti nel modello facsimile di richiesta, non avendo la competenza per valutare le specificità del caso concreto e fornire le informazioni necessarie affinché la richiesta di risarcimento possa dirsi completa
Fac simile richiesta risarcimento danni a cose
Fac simile richiesta risarcimento danni a cose: come funziona? Quali dati devono essere inseriti in una richiesta di risarcimento dei danni per le cose danneggiate nel sinistro stradale?
Senza presentare un Facsimile, che potrebbe essere fuorviante, si elencano le informazioni che il danneggiato deve fornire all’assicurazione per ottenere il risarcimento del danno.
Quando in un sinistro stradale, si sia danneggiato solo il mezzo condotto al momento del sinistro (auto, moto, bici), la richiesta di risarcimento deve contenere l’identificazione del soggetto che ha diritto al risarcimento – il proprietario del mezzo- (identificato mediante nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e deve indicare il luogo, i giorni e l’orario in cui le “cose danneggiate” (la moto, l’auto o lo bici, eventuali accessori indossati quali casco, tute, orologi, etc.) sono a disposizione dell’assicurazione per essere visionate e valutate da un perito.
Il tempo durante il quale il danneggiato è obbligato a tenere le “cose”danneggiate nel sinistro stradale a disposizione dell’assicurazione non può essere inferiore a cinque giorni non festivi (da lunedì a sabato escluse festività).
Solo una volta decorso questo termine, oppure – se ciò accada prima- una volta che il
perito dell’assicurazione abbia valutato i danni alle cose danneggiatesi nel sinistro stradale, il danneggiato potrà fare quello che vuole del mezzo: ripararlo, rottamarlo, venderlo, etc. In ogni facsimile di richiesta del risarcimento del danno a cose non potrà comunque mancare una descrizione della dinamica del sinistro e l’invio di un documento a riprova del sinistro stradale (modulo CAI, verbale di sinistro, etc.)
Da notarsi che a seguito della riforma della Legge 124 del 4 agosto 2017 il fac simile della richiesta di risarcimento danni a cose prevede di indicare gli eventuali testi oculari del sinistro.
Richiesta di risarcimento danni fisici assicurazione: come funziona
Richiesta di risarcimento danni fisici e assicurazione: cosa bisogna sapere? Qualora nel sinistro stradale il danneggiato si sia procurato danni fisici, quali informazioni deve fornire nella lettera di richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti indirizzata all’assicurazione?
In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente stradale del danno rivolta all’assicurazione deve contenere oltre all’identificazione del danneggiato e alla descrizione del sinistro i dati relativi all’età, all’attività lavorativa del danneggiato, nonché al suo reddito da lavoro, e all’entità delle lesioni subite.
Il danneggiato dovrà inviare all’assicurazione insieme alla richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti “un’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”. Si tratta del cosiddetto certificato di chiusura di malattia, che può essere incarnato da una perizia medico-legale di parte che il danneggiato nel sinistro strdale abbia fatto stillare per quantificare i danni fisici subiti (di solito su consiglio e sotto la direzione di un avvocato specializzato in risarcimento del danno).
Tali dati e documenti devono essere forniti all’assicurazione così che questa possa accertare e valutare i danni fisici del danneggiato.
Nella richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro stradale da non dimenticare è “la dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2”.
Ma in cosa consiste tale dichiarazione?
Semplicemente il danneggiato nel richiedere il risarcimento dei danni fisici da sinistro stradale dovrà precisare se il sinistro sia avvenuto “in itinere”, e quindi abbia diritto a prestazioni da parte di enti di previdenza sociale – es. INAIL – i quali potrebbero poi richiedere all’assicurazione la restituzione del risarcimento dei danni fisici da sinistro stradali versati al danneggiato.
Tale circostanza sarà tenuta in considerazione dall’assicurazione nella liquidazione del risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro stradale.
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