Nel caso in cui il danneggiato da sinistro stradale voglia richiedere il risarcimento dei danni subiti deve far attenzione alla scadenza dei termini per poterlo fare.
Quando si parla di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale si fa infatti riferimento ad un modo di estinzione del diritto al risarcimento che si ha nel caso in cui il danneggiato non lo richieda nei termini stabiliti dalla legge. Il danneggiato per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale la dovrà interrompere costituendo in mora la Compagnia di assicurazione del responsabile civile, con e-mail invita con posta certificata _ PEC o per lettera raccomandata AR. Una volta costituita in mora la Compagnia con la lettera di richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale i tempi per il decorso della prescrizione ricominciano a decorrere nuovamente.
I tempi per la prescrizione dei danni subiti in caso di sinistro stradale variano in funzione del fatto che si tratti di danni materiali o danni psico fisici ed in funzione del fatto che la condotta che ha causato il sinistro stradale sia o meno penalmente sanzionabile.
Risarcimento danni e lesioni per sinistro stradale: la prescrizione
Indice
Per il risarcimento danni e lesioni per sinistro stradale, la prescrizione come funziona? In caso di sinistro stradale i termini di prescrizione variano a seconda del tipo di danno per cui si richiede il risarcimento.
Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è regolato dall’art 2947 del Codice Civile.
Al secondo comma dell’art. 2947 viene prevista una prescrizione biennale in caso di sinistro stradale, questo significa che se avete subito danni a seguito di incidente stradale verificatosi per esempio in data 01.01.2018 dovrete fare richiesta di risarcimento entro il 01.01.2020.
La prescrizione biennale vale per tutte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali a cose, perciò nel caso in cui il danneggiato da sinistro stradale intenda richiedere, per esempio, il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura o scooter o moto o bicicletta, dovrà farlo prima del decorrere di due anni dal sinistro stradale.
Per quanto riguarda invece i danni alla persona subiti dal danneggiato, al terzo comma dello stesso articolo, viene riconosciuta un’importante eccezione nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, per esempio il reato di lesioni alla persona, e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga dei due anni. In questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali. Per l’applicazione della prescrizione più lunga al diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale non è necessario che sia stato esercitata l’azione penale ma solo che sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento anche come conseguenza mediata e indiretta.
Risarcimento danni sinistro stradale: prescrizione in interruzione
Per il risarcimento danni da sinistro stradale, è possibile anche la prescrizione in interruzione. L’interruzione della prescrizione avviene per la prima volta con la richiesta di risarcimento dei danni subiti che viene inviata alla Compagnia di Assicurazione e che ha natura di costituzione in mora. Dall’invio dell’atto di costituzione in mora ricominciano a decorrere i termini per la prescrizione del diritto al risarcimento.
Per interrompere la prescrizione la richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale deve contenere determinati requisiti ed è un’attività precisa e complessa, pertanto è opportuno rivolgersi ad uno studio legale o avvocato esperto nel settore.
La richiesta di risarcimento del danno subito a causa di sinistro stradale per interrompere la prescrizione deve contenere oltre all’indicazione del soggetto obbligato, cioè della Compagnia che deve risarcire il danno, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento che manifesti chiaramente la volontà del danneggiato di far valere il proprio diritto.
Altri atti che interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale sono per esempio l’invito alla negoziazione assistita e l’atto di citazione in giudizio.
Anche gli atti ricevuti dalla Compagnia che comportano un riconoscimento di debito nei confronti del danneggiato interrompono la prescrizione come ad esempio: raccomandata con cui viene formulata un’offerta di risarcimento del danno subito.
Prescrizione del risarcimento dei danni da sinistro stradale: il reato
Che dire, invece, della prescrizione del risarcimento dei danni da sinistro stradale ed il reato? Nel caso in cui i danni causati dal sinistro stradale costituiscano reato, l’art. 2947, III comma del Codice Civile prevede un diverso termine di prescrizione.
Qualsiasi danno alla persona subito dal danneggiato in sinistro stradale derivante da colpa di un altro soggetto per violazione di norme del codice della Strada costituisce una lesione classificata quale reato dal codice penale.
In questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali.
Per l’applicazione della prescrizione più lunga di quella biennale genericamente prevista non è necessario che il danneggiato intraprenda un’azione penale, per esempio sporgendo querela verso chi ci ha provocato il danno, ma è sufficiente che il fatto sia solo classificato dal codice penale come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato.
Terzo trasportato: le informazioni
Prescrizione risarcimento danni sinistro stradale terzo trasportato: cosa dire in merito?
Anche il terzo trasportato e/o passeggero coinvolto nel sinistro stradale ha diritto al risarcimento dei danni subiti. In questo caso le regole della prescrizione sono le stesse che si applicano per il conducente e proprietario del veicolo coinvolto.
Pertanto l’atto di interruzione della prescrizione dovrà essere inviato entro due anni dal verificarsi del sinistro come regola generale, con eccezione nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, per esempio il reato di lesioni alla persona. In questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali.
Occorre ricordare che nel caso di richiesta di risarcimento per i danni subiti dal terzo trasportato qualsiasi atto di interruzione della prescrizione dovrà essere indirizzato alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale viaggiava come dettato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
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