Risarcimento del danno morale da sinistro stradale: chi paga? Tra le voci di danno di cui posso richiedere il risarcimento a seguito di un sinistro stradale, oltre al danno biologico (le lesioni subite e la “malattia” sofferta dopo il sinistro) vi è anche il danno morale.
Cos’è il danno morale?
Di definizioni di danno morale nel web se ne trovano a bizzeffe.
Tra tutte, si propone quella fornita dalla SIMLA – Società Italiana di Medicina Legale e Delle Assicurazioni. Per danno morale si intende “lo stato emotivo della persona, temporaneo e/o permanente, produttivo di percezione di disagio/degrado/dolore, rispetto alla condizione anteriore”.
Il danno alla salute – biologico- e la sofferenza soggettiva conseguente – danno morale – costituiscono voci di danno separate e distinte che devono essere entrambe riconosciute e risarcite al soggetto danneggiato in un sinistro stradale.
Per anni, dopo le sentenze gemelle San Martino della Cassazione del 2008, a causa di un’errata interpretazione delle stesse, parte della giurisprudenza ha negato l’autonoma risarcibilità del danno morale (nonché del danno esistenziale), giudicandolo integralmente risarcito con la liquidazione del danno biologico.
Recentemente i dubbi sono stati sciolti dalle pronunce giurisprudenziali della Cassazione Sez. III: Ordinanza. N 7513/2018 e sentenza n. 2788/2019.
Il Giudice deve valutare caso per caso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato in un sinistro stradale e risarcire autonomamente tali componenti di danno, così da giungere all’integrale risarcimento del danno nella sua interezza.
A parità di percentuale di danno biologico permanente, il danno morale può essere assai differente, ad esempio parlando di demenza grave o tetraplegia, a parità di danno biologico, il disagio/dolore percepito è molto diverso: minimo per la demenza, massimo per la tetraplegia.
Risarcimento danni morali: quanti soldi si ricevono
La domanda che sorge spontanea è: in caso di risarcimento danni morali, quanti soldi spettano?
Stabilire a monte quanti soldi verranno percepiti quale risarcimento del danno morale è impossibile.
Il danno morale viene liquidato sotto forma di una percentuale di quanto corrisposto a titolo di danno biologico.
Nell’ambito del risarcimento del danno da sinistro stradale, il meccanismo è il seguente: il Giudice sulla base della percentuale accertata di danno biologico (x%) e dell’età del danneggiato, nonché sulla base dei giorni di inabilità temporanea assoluta e/o parziale sofferta, esaminate le tabelle (quelle dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni per i danni così definiti da micropermanenti, cioè sino al 9% d’invalidità biologica, oppure quelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano per il danno biologico superiore al 9%) rinviene la somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno biologico. Il Giudice maggiora l’importo determinato sulla base della Tabella di una frazione del danno biologico stabilita sulla base del grado di sofferenza fisica e/o psicologica che ha accertato nel caso concreto.
La liquidazione del danno morale cambia a seconda che le lesioni riportate dal danneggiato rientrino nelle cd. Micro permanenti (sino al 9% di danno biologico permanente) oppure siano qualificabili come Macro permanenti.
Per quanto riguardo il danno biologico macro permanente, all’interno della Tabella giurisprudenziale il danno morale, è già computato nella misura minima del 25% del biologico, e conteggiato nell’importo per l’inabilità temporanea, con la possibilità di un ulteriore maggiorazione in considerazione delle specificità del caso concreto. Diversamente nelle Tabelle legislative di cui all’art. 139 D. D.Lgs 209/2005, cioè quelle definite per i danni micro permanenti, l’importo indicato consta solo del danno all’integrità psico-fisica senza considerare la sofferenza soggettiva – danno morale.
La riforma della Legge 124 del 2017 del 4 agosto 2017 ha posto un limite molto rigido al riconoscimento del danno morale, prevedendo un vero e proprio sbarramento: l’importo tabellare del danno biologico può essere aumentato sino al 20 %“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
In sintesi, tutte le componenti di danno diverse dal biologico (tra le quali è ricompreso il danno morale) sono risarcite in una somma corrispondente al 20% di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Per cui alla domanda quanti soldi posso ottenere a titolo di risarcimento del danno morale derivante da sinistro stradale in caso di lesioni micro permanenti, deve rispondersi “pochi”.
Danno morale: transazione
Danno morale: quale transazione è prevista? Data la sua evanescenza il danno morale è una voce della cui sussistenza è molto difficile dare prova e, spesso, soprattutto quando il danneggiato non si è rivolto a un avvocato specializzato in risarcimento del danno, ne viene negato il riconoscimento.
Se questo vale in un giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale, a maggior ragione accade ove l’entità del risarcimento del danno venga determinata in sede di transazione tra le parti.
È necessario rivolgersi a un avvocato specializzato che sappia, anche in sede di transazione, valorizzare le sfumature del danno complessivo subito dal danneggiato evidenziando quelle che costituiscono un’integrazione del danno morale, e che pretenda dalla Compagnia il riconoscimento di tale voce di danno, danno già definito dai nostri antenati latini pretium doloris, ovvero il prezzo del dolore che ciascuna vittima di un incidente stradale soffre o direttamente o indirettamente quando pianga la morte o la scomparsa a causa di un incidente stradale dei propri cari.
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