Risarcimento incidente stradale mortale: quali tempi? I tempi per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale mortale o da perdita del rapporto parentale sono identici a quelli per il risarcimento del degli altri danni non patrimoniali subiti nel sinistro stradale. Trascorsi novanta giorno dalla costituzione in mora a mezzo pec della compagnia di assicurazione del responsabile civile e trenta dall’invio alla compagnia di assicurazione dell’invito obbligatorio alla negoziazione assistita si potrà procedere con atto di citazione nei confronti della Compagnia di assicurazione. Siccome in caso di sinistro stradale mortale il colpevole viene iscritto nel registro degli indagati in Procura della Repubblica e si apre un procedimento penale a suo carico per omicidio stradale una delle alternative per ottenere il risarcimento del danno da parte dei familiari della vittima dell’incidente stradale è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale. In assenza di esigenze particolari si ritiene più celere il procedimento civile. Si ricorda che anche nel caso in cui la Compagnia di assicurazione sia renitente nel pagare il risarcimento del danno da perdita parentale per morte della vittima primaria dell’incidente stradale, si può chiedere che sia assegna una somma a titolo di acconto provvisionale. Infatti “l’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni, Stato di bisogno del danneggiato prevede che gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.In ogni caso, quando risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente colpevole, la parte di danno non patrimoniale per il risarcimento del danno da morte o per perdita parentale è liquidabile in tempi ragionevolmente brevi.
Indennizzo incidente stradale mortale: le tabelle
Indice
Quando si parla di danno da sinistro o incidente stradale si parla di risarcimento del danno e non di indennizzo. Il termine indennizzo è utilizzato per definire la pretesa monetaria contrattualmente prevista da un contratto di polizza di assicurazioni, mentre quando ci si riferisce al ristoro del danno da corrispondersi da parte del responsabile civile, sia in sede civile, sia in sede penale, si parla di risarcimento del danno. Parliamo quindi di indennizzo per incidente stradale mortale e le tabelle.
Le Tabelle sono state ideate e compilate dall’Osservatorio sulla giustizia dei Tribunali al fine di fornire delle indicazioni omogenee quali basi per la liquidazione del risarcimento dei danni da sinistro strdale, nonché per velocizzate i tempi del risarcimento dei danni da sinistro strdale.
Per la quantificazione e liquidazione del risarcimento del danno da incidente stradale mortale soccorrono ancora una volta le Tabelle, sia le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale di Milano, sia le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale di Roma, entrambe hanno origine giurisprudenziale. Entrambe le Tabelle per la determinazione della somma di risarcimento ai familiari e congiunti della vittima di sinistro stradale mortale prevedono un serie di parametri quali ad esempio: l’età del defunto e del congiunto avente diritto, l’intensità della relazione, il grado di parentela, il fatto che la vittima ed il familiare convivessero, vivessero nella stessa città o nazione, si frequentassero più o meno assiduamente la composizione del nucleo familiare. Le tabelle per il risarcimento del danno da sinistro stradale mortale di Milano in relazione a ciascun grado di parentela propongono un range per la liquidazione del danno da morte da perdita del congiunto che va da un minimo ad una massimo, mentre le Tabelle di Roma per il risarcimento del danno da sinistro mortale propongono un sistema di calcolo del risarcimento del danno a punti e dettano i criteri sulla base dei quali aggiungere o sottrarre punti. Per ciascun grado di parentela viene attribuito un punteggio base da cui poi andranno detratti o sommati punti sulla base dei parametri sopra elencati.
Sinistro stradale mortale: il risarcimento ai nipoti
Sinistro stradale mortale: il risarcimento ai nipoti è possibile? Hanno diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale mortale tutti i “prossimi congiunti” della vittima, cioè il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, anche il convivente ed il nipote della vittima di un sinistro stradale mortale hanno diritto al risarcimento del danno.
I l convivente della vittima di un sinistro stradale mortale può essere risarcito qualora dimostri la di aver avuto uno stabile legame affettivo con la vittima di incidente stradale mortale tale da creare quale conseguenza un grave e significativo cambiamento delle proprie condizioni esistenziali.
I nipoti della vittima di un sinistro stradale, nel caso in cui siano in condizione di documentare una particolare intensità del rapporto affettivo con la vittima dell’incidente mortale possono richiedere il risarcimento del danno subito.
Mentre la precedente giurisprudenza richiedeva quale requisito per il risarcimento dei nipoti della vittima di incidente stradale mortale quello della convivenza, recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno precisato che il legame tra nonno e nipote, in quanto giuridicamente rilevante, consente di presumere che il nipote possa subire un danno non patrimoniale per la morte del nonno a causa di sinistro stradale mortale anche in mancanza di convivenza. In questo caso è comunque necessario provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale. La quantificazione del risarcimento non è indicata dalle Tabelle Milanesi né da quelle Romane ma andrà effettuata secondo criteri equitativi.
Sinistro stradale mortale ed indennizzo diretto: è possibile
Sinistro stradale mortale ed indennizzo diretto: scopriamo di più. Dal 1 febbraio 2007 le Compagnie di Assicurazione hanno sottoscritto una convenzione cd. CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) che prevede che, a determinate condizioni, il danneggiato da incidente stradale possa richiedere il
risarcimento dei danni subiti alla propria Compagnia di Assicurazione e non a quella del responsabile.
Questa modalità di risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale, prende il nome di indennizzo diretto è regolato dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dall’art. 1 c. 1. Lett. d) del DPR 254/06 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”.
Per l’applicazione dell’indennizzo diretto sono necessari i seguenti requisiti: il sinistro deve coinvolgere solo due veicoli, identificati, immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, regolarmente assicurati con Compagnie che aderiscono alla convenzione CARD e le lesioni subiti dal danneggiato non devono essere superiori al 9% di invalidità biologica permanente. La struttura del risarcimento dei danni da sinistro stradale con indennizzo diretto è stata introdotta con il pretesto di voler velocizzare i tempi di risarcimento, di fatto la procedura d’indennizzo diretto è criticata dagli avvocato che tutelano i diritti dei danneggiati e delle vittime di sinistri stradali, per il fatto di snaturare e limitare il diritto al risarcimento tentando di ridurlo ad un mero indennizzo il quale è svantaggioso per il danneggiato. Il sinistro mortale non rientra tra i sinistri risarcibili tramite indennizzo diretto in quanto le lesioni subite superano il 9% di invalidità biologica permanente.
Per questo motivo, nei casi di sinistro mortale, i familiari e congiunti della vittima dovranno richiedere il risarcimento dei danni subiti alla Compagnia di assicurazione del responsabile.
Il risarcimento del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, pur non essendo definibile quale indennizzo diretto, è comunque risarcito dalla compagnia di assicurazione del trasportante ex art 141 Codice delle Assicurazioni entro i limiti del massimale della copertura assicurativa.
I tempi di liquidazione dei danni da sinistro stradale con a procedura d’indennizzo diretto sono uguali ai tempi di risarcimento del danno da parte del responsabile civile del sinistro stradale.
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