L’iter per l’ottenimento del risarcimento del danno materiale o patrimoniale o biologico o non patrimoniale, subito a causa di sinistro stradale, nel caso in cui o la Compagnia di assicurazione imputi la responsabilità del sinistro stradale al danneggiato richiedente, o nel caso in cui gliela imputi in parte, o nel caso in cui non riconosca tutto il danno lamentato e richiesto, prosegue in nel giudizio civile avanti al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda che il valore della domanda sia inferiore o superiore ad € 20.000,00. Il procedimento giudiziale, nel caso in cui non vi sia una conciliazione, termina con il deposito e la pubblicazione di una sentenza.
Con la sentenza di risarcimento danni sinistro stradale il Giudice accerta la responsabilità dei convenuti in giudizio e li condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale.
L’ammontare dei danni da risarcire sarà valutato dal giudice sulla base delle prove formatesi in giudizio. Per esempio il danno fisico riconosciuto sarà quello valutato dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice in fase istruttoria.
Ma cosa accade se la sentenza di risarcimento danni per sinistro stradale emessa dal Giudice assegnatario della causa non riconosce totalmente il danno subito?
In questi casi lo Studio Legale o l’Avvocato esperto nel settore di risarcimento del danno dovrà valutare caso per caso, sulla base di quanto accaduto nel procedimento e sulla base della legge e della giurisprudenza, se vi siano stati errori di valutazione da parte del Giudice. In quest’ultimo caso potrà impugnare la sentenza con atto di appello che dovrà esser promosso entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza notificata da altra parte processuale, ovvero entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nel caso in cui questa non sia stata notificata.
Quando il danno è morale per sinistro stradale
Indice
Tra le voci di danno per le quali il Giudice all’interno della sentenza potrà riconoscere il danno morale per sinistro stradale. Cos’è il danno morale?
Il danno morale rientra nel danno non patrimoniale e consiste in quella sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire in conseguenza del sinistro stradale.
Il Giudice nella sentenza con cui condanna al risarcimento del danno subito a causa di sinistro stradale deve valutare caso per caso le sofferenze psichiche sofferte dal danneggiato in un sinistro stradale, nella loro effettiva consistenza, e risarcire autonomamente tali componenti di danno, così da giungere al risarcimento del danno nella sua interezza.
Il danno morale subito a causa di sinistro stradale va riconosciuto indipendentemente dall’ipotesi in cui il danneggiato abbia anche subito un danno biologico di natura fisica o psichica. Il danno morale, quindi, riguardando la lesione della integralità morale della persona umana, è autonomo rispetto al danno biologico. Ne consegue che si può il risarcimento per il danno morale anche se non spetta alcun risarcimento per danno biologico e per il danno patrimoniale
Sinistro stradale: la definizione
La definizione di sinistro stradale è quella di un evento accidentale, avvenuto su strade dove ci sia libera circolazione che coinvolge veicoli fermi o in movimento e che causi danni a cose o mezzi o lesioni persone.
Attenzione che rientrano nella definizione di sinistro stradale anche i casi in cui il conducente di un veicolo perda il controllo del mezzo e si ribalti, sbandi, slitti o si scontri con ostacoli. L’art 2054 del Codice Civile prevede al secondo comma una presunzione di corresponsabilità tra i conducenti di veicoli che si scontrino fra loro. Attenzione che in caso di mancata collisione anche se la definizione dell’incidente rientra nella definizione di sinistro stradale, la presunzione di corresponsabilità previsa dal secondo comma non si applica. Chiedere il risarcimento per il danno morale anche se non spetta alcun risarcimento per il danno biologico e per il danno patrimoniale.
Sinistro stradale e danno parentale
Sinistro stradale e danno parentale: cosa sapere? A seguito della morte di una persona a causa di un incidente stradale verificatosi per responsabilità di terzi, i parenti o coloro che si trovavano in una relazione affettiva con la vittima del sinistro stradale hanno diritto al risarcimento del danno subito a causa della morte del parente o congiunto. Questo tipo di danno viene comunemente detto danno da perdita parentale o danno parentale, ovvero sinistro stradale mortale o catastrofale.
Per la quantificazione economica del danno parentale si possono utilizzare quale punto di riferimento le tabelle elaborate dagli Osservatori per la Giustizia dei Tribunali di Milano e Roma, le quali prendono in considerazione diversi requisiti variabili.
Il primo di questi è il rapporto di parentela esistente tra la vittima di sinistro stradale ed il congiunto avente diritto al risarcimento, in questo caso il danno parentale risarcibile è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto. Il danno è risarcibile anche in assenza di rapporto di parentela, in quest’ultimo caso sarà onere della parte danneggiata di dimostrare il rapporto affettivo e di frequentazione intensa con la vittima del sinistro stradale ed il fatto che la morte della stessa abbia causato uno scompenso ed un dolore nella propria vita.
Per la quantificazione del danno parentale le Tabelle danno un indicazione tenendo conto dell’età del congiunto, con una quantificazione del danno parentale risarcibile in misura maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite, dell’età della vittima, dell’eventuale convivenza tra la vittima di sinistro stradale ed il congiunto superstite. Scopri di più anche sul calcolo risarcimento danni incidente stradale e sul risarcimento danni sinistro stradale tabelle.
Spese stragiudiziali
Spese stragiudiziali per sinistro stradale? Con la Sentenza che definisce il Giudizio intentato per il risarcimento del danni subiti in un sinistro stradale contro la compagnia di assicurazione del responsabile civile, ovvero contro la propria in caso d’indennizzo diretto, la Compagnia di assicurazione deve essere condannata a anche a pagare, oltre ai danni subiti dalla parte danneggiata e le spese e competenze legali e medico legali per la fase giudiziale, ovvero quella radicatasi a seguito della notifica dell’atto di citazione, anche le competenze dell’Avvocato per l’opera professionale prestata prima ed al di fuori del giudizio, le cd competenze e spese stragiudiziali. Il Decreto Ministeriale 37 del 2018 ha sancito che le competenze e spese stragiudiziali sostenute debbano essere risarcite con il limite minimo del 50% di quanto previsto dalla Tariffa professionale.