Il termine per la richiesta del risarcimento dei danni cagionati da sinistro stradale è quello della prescrizione del diritto dettato dall’art. 2947 del codice civile, cioè due anni dall’incidente stradale ovvero un termine maggiore nel caso in cui i danni subiti a causa del sinistro stradale siano tipo fisico o psico fisico ed il fatto venga considerato dalla legge come reato; in quest’ultimo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista dal codice penale anche nel caso in cui non sia stata esercitata l’azione penale essendo sufficiente che il comportamento che ha causato l’incidente stradale possa esser astrattamente considerato quale reato.
Se entro il termine due anni dal sinistro stradale, ovvero entro il termine più lungo previsto dalla legge quale reato per i sinistri stradali che hanno causato lesioni alla persona, non viene interrotta la prescrizione il danneggiato perde il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale; nel caso in cui invece sostituisca in mora la compagnia di assicurazione il termine per richiedere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale ricomincerà a decorrere a far data dall’atto interruttivo della prescrizione. Il termine per richiedere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale una volta interrotto comincia a decorrere nuovamente nella stessa misura del termine originario.
Il termine per la Compagnia di Assicurazione per formulare un’offerta di risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa nell’incidente stradale varia a seconda che il danno subito a causa del sinistro stradale sia un danno materiale o fisico .
Nel primo caso, per i danni a cose subiti nel sinistro stradale, l’assicurazione ha termine 60 giorni a far data dalla ricezione della richiesta di risarcimento per formulare un’offerta congrua o per negare il risarcimento, dei danni subiti nell’incidente, mentre nel secondo caso, per i danni alla persona subiti nell’incidente stradale, il termine per l’assicurazione si innalza a 90 giorni.
Nel caso questo termine non venga rispettato il danneggiato ha la facoltà di intraprendere un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale.
Tempi risarcimento danni fisici assicurazione: quali sono
I tempi per il risarcimento danni fisici dall’assicurazione, subiti nel sinistro stradale sono un po’ più lunghi rispetto a quelli necessari per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti nell’incidente come i danni al veicolo o i danni agli accessori.
I danni fisici subiti a causa di incidente stradale per essere quantificati devono essersi stabilizzati, i tempi per il risarcimento dei danni fisici subiti nell’incidente stradale quindi dipendono dai tempi necessari alla stabilizzazione dei postumi d’invalida biologica permanente. Quando le lesioni subite nell’incidente stradale si sono stabilizzate si dice che la vittime dell’incidente strdale ha raggiunto la guarigione clinica. Dalla guarigione clinica, ovvero dalla trasmissione alla compagnia di assicurazione del certificato di guarigione clinica o delle perizia medico legale, incominciano a decorre i termini di 90 giorni entro i quali la compagnia di assicurazione deve invitare la vittima dell’incidente stradale a visita presso proprio medico fiduciario. Dopo che la vittima dell’incidente si è recata a visita presso il fiduciario indicato dalla compagnia di assicurazione ricomincia a decorrere il termine di novanta giorni entro il quale la compagnia di assicurazione deve fare l’offerta per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale. I tempi necessari alla guarigione clinica variano a seconda della gravità dei danni fisici subiti.
Se entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della documentazione alla compagnia di assicurazione ovvero dalla data della visita medico legale la Compagnia di Assicurazione non formula al danneggiato un’offerta di risarcimento del danno subito nel sinistro stradale congrua e motivata per il risarcimento dei danni fisici, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di risarcire il danno subito nell’incidente stradale, il danneggiato che si è rivolto ad uno studio legale o ad un avvocato esperto nel settore di risarcimento dei danni da sinistro stradale, potrà proseguire giudizialmente per il risarcimento dei danni fisici tramite notifica di atto di citazione o tramite accertamento tecnico preventivo.
Una procedura che prevede tempi molto rapidi e veloci per quantificare il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato del sinistro stradale è l’accertamento tecnico preventivo che non comporta la condanna della Compagnia di Assicurazione al risarcimento dei danni fisici subiti ma accerta il danno subito. L’ Accertamento Tecnico Preventivo riduce sensibilmente i tempi per ottenere il risarcimento dei danni subiti sopratutto quando non è posta in discussione la responsabilità nella causazione dell’incidente, si pensi ad esempio al pedone investito sulle strisce pedonali, alla vettura o alla moto tamponata, al terzo trasportato che ha subito lesioni etc…
Nel caso di citazione in giudizio ordinaria i tempi per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a causa di sinistro stradale variano a seconda che la Compagnia di Assicurazione convenuta sia concorde o meno sulla dinamica di sinistro descritta dal danneggiato. Nel primo caso i tempi del giudizio sono più brevi, nel secondo caso i tempi si allungano perché è richiesta sia una fase istruttoria per provare la responsabilità nella causazione del sinistro stradale, che necessita dei tempi per l’interrogatorio formale e/ per l’escussione testimoniale e/o per l’espletamento di una ctu meccanica, sia dei tempi per la fase istruttoria necessaria provare l’esatto ammontare dei danni subiti dalla vittima del sinistro stradale, sia attraverso l’eventuale CTU medico legale i cui tempi possono esser prolungati dalla complessità della stessa e/o dei tempi necessari per un eventuale ctu contabile destinata a quantificare il danno da lucro cessante subito a causa del sinistro stradale e/o dei tempi necessari all’escussione dei testimoni per ottenere il risarcimento dei danni soggettivo e/o esistenziale causato dal sinistro stradale.
Prescrizione del risarcimento danni sinistro stradale: interruzione
La prescrizione del risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale (interruzione) è il modo di estinzione del diritto al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale che si realizza nel caso in cui il danneggiato non costituisca in mora la compagnia di assicurazione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale è sufficiente inviare la costituzione in mora alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile, o alla propria assicurazione a seconda della procedura di risarcimento prescelta, con e. mail inviata con posta certificata _ PEC o con lettera raccomandata AR, con le quali è consigliabile interrompere espressamente il decorrere della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale con una frase del tipo:la presente vale quale interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale in oggetto.
Una volta costituita in mora la Compagnia con la lettera di richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale i tempi per il decorso della prescrizione ricominciano a decorrere nuovamente.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale varia a seconda la condotta che ha causato il sinistro stradale sia o meno penalmente sanzionabile ed è regolata dall’art 2947 del Codice Civile.
Al secondo comma dell’art. 2947 viene prevista una prescrizione biennale in caso di sinistro stradale che vale per tutte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali a cose.
Nel caso in cui invece i danni subiti a causa del sinistro stradale siano tipo fisico o psico fisico, al terzo comma dello stesso articolo, viene riconosciuta un’importante eccezione relativa al regime da applicare alla prescrizione dei diritti al risarcimento nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato; in questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione del diritto al risarcimento del danno più lunga prevista ai fini penali anche nel caso in cui non sia stata esercitata l’azione penale. Scopri di più anche su risarcimento spese mediche sinistro stradale, risarcimento danno morale sinistro stradale, e sentenza risarcimento danni sinistro stradale.