Studio legale Jerkunica a Milano

Risarcimento danni sinistro stradale

Per ottenere il massimo risarcimento del danno in caso di sinistro stradale è opportuno seguire le seguenti dieci indicazioni. L’attività per ottenere il risarcimento del danno a seguito di sinistri stradali è un attività appartenente semplice, che in realtà cela la necessità di una preparazione specialistica ed approfondita oltre ad esperienza specifica.

 

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Cosa fare in caso di sinistro stradale?

A ciascuno di noi è capitato di sentir parlare di risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, ma per capire quando si ha diritto del risarcimento è necessario avere ben presente cosa si intenda per sinistro /incidente stradale.

La definizione di sinistro/incidente stradale è quella di un evento accidentale, avvenuto su strade dove c’è libera circolazione di veicoli che coinvolge veicoli fermi o in movimento e che causa un incidente stradale con danni a cose o mezzi o lesioni alle persone. In applicazione del generale principio aquiliano sancito nel nostro codice civile dall’art 2043 Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, il legislatore ha coniato il principio informatore dei diritti relativi al risarcimento del danno in caso d’incidente/sinistro stradale.

L’articolo 2054 Codice civile specificatamente in tema di sinistri/incidenti stradali, sotto la rubrica Circolazione dei veicoli  recita:

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Ai fini della regolamentazione della legge in tema di sinistri/incidenti stradali il concetto di “libera circolazione” comprende anche quelle aree private aperte al pubblico cioè in cui è permesso il transito di un numero indifferenziato di persone. Pertanto chi è coinvolto con ragione o torto in un sinistro/incidente stradale all’interno di aree private aperte al pubblico può chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza dell’incidente/sinistro stradale alle cose e/o alla persona alla compagnia di assicurazione per la RCA del responsabile civile, e chi ha provocato il danno con torto potrà essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione per la RCA nei confronti della quale il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro/incidente stradale. Differentemente nel caso in cui il sinistro stradale si verifichi in aree private non aperte al pubblico, il danneggiato nel sinistro stradale potrà chiedere il risarcimento del danno solo al conducente che ha causato il danno perché responsabile nella causazione del sinistro stradale in area privata, così come chi ha causato il sinistro stradale dovrà risarcire direttamente i danni connessi casualmente al sinistro stradale occorso in un area privata.

L’unico caso per poter richiedere il risarcimento dei danni subiti in un incidente/sinistro stradale occorso in area privata alla compagnia di assicurazione per la RCA del responsabile del incidente/sinistro stradale, ovvero l’unico caso in cui il responsabile che ha provocato un incidente/sinistro stradale in un area privata può chiedere di essere manlevato dei danni causati nel sinistro/incidente stradale stesso dalla propria compagnia di assicurazione per la RCA, è quello in cui la polizza RCA del responsabile del sinistro/incidente stradale contempli espressamente l’estensione di garanzia che copre i danni arrecati in incidenti stradali occorsi in luoghi o aree private.

Rientrano altresì nella definizione di sinistro/incidente stradale anche i casi in cui non vi sia un urto tra veicoli ma semplicemente il conducente perda il controllo del mezzo e si ribalti, sbandi, slitti o si scontri con ostacoli.

L’art 2054 del Codice Civile prevede al secondo comma una presunzione di corresponsabilità in caso di sinistro/incidente stradale in caso di scontro tra veicoli.

Attenzione che in caso d’incidente/sinistro stradale senza collisione fra i veicolo, anche se rientra nella definizione di sinistro stradale, la presunzione di corresponsabilità prevista dal secondo comma non si applica.

Sinistri stradali negoziazione assistita

Nel caso di sinistro/incidente stradale che abbia provocato danni a cose o a persone, il danneggiato per ottenere il massimo risarcimento dei danni subiti potrà rivolgersi ad un avvocato o studio legale esperto nel settore di risarcimento del danno da sinistri stradali, il quale preliminarmente dovrà costituire in mora la compagnia di assicurazione e successivamente avviare il procedimento di negoziazione assistita.

Quando parliamo di avvocato o studio legale esperto in risarcimento del danno da sinistri stradali intendiamo un avvocato che studi esclusivamente o quasi esclusivamente la materia della responsabilità civile, in particolare la materia di risarcimento dei danni in responsabilità civile automobilistica ed eserciti quasi esclusivamente la materia di risarcimento del danno a causa di responsabilità civile, sopratutto automobilistica e che lavori in uni studio strutturato in modo da poter tutelare il danneggiato in un sinistro stradale sia nel settore penale, sia in quello civile, sia in quello amministrativo. Di fatto stiamo parlando di un avvocato specializzato in risarcimento del danno in sinistri stradali, sia pre il danno alla persona, quindi sia per i danni non patrimoniali, sia per quelli patrimoniali che possono essere considerati sia le spese mediche sostenute, sia quelle future, sia di danni all’autovettura alla moto, al motociclo alla bicicletta, sia i danni da lucro cessante all’attività lavorativa. Quando parliamo di avvocato esperto in risarcimento del danno in sinistri stradali e macrolesioni non possiamo definirlo specializzato perché l’ordine deontologico forense consente la dicitura avvocato esperto, per esempio, in sinistri stradali gravi o mortali ma non è, deontologicamente, corretto definire un avvocato specializzato in sinistri stradali gravi o mortali.

In caso di sinistro stradale l’avvocato esperto in risarcimento del danno, ovvero specializzato, sa bene che oltre all’invio della lettera di costituzione in mora, dal punto di vista procedurale, è necessario avviare la procedura di negoziazione per esperire il tentativo di negoziazione assistita al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e di poter citare in giudizio la Compagnia di assicurazione del responsabile civile, ovvero la propria se si dovesse decidere di effettuare na azione diretta.

Per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di sinistro o incidente stradale, è necessario avviare la procedura di negoziazione assistita, sia che s’intenda agire con atto di citazione per risarcimento dei danni nei confronti del responsabile civile e della di lui compagnia di assicurazione per la RCA, sia che s’intenda chiedere il risarcimento dei danni con azione diretta nei confronti della propria compagnia di assicurazione per la RCA. Insomma per avviare un azione per il risarcimento dei danni da sinistro o incidente stradale è comunque sempre necessario avviare la procedura di negoziazione assistita.

Ad avviare il procedimento di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale deve essere necessariamente un avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati e che esercita effettivamente la professione di avvocato. Il danneggiato in un sinistro stradale, che non è esso stesso avvocato, non potrà avviare la procedura di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro perché è dunque previsto il patrocinio e l’assistenza necessaria da parte di un avvocato.

Il procedimento di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale viene avviato con l’invito redatto dall’avvocato alla propria assicurazione, se intende perseguire la strada dell’azione diretta, ovvero al responsabile civile dell’incidente stradale e d alla di lui compagnia di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica obbligatoria, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; questo invito deve essere formulato in forma scritta a pena di nullità e deve essere sottoscritto personalmente dal danneggiato che intende richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale con firma autenticata dall’avvocato.

Con l’invio dell’invito alla negoziazione assistita per la determinazione del risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, si apre la fase così detta d’invito che dura trenta giorni, periodo durante il quale la parte che è stata inviata alla negoziazione assistita più rispondere aderendo o rigettando l’invito, nel caso in cui la parte che a ricevuto l’invito alla negoziazione assistita per la determinazione dei danni subiti nell’incidente stradale intenda aderire potrà nell’accettazione dell’invito indicare le condizioni o proporre una procedura che vorrebbe seguire per determinare la responsabilità nella causazione/determinazione del sinistro stradale ovvero per quantificare i danni patiti dalla vittima dell’incidente stradale.

L’invito alla negoziazione assistita in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale deve specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, potrebbe essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità aggravata.

La compagnia di assicurazione per la RCA obbligatoria nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’invito alla negoziazione assistita potrà rifiutare l’invito, non aderire o aderire allo stesso.

Se la compagnia di assicurazione rifiuta o non aderisce all’invito, il danneggiato nel termine di 30 giorni decorrenti dal rifiuto, potrà agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale.

Mediazione obbligatoria sinistri stradali

Il danneggiato da sinistro stradale che ha sottoscritto un contratto di polizza infortuni, oltre alla richiesta di risarcimento danni in ambito di responsabilità civile, potrà richiedere anche l’indennizzo dei danni alla persona subiti nel sinistro stradale sulla base delle condizioni della propria polizza infortuni, sia che sia il conducente che ha riportato danni alla persona nel sinistro stradale ed allora l’istanza di mediazione obbligatoria potrà esser indirizzata alla compagnia assicuratrice della polizza “infortuni conducente,” sia che la polizza infortuni sia generica ed il danneggiato vittima del sinistro stradale sia il conducente e/o un passeggero nel qual caso l’istanza per l’invito alla mediazione obbligatoria dovrà esser indirizzato alla compagnia di assicurazione della polizza infortuni generica.

In questo caso è necessario provvedere alla denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza infortuni, nei termini dettati dalle condizioni generali dell’assicurazione infortuni, successivamente alla costituzione in mora si potrà depositare presso l’organismo di conciliazione l’istanza di mediazione.

In ogni caso, sia che a seguito della denunzia di sinistro con costituzione in mora della compagnia di assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza infortuni, la stessa resti latitante nel senso che non risponda, sia nel caso in cui la compagnia di assicurazione della polizza infortuni neghi l’indennizzo/risarcimento, sia nel caso in cui la compagnia di assicurazione della polizza infortuni corrisponda l’indennizzo/risarcimento in maniera inferiore, per poter agire in giudizio ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo dei danni subiti nel sinistro stradale o semplicemente del sinistro è necessario preliminarmente esperire un tentativo di conciliazione tramite l’attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria che avviene con il deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo di conciliazione accreditato.

L’organismo fisserà una data per la comparizione delle parti avanti il mediatore e notificherà l’invito alle parti.

Il procedimento di mediazione obbligatoria in ambito di controversie in materia di contratti assicurativi, in particolare per le polizze infortuni, è stato introdotto dal D. Lgs 28/2010 e fa riferimento all’attività svolta da un soggetto terzo imparziale al fine di assistere danneggiato e la compagnia di assicurazione nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia.

Pertanto il danneggiato da sinistro stradale beneficiario di una polizza infortuni avrà l’obbligo di presentare un’istanza all’organismo di mediazione presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per l’eventuale giudizio e avrà altresì l’obbligo di essere assistito da un avvocato.

Una volta presentata la domanda di mediazione obbligatoria verrà designato dall’organismo di mediazione un mediatore e verrà fissato un incontro preliminare tra la compagnia di assicurazione ed il danneggiato nel sinistro stradale. Se al primo incontro di mediazione le parti esprimono la volontà di voler perseguire il tentativo di conciliazione attraverso la mediazione, il tentativo di conciliazione in mediazione procede e se sfocia in un accordo lo stesso avrà forza di titolo esecutivo nei confronti della compagnia di assicurazione.

Se invece nel primo incontro emerge l’impossibilità di un accordo ovvero la volontà delle parti di non proseguire in sede di mediazione, la procedura di mediazione si estingue e le parti potranno finalmente accedere alla giustizia avendo superato la condizione di procedibilità.

Competenza territoriale sinistri stradali

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione non risarcisca i danni subiti dal danneggiato in via stragiudiziale o li risarcisca in maniera inferiore al dovuto, è necessario procedere in giudizio per ottenere la condanna della compagnia di assicurazione e l’integrale risarcimento del danno subito nel sinistro stradale stesso.

Qual’è il giudice territorialmente competente in questi casi?

Per quanto riguarda la competenza territoriale, Il danneggiato che voglia intraprendere un’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale ha di fronte tre possibilità: potrà rivolgersi o al giudice del luogo dove ha residenza il responsabile civile dei danni subiti nel sinistro stradale, come previsto dall’art. 18 del Codice Civile, o al giudice del luogo dove ha sede la compagnia di assicurazione del responsabile civile del sinistro stradale, convenuta come previsto dall’art. 19 del Codice Civile, oppure al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione cioè il luogo dove si è verificato il sinistro stradale come previsto dall’art. 20 del codice Civile.

In alcuni casi, inoltre, la Giurisprudenza, nel caso di sinistri stradali, ha esteso la competenza territoriale anche al Giudice del luogo in cui ha residenza l’attore, cioè il danneggiato nel sinistro stradale.

Il riconoscimento della competenza territoriale del Giudice del luogo dove risiede l’attore pone le proprie basi sull’art. 20 del Codice civile già citato che prevede tra i fori alternativamente competenti per territorio quello in cui l’obbligazione di pagamento deve essere adempiuta e cioè il domicilio del creditore cioè del danneggiato.

Sinistri stradali procedura gestione

È opportuno che la gestione della procedura per il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro stradale sia affidata ad un avvocato o studio legale esperto nel settore del risarcimento dei danni in quanto la procedura per la gestione del sinistro stradale con la compagnia di assicurazione del responsabile civile del sinistro stradale, nonché con la propria compagnia di assicurazione nel caso in cui il danneggiato dal sinistro stradale decida di perseguire alla richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale attraverso la procedura di gestione con l’azione diretta, sono scandite da una serie di adempimenti e di regole ben precise, inoltre è importante che l’avvocato specializzato nel settore del risarcimento del danno da sinistri stradali aiuti la vittima danneggiata nel sinistro stradale a gestire la procedura  dimostrarndo sia sia il proprio diritto al risarcimento del danno, sia tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.

La gestione della procedura per il risarcimento dei danni causati da sinistro stradale sarà inizialmente improntata sulla costituzione in mora sia della compagnia di assicurazione del responsabile civile, sia della propria compagnia di assicurazione, la richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale seguirà quindi due procedure di gestione del sinistro stradale diverse definite gestione ordinaria, o azione ordinaria ex art 148 Codice delle Assicurazioni, quella nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro stradale, e gestione diretta o azione diretta ex art 149 Codice delle Assicurazioni, quella nei confronti della compagnia del danneggiato. La gestione della procedura per il risarcimento dei danni continuerà con l’invio da parte dell’avvocato esperto in risarcimento dei danni da sinistro stradale dell’invito alla negoziazione assistita, sottoscritta dalla vittima danneggiata nel sinistro stradale, o dai familiari della stessa, nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile, ovvero nei confronti della compagnia di assicurazioni del danneggiato in caso di azione diretta. La procedura di gestione del risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale deve avvenire in maniera tempestiva e continuativa. Lacune nella procedura di gestione per documentare i danni subiti nel sinistro stradale, sia non patrimoniali quindi alla persona, sia patrimoniali, precludono o inficiano la possibilità d’ottenere il massimo risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale.

La procedura di gestione per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, coordinata dall’avvocato esperto nel risarcimento dei danni subiti nei sinistri stradali deve essere tempestiva e completa per documentare sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali subiti dalla vittima del sinistro stradale.

All’interno della procedura per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale è necessario che l’avvocato esperto nel risarcimento dei danni indichi alla vittima del sinistro stradale un medico legale esperto al quale affidarsi, possibilmente non fiduciario di Compagnie di Assicurazione, che sappia aiutare il danneggiato a documentare con esami strumentali mirati e visite specialistiche tutti i danni subiti. Nel documentare il danno biologico subito dalla vittima del sinistro stradale il medico legale, al fine di consentire dal danneggiato di documentare al meglio i danni subiti, seguirà una metodologia di gestione propria che comunque sfocerà in una relazione medico legale con la quale il medico legale esperto in danni da sinistro stradale quantificherà sulla base dei barème applicabili al singolo caso di sinistro stradale, il danno subito dalla vittima.

La procedura medico legale per documentare i danni biologici subiti dalla vittima danneggiata nel sinistro stradale varia in dipendenza del fatto che il danno sia quantificabile in misura minore o maggiore di 9 punti percentuali, ovvero che si si tratti di quantificazione al fine di procedura di gestione per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile con veicolo  regolarmente assicurato, ovvero che si tratti di procedura di gestione nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, ovvero che si tratti digestione della procedura nei confronti della compagnia di assicurazione per la polizza infortuni.

Il Codice delle Assicurazioni detta la procedura che l’avvocato esperto nel settore di risarcimento del danno deve seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale.

La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale come abbiamo già detto prevede la costituzione in mora della compagnia di assicurazione, che può essere la propria compagnia di assicurazione nei casi di azione diretta ex art 149 del codice delle assicurazioni, oppure la compagnia di assicurazione del responsabile civile ex art 148 codice delle assicurazioni.

La procedura per il risarcimento del danni subiti nel sinistro stradale prevede che la lettera di costituzione in mora con la quale si chiede il risarcimento del danno debba avere un contenuto preciso e cioè l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; per il risarcimento del danno a cose deve contenere il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, mentre per il risarcimento dei danni fisici, la lettera di risarcimento deve contenere i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, ed essere accompagnata da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione che il danneggiato abbia o meno diritto a prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Sempre la procedura di gestione per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale concede  compagnia di assicurazione termine di 60 giorni, se vi sono solo danni a cose, o 90 giorni se vi sono danni alla persona, dal ricevimento della lettera di costituzione in mora per la gestione del sinistro. In questi termini la procedura di gestione del risarcimento dei danni da sinistro stradale consente alla compagnia di fare un’offerta, richiedere di visionare il mezzo o di sottoporre a visita medico legale il danneggiato.

Se la Compagnia di assicurazione non da seguito alla procedura per la gestione del sinistro stradale dando seguito ad alcuna delle attività sopra elencate, da un punto di vista procedurale è possibile notificare l’atto di citazione che, nel caso in cui si scelga la normale procedura  di gestione per il risarcimento del danno  subito nel sinistro stradale ex art 148 CdA viene notificato alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, al proprietario del veicolo responsabile, quale litisconsorte necessario ed eventualmente anche al conducente qualora diverso dal proprietario, mentre in caso di scelta della procedura di indennizzo diretto viene notificato alla compagnia di assicurazione del danneggiato, al responsabile civile, ed al conducente qualora diverso dal proprietario.

A seguito della notifica dell’atto di citazione l’avvocato esperto nel settore del risarcimento del danno provvederà ad iscrivere al ruolo la causa o avanti al Giudice di Pace o avanti al Tribunale a seconda del valore della domanda.

Sinistri stradali competenza giudice di pace

La competenza del giudice da adire nelle cause per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro stradale, varia non solo in relazione al luogo in cui è avvenuto il sinistro o di residenza/sede legale delle parti convenute in giudizio, quindi competenza per territorio, ma varia anche in relazione al valore della richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, si parlerà allora di competenza per valore, la competenza per valore determinerà se l’azione per il risarcimento dei danni da sinistro stradale dovrà esser proposta avanti al Giudice di Pace ovvero davanti al Tribunale in composizione monocratica..

L’art. 7 del Codice di procedura civile stabilisce che, in caso di domanda giudiziale per il risarcimento dei danni a cose e/o persona, ovvero dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è del Giudice di Pace nel caso in cui la domanda di risarcimento dei danni non superi € 20.000,00, mentre nel caso di richiesta di risarcimento dei danni subiti da sinistro stradale che superi gli € 20.000,00 e sino a valori risarcitori infiniti per macrolesioni etc… la competenza a giudicare della domanda di risarcimento da sinistro stradale sarà del Tribunale.

Questa soglia di valore per le cause di risarcimento dei danni da sinistro stradale del Giudice di Pace varrà fino al 30 ottobre 2021 quando entreranno in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2017 il quale prevede che la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause di risarcimento dei danni da sinistro stradale sarà innalzata ad € 50.000,00.

Sinistri stradali ricostruzione sinistri stradali

Nel caso in cui la dinamica e di conseguenza la responsabilità di un sinistro stradale non sia chiara è necessario che la ricostruzione del sinistro stradale venga effettuata da un perito esperto nel settore la ricostruzione cinematica del sinistro stradale attraverso una ricostruzione della dinamica del sinistro stradale con una perizia. La perizia che ricostruisce la dinamica del sinistro stradale è definita perizia meccanica, ovvero impropriamente perché la cinematica è solo una parte della perizia meccanica  ricostruzione del sinistro stradale, perizia cinematica.

Nel caso di sinistri stradali con lesioni gravi o mortali la ricostruzione del sinistro stradale è necessariamente effettuata dalle forze dell’ordine intervenute, a volte le stesse intervengono effettuando la ricostruzione del sinistro stradale anche per sinistri stradali meno gravi.

La ricostruzione dei sinistri stradali effettuate dalle forze dell’ordine è effettuata sulla base di dati oggettivi ed a volte su proiezioni soggettive. La parte della relazione d’incidente stradale nella quale sono contenuti dati oggettivi utilizzati per ricostruire il sinistro stradale sono fide facenti sino a querela dei falso, mentre la parte di ricostruzione del sinistro stradale effettuata sulla base di percezioni soggettive da parte degli agenti fa prova solo fino a prova contraria. La ricostruzione dei sinistri stradali che occorrono in Milano è generalmente effettuata dal Reparto Radio Mobile della Polizia Locale di Milano, un reparto addestrato e specializzato nel rilevamento e ricostruzione meccanica e cinematica dei sinistri stradali. Sulle tangenziali dell’hinterland di Milano e sulle autostrade la ricostruzione la ricostruzione meccanica e cinematica dei sinistri stradali è generalmente effettuata dalla Polizia Stradale, in Lombardia e nelle altre regioni, sulle strade statali, provinciali e Comunali, spesso intervengono anche i Militari dell’Arma dei carabinieri ad effettuare la ricostruzione meccanica e cinematica dei sinistri stradali.

Quando la vittima di un sinistro stradale si rivolge all‘avvocato o studio legale esperto e/o specializzato nel settore del risarcimento del danno da sinistri stradali, dopo un primo sopralluogo sul luogo del sinistro, potrà decidere se incaricare un ingegnere un perito in ricostruzione meccanica cinematica dei sinistri per appurare a chi e in quale grado sia da imputare la responsabilità del sinistro stradale occorso.

La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale è un processo scientifico e oggettivo che consente, sulla base di principi matematici e fisici, di ricavare dati quali per esempio la velocità dei veicoli coinvolti, la condotta di guida dei conducenti ed ogni altro parametro relativo allo svolgimento del sinistro stradale.

La ricostruzione meccanica e cinematica della dinamica del sinistro stradale inizia  rilevando la posizione di quiete in cui si trovano i veicoli a seguito dell’urto, per una ricostruzione precisa è importante esaminare ogni singolo danno riportato sia dai veicoli, sia dai luoghi in cui si è verificato il sinistro stradale. Una volta rilevati tutti i dati oggettivi relativi al sinistro stradale per effettuare una precisa ricostruzione del sinistro stradale stesso, sia sotto il profilo cinematico, sia sotto quello meccanico gli Agenti li confronteranno con le dichiarazioni delle parti coinvolte nel sinistro stradale, cioè dei conducenti dei veicoli e poi con quelle dei testimoni che hanno assistito al sinistro stradale.

Vi sono strumenti informatici che consentono la ricostruzione visiva e dinamica del  sinistro stradale, quindi una ricostruzione cinematica che tiene conto delle velocità presunte, della direzione dei veicoli e di tutti i fattori che determinano o modificano la dinamica del sinistro stradale, strumenti che permettono una ricostruzione la più completa possibile del sinistro.

Il perito incaricato stilerà una perizia di parte che potrà essere inserita all’interno del proprio fascicolo nell’eventuale giudizio azionato per l’ottenimento del risarcimento del danno e servirà per supportare la propria tesi relativamente alla ricostruzione della  dinamica del sinistro stradale.

Nel caso in cui la ricostruzione del sinistro stradale effettuata dal perito incaricato sia contestata dalla compagnia di assicurazione convenuta in giudizio, è necessario che, dietro espressa richiesta, il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio super partes, detto CTUche provveda alla ricostruzione del sinistro stradale. Come accade anche per altri tipi di consulenze tecniche d’ufficio ovvero CTU, anche in questo case i periti di parte potranno partecipare alle operazioni peritali per la ricostruzione del sinistro stradale e potranno, a seguito dell’invio della bozza della perizia da parte del CTU, depositare note critiche all’elaborato del CTU con una diversa ricostruzione del sinistro stradale, ovvero evidenziando dove il perito nominato CTU ha errato nel ricostruire il sinistro stradale.

A seguito del deposito della relazione finale del CTU con la quale viene ricostruita la dinamica del sinistro stradale il Giudice potrà decidere sulla base di questa anche se le Perizie del CTU non sono vincolanti per il Giudice il quale potrà sempre discostarsene tutte le volte che riterrà la ricostruzione meccanica e/o dinamica del sinistro stradale operata dal Perito che ha nominato CTU viziata da errori metodologici o logici.

Per la ricostruzione dei sinistri stradali soccorrono anche le “scatole nere” installate sulle autovetture, le telecamere che inquadrano il luogo in cui è avvenuto il sinistro, indipendentemente dal fatto che le telecamere siano pubbliche o private, tutte le telecamere ed i filmati possono esser utilizzate per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale possono esser molto utili anche le telecamere installate sulle autovetture, sia le telecamere installate anteriormente che quindi potranno esser utili per la ricostruzione dei sinistri stradali che coinvolgono la parte anteriore, sia le telecamere installate posteriormente che saranno utili per la ricostruzione, ad esempio, della dinamica dei sinistri stradali che coinvolgono la parte posteriore della vettura, esempio classico il tamponamento. Anche la telecamere installate sulle motociclette o sulle bici, sono utili per la ricostruzione della dinamica del  sinistro stradale che ha coinvolto la motocicletta o la bicicletta.

Avvocato sinistri stradali

L’avvocato esperto e/o specializzato in sinistri stradali è un civilista o un penalista ?

Diciamo che l’avvocato esperto e specializzato in sinistri stradali di fondo è un civilista con competenza penale nel settore specifico. L’avvocato per poter gestire in modo ottimale i sinistro stradale deve essere un buon conoscitore della procedura civile e del regime delle prove civili, l’avvocato per gestire in modo ottimale i sinistri stradali dovrà conoscere anche il codice delle assicurazioni, il codice della strada, ma non solo l’avvocato specializzato in sinistri stradali deve avere esperienza e cognizione di meccanica, dinamica, bio-dinamica ed anatomia. L’avvocato per gestire i danni biologici relativi agli incidenti stradali dovrà anche conoscere di medicina legale, di psichiatria forense. Spesso a causa ed in conseguenza dei sinistri stradali si determinano danni di natura economica quali il lucro cessante all’attività lavorativa. L’avvocato esperto in sinistro stradali dovrà esser in grado di documentare il danno da lucro cessante sia all’attività lavorativa del dipendente, sia a quello del libero professionista, sia del danno da lucro cessante subito anche quando il reddito ha forma societaria, sia in società di capitali, sia in società di persone. L’avvocato esperto nel risarcimento dei danni da sinistro stradale dovrà esser padrone anche della procedura penale, dalla trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica alle indagini della Polizia Giudiziaria, alla nomina da parte del Pubblico Ministero di un Perito per la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, alle vari possibili riti alternativi, quindi l’avvocato esperto in sinistri stradali dovrà anche padroneggiare bene il rito abbreviato, il patteggiamento, la costituzione di parte civile etc

L’avvocato nello strutturare la pratica di risarcimento dei danni da sinistro stradale dovrà sempre porre la massima attenzione per i dettagli essendo una materia vasta e complessa che richiede la massima esperienza ed attenzione ad ogni passo da compiersi nell’iter che porta al risultato finale: il pieno risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale !

Per questi motivi è opportuno affidarsi sempre ad un avvocato o ad uno studio legale esperti nel settore dei sinistri stradali e che riescano a porre l’attenzione su ogni aspetto del risarcimento dei danni.

L’avvocato esperto in sinistri stradali potrà aiutare la vittima del sinistro stradale o i suoi familiari a documentare il danno ed a scegliere insieme il percorso ottimale per poter ottenere il pieno risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro stradale.

Per comprendere se un avvocato è esperto nella materia della responsabilità civile prima di contattarlo controllate prima il sito dello studio nel quale lavora, se non ha lo studio controllate sul web, sui social, quali sono le materie che dichiara di conoscere meglio, attenzione che se sono troppe significa che l’avvocato non è particolarmente specializzato o esperto nella materia del risarcimento del danno da sinistri stradali. Se l’avvocato non ha un sito web dal quale si evince chiaramente che è specializzato o esperto nel settore dei sinistri stradali e non è presente sui social, quando lo contattate telefonicamente ovvero contattate il Suo studio controllate prima di esporre il Vs caso, e cioè che siete stati coinvolti in un sinistro stradale e che avete subito lesioni gravi o gravissime nel sinistro stradale, chiedete prima all’avvocato o alla segretaria di studio o al collaboratore che risponde al telefono: di che cosa si occupa lo studio ? In cosa siete specializzati ? Se non vi rispondono siamo uno studio legale o sono un avvocato  specializzato nel risarcimento del danno da responsabilità civile automobilistica o siamo uno studio legale o sono un avvocato specializzato in responsabilità civile, vuol dire che si occupano di altre materie, ovvero anche di altre materie e così potete scegliere l’avvocato o lo studio legale al quale affidare la vs difesa e la vs tutela per i danni subiti nel sinistro stradale con la massima consapevolezza.

Nello stesso modo se siete stati coinvolti in un sinistro stradale nel quale sono rimasti ferite, o graverete ferite delle persone o vi sono state delle vittime e quindi siete accusati di lesioni stradali colpose o di omicidio stradale colposo, ovvero di guida in stato d’ebbrezza, è opportuno rivolgersi ad avvocato che sia specializzato in tali reati.

Sinistri stradali risarcimento

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale bisogna procedere con metodo. Per ottenere il pieno risarcimento dei danni bisogna prima documentare la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale  Una volta documenta  la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale bisogna documentare e provare il danno ed il risarcimento richiesto. Il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale si divide in due macro categorie, il risarcimento dei danni patrimoniali dei danni patrimoniali subiti nel sinistro stradale, ed il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nel sinistro stradale.

Il risarcimento del danno patrimoniale subito nel sinistro stradale spazia dal risarcimento dei danni all’autovettura, al motociclo, all’automezzo, alla bicicletta etc… ed a quelli connessi agli stessi, quali il premio di polizza pagata e non goduta durante il periodo di fermo tecnico, la tassa di proprietà pagata e non goduta, l’eventuale locazione del garage, box, autorimessa, pagato e non goduto, le spese per l’eventuale demolizione, radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico ovvero PRA, le spese per la demolizione a causa dei danni subiti nel sinistro stradale dall’automezzo, al risarcimento dell’abbigliamento indossato al momento del sinistro stradale, si penai al motociclista, avrà diritto al risarcimento di tutti gli indumenti e degli oggetti personali che si sono danneggiata nel sinistro stradale, per esempio il casco, il giubbotto, le scarpe, i pantaloni, lo smartphone, le scarpe, l’orologio da polso etc…. Oltre a tali danni nella categoria del danno patrimoniale del quale si ha diritto al risarcimento a seguito del sinistro stradale, rientrano le spese mediche sopportate per curare le lesioni subite nel sinistro stradale, le spese sopportate per assistenza domestica resasi necessaria a seguito delle lesioni subita nel sinistro stradale.

Per ottenere il risarcimento del danno biologico subito nel sinistro stradale è necessario collazionare tutta la documentazione ed i referti medici, provare e documentare tutte le patologie ed i danni subiti nel sinistro stradale per i quali si ritiene di chiedere il risarcimento del danno. Per ottenere il risarcimento del danno, oltre alla prova del danno stesso è necessario provare il nesso di casualità, cioè la correlazione, tra sinistro stradale e danno biologico.

Naturalmente si può chiedere il risarcimento anche per le spese mediche sopportate a causa ed in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro stradale. Si ha diritto a chiedere il risarcimento anche anche per tutte le attività della vita quotidiana che a seguito dei danni subiti nel sinistro stradale sono precluse ovvero sono divenute eccessivamente difficoltose, o essere adeguatamente documentate.

La quantificazione del risarcimento del danno biologico da sinistro stradale viene effettuata sulla base di barème medico legali che assegnano per ciascun tipo di danno biologico permanente una percentuale. In assenza di patologie pregresse al sinistro stradale, quindi in tutti i casi nei quali l’anamnesi remota è muta, ai fini del risarcimento la quantificazione dei singoli danni subiti nel sinistro stradale sarà effettuata considerando l’interità psicofisica della vittima prima del sinistro stradale, al 100%, ed assegnando dei punti d’invalidità per i danni subiti nel sinistro stradale che comportano un invalidità permanente; detti punti d’invalidità sono assegnati sulla base dei barème che s’adottano per il tipo di risarcimento, ove a seguito del sinistro stradale si chiede il risarcimento per danni sino al 9% d’invalidità biologica si adotterà la tabella di legge recepita nel codice delle assicurazioni, ove eseguito del sinistro stradale si chieda il risarcimento di una danno biologico superiore al 9% si farà riferimento ai barème medico legali di elaborazione scientifica, ove a seguito del sinistro stradale s’intenda chiedere il risarcimento – indennizzo in virtù di polizza infortuni si dovrà fare riferimento ai barème richiamati contrattualmente, definita la tabella contrattuale. Qualora a seguito del sinistro stradale in itinere la vittima abbia diritto del risarcimento/indennizzo anche da parte dell’INAIL, si dovrà considerare che per il risarcimento dei danni da sinistro stradale in itinere l’INAIL prevede una franchigia del 6%, i barème applicabili sono specificatamente quelli dettati e promulgati per INAIL stessa, in gergo del settore conosciuti come tabella INAIL.

Il computo dei giorni d’inabilità temporanea subita a seguito del sinistro stradale e per  la quale si chiede il risarcimento, avviene invece in maniera omogenea tra tutte le tabelle, salve le franchigie previste nelle polizze infortuni e salvo il fatto che l’inabilità temporanea non è risarcita/indennizzata dall’INAIL per i danni subiti in occasione dei sinistri stradali in itinere.

La liquidazione del danno biologico subito nel sinistro stradale per la quale si chiede il risarcimento, invece, avviene sulla base di tabelle di liquidazione del danno, alcune di origine legislativa, altre di origine giurisprudenziale, tutte le tabelle per la liquidazione del danno biologico subito nel sinistro stradale  per il quale si chiede il risarcimento in ambito di responsabilità civile hanno in comune il fatto di aumentare proporzionalmente il valore a punto al crescere dei punti d’invalidità, nonché quello di diminuire proporzionalmente il valore a punto all’aumentare della età del danneggiato. Se invece si chiede il risarcimento / indennizzo dei danni subiti nel sinistro stradale sulla base di polizza infortuni il valore del punto d’invalidità è contrattualmente previsto e segue la regola contrattualmente stabilita e non quella dell’aumento proporzionale all’aumentare dei punti d’invalidità biologica.

Le tabelle per il risarcimento danni derivanti da sinistro stradale di origine legislativa sono quelle previste dall’art 139 del Codice delle Assicurazioni per i danni biologici da sinistro stradale sino al 9% d’invalidità, le stesse tabelle si applicano anche ai casi di mala sanità. Per il risarcimento dei danni da incidente stradale superiori al 9% d’invalidità si applicano delle tabelle di origine giurisprudenziale, in questo momento quelle in auge sono le Tabelle del Tribunale di Milano redatte dall’Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano e le Tabelle del Tribunale di Roma.

Per ciò che concerne il risarcimento del danno da inabilità temporanea a seguito di sinistro stradale, la quantificazione del danno è effettuata sulla base di due parametri, uno di lunghezza del periodo d’inabilità, valutato in giorni o in mesi, e l’altro il grado d’inabilità, ove l’inabilità al 100% è riconosciuta alla vittima dell’incidente stradale che chiede il risarcimento per i giorni durante i quali non ha potuto attendere auto sufficientemente alle proprie attività, e la quantificazione del grado d’inabilità andrà scemando man mano che la vittima del sinistro stradale recupera le funzionalità della azioni della vita quotidiana.

La prima distinzione che va fatta è quella tra il risarcimento dei danni da inabilità temporanea connessi al risarcimento di un danno da invalidità permanete sino al 9%, cd micro permanenti, ed il risarcimento di danni da inabilità temporanea a seguito d’incidente stradale connessi ad un danno da invalidità permanente superiore al 9%. Mentre per il risarcimento del danno da inabilità temporanea da sinistro stradale connesso ad un danno da incapacità permanete inferiore al 9%, micro permanenti, la liquidazione è effettuata sulla base della tabella dettata dal codice delle assicurazioni, ed un eventuale personalizzazione del danno è limitata entro il 20%, il risarcimento del danno da inabilità temporanea da sinistro stradale connessa ad un danno da incapacità permanete superiore al 9%, la liquidazione è effettuata sulla base della tabelle di elaborazione giurisprudenziale per il risarcimento dei danni da sinistro stradale quindi le Tabelle del Tribunale di Milano redatte dall’Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano e le Tabelle del Tribunale di Roma redatte dall’Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Roma ed un eventuale personalizzazione del danno è potenzialmente illimitata in quanto liquidata in via equitativa. In tema di risarcimento del danno da inabilità temporanea a seguito d’incidente stradale in virtù di una assicurazione infortuni, va consultata la Polizza controllare se il risarcimento / indennizzo del danno da inabilità temporanea è previsto, se è previsto se vi sono giorni di franchigia e la diaria pattuita per il risarcimento/indennizzo di ogni giorno d’inabilità temporanea a seguito d’incidente stradale. Per ciò che concerne i sinistri stradali in itinere l’INAIL non risarcisce/indennizza l’inabilità temporanea.

Oltre al risarcimento dei danni patrimoniali immediatamente connseei all’incidente stradale dei quali abbiamo parlato sopra, cioè il risarcimento del danno alla vettura, alla motocicletta, alla bicicletta danneggiatesi nell’incidente stradale, ed agli altro oggetti, casco, giubbotto, telefonino, orologio, computer, spese mediche, spese per assistenza domiciliare e assistenza domiciliare sanitaria o specializzata, la vittima di un incidente stradale ha anche diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessate alla propria attività lavorativa. Del risarcimento del danno da lucro cessante alla propria attività lavorativa la vittima di un incidente stradale ne ha diritto sia che sia un dipendente, per il mancato percepimento degli emolumenti per gli straordinari, o la il dipendente, sia che sia operaio o impiegato o manager vittima di un incidente stradale potrà chiedere anche il risarcimento dei danni per il mancato percepimento dei premi di produzione o dei premi di fine anno se dimostra che il mancato raggiungimento degli obbiettivi è dipeso dalla obbligata assenza lavorativa dovuta alla prolungata inabilità temporanea.

Anche gli artigiani, i professionisti, gli imprenditori hanno diritto di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno dal lucro cessante subito a causa ed in conseguenza di un sinistro stradale che può comprende sia il mancato guadagno, provandolo sia sulla base del dettato del codice delle assicurazioni, sia attraverso documenti e testimoni per esempio per la mancata conclusione e/o esecuzione di un contratto già stipulato o che si era in procinto di stipulare.

La vittima di un incidente stradale potrà chiedere anche il risarcimento del danno per l’incapacità lavorativa generica e/o specifica, subita a causa ed in conseguenza di un sinistro stradale, mentre l’incapacità lavorativa generica viene liquidata equitativamente in una frazione del danno biologico subito, il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica a seguito di sinistro stradale avviene sulla base di coefficienti di moltiplicazione e demoltiplicazione che prendono in considerazione il reddito e l’età e dati contenuti nelle tabelle di sopravvivenza media.

Soltanto attraverso la documentazione minuziosa ed oculata i tutte le voci di danno subite la vittima del sinistro stradale riuscirà ad ottenere il massimo risarcimento !

Causa incidenti stradali

Per l’Oms gli incidenti stradali sono la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti.

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte fra i giovani, ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 15 e i 19 anni e sempre gli incidenti stradali sono la seconda causa di morte per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni. Si stima, inoltre che entro il 2020 gli incidenti stradali rappresenteranno la terza causa globale di morte e disabilità.

Ma quali sono le cause che portano al verificarsi degli incidenti stradali?

Una fra le cause più frequenti degli incidenti stradali è l’abuso di sostanze come alcol, droghe e psicofarmaci. L’abuso di alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope causano i sinistri stradali perché determinano l’abbassamento della reattività del conducente  Occorre ricordare che l’art. 187 del Codice della Strada prevede che chi si trova alla guida in stato di alterazione psico-fisica è punito con l’ammenda da € 1500 a € 6000 e l’arresto da sei mesi a un anno con sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Queste pene sono raddoppiate nel caso in cui l’alterazione psico-fisica del soggetto sia causa di un incidente stradale e se dall’incidente stradale ne derivano lesioni alla persona può integrarsi anche il reato di lesioni colpose.

Secondo le statistiche un’altra causa di incidenti stradali è l’eccesso di velocità in quanto rende più difficile il controllo della vettura e riduce lo spazio di reazione causando l’incapacità del conducente di evitare il sinistro stradale.

Un’altra causa di incidenti stradali infine è data dal colpo di sonno improvviso, il colpo di sonno causa la perdita del controllo del veicolo e conseguentemente l’incidente stradale.

Causa principale incidenti stradali

La principale causa nella determinazione degli incidenti stradali è rappresentata dall’utilizzo del cellulare durante la guida.

Secondo i dati forniti dalla Polizia Stradale, l’uso dello smartphone sarebbe la causa  del’80% degli incidenti stradali in Italia!

Solo 7 secondi passati al cellulare possono bastare per causare un incidente stradale.

Il progetto di legge del nuovo Codice della Strada per arginare la causa d’incidenti stradali previsti dal uso del telefono durante la guida, prevede che chi viene sorpreso ad usare il cellulare durante la guida sarà punito con la sospensione della patente da 7 a 30 giorni e da 1 a 3 mesi in caso di recidiva oltre ad una multa che può andare da € 161,00 minimo ad € 1.697,00 come massimo e alla decurtazione di 5 punti dalla patente.

Nel caso in cui, invece, sia accertato che l’utilizzo del cellulare sia stato la causa principale dell’incidente stradale, oltre alle sanzioni già esposte, ci sarà il sequestro dello smartphone.

L’inasprimento delle sanzioni previste per l’utilizzo del cellulare al volante è dovuto proprio al fatto che ormai negli ultimi anni questa sia diventata la principale causa degli incidenti stradali e delle morti su strada.

Si ricorda un aneddoto affisso all’ingresso della chiesa da simpatico Parroco il quale per arginare la causa degli incidenti stradali dovuti all’uso del telefonino scrive “Se volete parlare con Dio spegnete il telefonino entrate accomodatevi dove più vi piace e parlategli, se volete vederlo scrivete un sms fin che guidate”

Statistiche causa incidenti stradali

Parlando in termini statistici la causa principale degli incidenti stradali nel 2018 è imputata alla distrazione alla guida, la seconda causa d’incidenti stradali secondo le statistiche corrisponde al mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata statisticamente sono la causa del 40,8% degli incidenti stradali.

Secondo le statistiche le violazioni al Codice della Strada più sanzionate e possibili causa  di incidenti stradali sono, l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso del telefono cellulare alla guida.

Nel 2017 le statistiche relative alle cause degli incidenti stradali registravano le stesse percentuali sopra elencate, mentre relativamente alle violazioni del Codice della Strada le statistiche individuano quale la causa delle violazioni più sanzionate in concomitanza di un incidente stradale l’eccesso di velocità.

Questi dati statistici relativi alla cause più frequenti di incidenti stradali sono molto importanti da un punto di vista produzione normativa in quanto permettono, tramite l’individuazione statistica elle cause degli incidenti stradali, di adottare norme volte alla loro prevenzione. Sempre lo studio statistico della causa degli incidenti stradali permetterà al legislatore di valutare se le norme che ha promulgato sono efficaci e a controllare se a seguito delle nuove sanzioni si verifichi o meno la modifica delle statistiche della causa di incidenti stradali.

Mediazione obbligatoria sinistri stradali

La mediazione obbligatoria nel caso di sinistri stradali non si applica quando il  danneggiato chiede il risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza del sinistro stradale a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto in questo caso non si applicherà l’istituto della mediazione obbligatoria.

Per il risarcimento del danno subito dalla vittima di un sinistro stradale al posto della mediazione obbligatoria si applica la procedura di negoziazione assistita obbligatoriamente da avvocato, possibilmente esperto/specializzato in risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale.

La mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale è obbligatoria quando si chiede l’indennizzo/risarcimento ai sensi di polizza per i danni subiti nel sinistro stradale alla compagnia di assicurazione con la quale la vittima del sinistro stradale ha stipulato una polizza infortuni per il caso che a causa ed in conseguenza del sinistro stradale abbia subito lesioni, oppure dovrà necessariamente percorrere la strada della mediazione obbligatoria per i sinistri stradali nei quali si è danneggiata per esempio l’autovettura, nel caso abbia stipulato una polizza casco o collisione.

Anche chi ha subito danni da grandine, ove l’evento sia assicurato, prima di convenire in giudizio la compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento/indennizzo dei danni subiti ai sensi di polizza dovrà percorrere la procedura della mediazione obbligatoria.

Infatti in tutti i casi in cui il danneggiato in un sinistro stradale ritenga di voler richiedere giudizialmente l’indennizzo/risarcimento alla compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la polizza infortuni o danni, dovrà prima avviare la mediazione obbligatoria per i danni subiti nel sinistro stradale.

A rendere obbligatoria la mediazione per il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza dei danni subiti nel sinistro stradale in caso di assicurazione con polizza infortuni, o polizza infortunio conducente o polizza casco è stato il D.lgs. 28/2010 che ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione tra le parti per mezzo della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Ma in cosa consiste la mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale ?

La mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie. Riassumendo è un modo per definire una controversia che nasce dalla necessità di ottenere il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza dei danni subiti in un incidente stradale e pertanto la mediazione resa obbligatoria col D.Lgs del 2010, obbliga il danneggiato a proporre la producera di mediazione obbligatoria per il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza dei danni subito nel sinistro stradale prima di poter cominciare una causa per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale. Attraverso l’introduzione della mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale il legislatore ha tentato di dissuadere le vittime dei sinistri stradali dal chiedere giustizia al Giudice naturale, che è il Tribunale, obbligando le vittime degli incidenti stradali ad esperire prima la mediazione obbligatoria.

La procedura di mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale può portare alla produzione di un verbale di accordo conciliativo per il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza dei danni subiti nel sinistro stradale che ha valore di titolo esecutivo.

Il danneggiato in un sinistro stradale è obbligato a depositare un depositare un’istanza di mediazione per il risarcimento/indennizzo  ai sensi di polizza dei danni subiti, presso l’organo di conciliazione del territorio del giudice eventualmente competente per la richiesta di indennizzo dei danni derivanti da sinistro stradale.

La mediazione obbligatoria in tema di sinistro stradale si svolge alla presenza di un mediatore terzo e imparziale nominato dall’Organismo di mediazione e delle parti, cioè il danneggiato e la compagnia di assicurazione, difese dal proprio difensore.

Al termine del primo incontro di mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale le parti decideranno se proseguire e tentare di arrivare ad un accordo oppure non proseguire. Può anche accadere che la parte chiamata in mediazione obbligatoria per il risarcimento/indennizzo ai senso di polizza dei danni subiti nel sinistro stradale, cioè la compagnia di assicurazione rifiuti di partecipare all’incontro di mediazione obbligatoria e pertanto si chiuda con verbale negativo.

Cosa accade se non viene esperito il tentativo di mediazione e si agisce in giudizio per il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza dei danni subiti nel sinistro stradale ?

Nel caso in cui la vittima del sinistro stradale agisca in giudizio per ottenere il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza di tutti i danni subiti nel sinistro stradale, senza aver preliminarmente avviato la procedura di mediazione obbligatoria per il sinistro stradale, la causa sarà ritenuta improcedibile ed il Giudice assegnerà alle parti un termine affinché quella più diligente promuova la procedura di mediazione obbligatoria per il risarcimento/indennizzo ai sensi di polizza dei danni subiti nel sinistro stradale fissando una successiva udienza per verificare se le parti hanno esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ovvero si sono conciliate.

Nel caso nessuna delle parti esperisca il tentativo di mediazione obbligatoria per il risarcimento/indennizzo dei danni subiti nel sinistro stradale ai sensi di polizza il giudice dichiarerà improcedibile l’azione proposta.

Negoziazione assistita sinistri stradali

La vittima di un sinistro stradale prima di poter citare in giudizio le controparti per ottenere il risarcimento dei danni subiti deve obbligatoriamente avviare la procedura di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale.

Il D.L. 132 del 2014 ha introdotto quale condizione di procedibilità per la richiesta giudiziale del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale l’obbligo di esperire preliminarmente la procedura alla negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale.

In cosa consiste la negoziazione assistita in tema di sinistri stradali ?

La negoziazione assistita in tema di sinistri stradali è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie nascenti dai danni alle cose e/o alla persona provocati a causa ed in conseguenza di un sinistro stradale. La negoziazione assistita in tema di sinistri stradali consiste nella predisposizione di un contratto o meglio dire di una  convenzione con cui le parti vittime di un sinistro stradale si impegnano a risolvere bonariamente la controversia nascente dai danni subiti da una od entrambe le parti a causa ed in conseguenza del sinistro stradale negoziando la controversia assistiti da avvocati. L’invito alla negoziazione assistita in materia di sinistri stradali deve essere inviata alla compagnia di assicurazione che si vuole convenire in giudizio ed al responsabile civile ed il contenuto della negoziazione assistita in tema di sinistri stradali deve specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, potrebbe essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità aggravata. La compagnia di assicurazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’invito alla negoziazione assistita in materia di risarcimento dei danni da sinistri stradali potrà rifiutare l’invito, non aderire o aderire alla negoziazione assistita. Se la compagnia di assicurazione rifiuta o non aderisce all’invito alla negoziazione assistita in tema di sinistri stradali, la vittima del sinistro stradale trascorsi 30 giorni dal rifiuto della compagnia di assicurazioni ad aderire all’invito inviato dall’avvocato del danneggiato di aderire alla negoziazione assistita, potrà agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale.

Condizione di procedibilità

Come già esposto quindi sia la mediazione obbligatoria in tema di indennizzo/risarcimento del danno da sinistro stradale, sia la negoziazione assistita in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale sono condizioni di procedibilità dell’azione per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, la prima in ambito di indennizzo/risarcimento del danno da polizza infortuni o da polizza danni, la seconda in ambito di responsabilità civile automobilistica.

Ma cosa significa condizione di procedibilità dell’azione per il risarcimento danni ?

Questo significa che se il danneggiato da sinistro stradale non vede riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno in ambito stragiudiziale e si rende quindi necessario adire il giudice competente per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui non sia stato preliminarmente esperito il tentativo di conciliazione tramite l’invio dell’invito alla negoziazione assistita i con lo specifico oggetto del sinistro stradale per il quale s’intende richiedere il risarcimento dei danni, il Giudice deve rinviare ad altra udienza assegnando un termine alle parti di 15 giorni per la comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita e, nel caso in cui questo non venga nuovamente eseguito, il giudice può emettere una sentenza di non procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da sinistro stradale per mancato esperimento della negoziazione assistita avente per oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale.

Quindi il mancato esperimento rispettivamente della procedura di mediazione obbligatoria in caso di sinistro stradale e della negoziazione assistita in caso di sinistro stradale, entrambe    procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale comporta l’impossibilità di proseguire con un giudizio avanti ad un giudice che abbia per oggetto il risarcimento/indennizzo dei danni subiti nel sinistro stradale.

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