Quando le trattative stragiudiziali per ottenere il risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale non vanno a buon fine, come sovente accade, ed anche la negoziazione assistita per risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale non sortisce esito, per ottenere il risarcimento dei danni paiti dalla vittima del sinistro/incidente stradale o dai suoi familiari bisogna rivolgersi al giudice competente per territorio e per valore per il risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale.
La competenza per valore del giudice per il risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale, divide i giudici competenti a conoscere delle causa di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale in due, il Giudice di Pace ed il Tribunale monocratico, cioè composto da un giudice solo.
Il giudice di pace nella materia del risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale è competente sino ad € 20.000,00 – ventimila euro, mentre nelle materie ordinarie che non hanno per oggetto il risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale, la competenza per valore del giudice di pace è sino ad € 5000,00 – cinquemila euro.
Infatti il secondo comma dell’articolo 7 del codice di procedura civile sotto la rubrica “Competenza del Giudice di Pace” recita: “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro”.
Attenzione che non è finita qui, perché il ruolo del Giudice Pace in materia di competenza per valore in tema di risarcimento del danno da sinistri/incidenti stradali sta per diventare ancora più centrale, infatti con l’art 27 del Decreto legislativo del 13 luglio 2017 N 116 è stata previsto l’innalzamento della competenza per valore del giudice di pace nella cause di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale dagli attuali € 20.000,00 ventimila euro, ad € 50.000,00 cinquantamila. In questo modo la figura del giudice di pace quale giudice competente per valore a conoscere le cause relative alle domande relative al risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale diverrà centrale attraendo a sé la maggior parte delle cause di risarcimento del danno da incidente stradale che sono confinate all’interno della competenza per valore sino ad € 50.000,00 (cinquantamila euro).
La riforma che modificherà la competenza per valore del giudice di pace in tema di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale innalzandola dagli attuali € 20.000,00, ventimila euro ai futuri € 50.000,00 cinquantamila euro entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.
Proprio l’art 27 del D.Lgs N 116/2017 a partire dal dal 31 ottobre 2021 innalzerà le competenze per valore e per materia del giudice del Giudice di Pace.
Il giudice di Pace avrà competenza per valore sino ad:Sul valore:
*euro 30.000,00 trentamila euro per le cause relative a beni mobili;
*euro 50.000,00 cinquantamila euro, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, quindi da sinistri/incidenti stradali e da sinistri/incidenti nautici;
*euro 30.000, trentamila euro, per cause in materia di usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, di riordinamento della proprietà rurale e di altri diritti in materia immobiliare (accessione, superficie).
Si ampliano anche gli ambiti dove la competenza c’è a prescindere dal valore della causa (pignoramenti mobiliari, successione, enfiteusi, servitù, acque, stillicidio, etc.).
Aumenta anche la soglia della competenza per valore fino a cui il giudice di pace può decidere secondo equità (da 1100 a 2500 euro), con eccezione delle controversie che riguardano contratti conclusi con moduli e formulari (art.1342 cc).
Come si determina la competenza per valore del giudice di pace in caso di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale ?
Per proporre una causa di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale bisogna prima determinare il giudice territorialmente competente sulla base delle norme di procedura civile. Per determinare la competenza per territorio del Giudice di pace o del Tribunale in caso di sinistro/incidente stradale, avendo riguardo al luogo in cui è avvenuto l’incidente/sinistro stradale ed in base al luogo di residenza delle parti convenute e cioè del conducente del veicolo che ha determinato il sinistro/incidente stradale, del luogo di residenza del proprietario e della sede legale dell’assicurazione del veicolo responsabile nella determinazione del sinistro/incidente base alle norma del codice di procedura civile da applicarsi per il caso
Dopo aver determinato il foro geografico bisogna capire quale “Giudice” sia quello avanti al quale promuovere la causa per risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale in base alla competenza per valore del Giudice di pace ed alla competenza per valore del Tribunale in tema di risarcimento del danno a seguito di sinistro/incidente stradale.
Abbiamo visto che la competenza per valore del Giudice di pace in caso di causa per il risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale è fino ad € 20.000,00 ventimila euro e che a partire dal 31 ottobre 2021 la competenza per valore del Giudice di Pace esclusivamente per le cause da risarcimento del danno da sinistro stradale sarà elevata siano ad € 50.000,00.
Come si fa a stabilire se una causa da risarcimento del danno da sinistro stradale è minore o maggiore di € 20.000,00 e quindi come si fa a stabilire se la causa per il risarcimento del danno da sinistro stradale va proposta avanti al Giudice di Pace ovvero avanti al Tribunale competenti per territorio? E ancora, come si determina la competenza per valore del Giudice di Pace sino a 20.000,00 euro in tema di domanda per il risarcimento del danno da sinistro stradale?
Il codice di procedura che, col combinato disposto degli artt. 10 e 14, spiega che il valore della causa ai fini della determinazione della competenza per valore, anche per il Giudice di Pace ed anche in tema di sinistri/incidenti stradali, si determina sulla base della domanda: cioè, nel caso che ci interessa, sulla base della somma di denaro richiesta dall’attore a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro/incidente stradale.
Pertanto il Giudice di Pace ha la competenza per valore se il danneggiato chiede una somma di denaro a titolo di risarcimento per i danni subiti nel sinistro/incidente stradale fino a ventimila euro.
Va considerato che a partire dal 2021 il Giudice di Pace avrà la competenza per valore delle cause per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime da sinistro/incidente stradale fino a 50.000 euro !
La competenza o meno per valore del Giudice di Pace dipende dal valore della domanda di risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale determinata sommando tutti gli importi dei danni subiti per i quali s’intende chiedere il risarcimento.
I danni connessi ai sinistri/incidenti stradali utili a determinare il valore della domanda e quindi la competenza per valore del giudice sono molteplici e variegati.
In un sinistro stradale la vittima può subire dei danni di valore molto diverso, si pensi ai danni materiali, auto, moto, bici, spese accessorie come per esempio quelle per il carro attrezzi, ovvero il casco, il giubbotto l’orologio, il telefono etc, le spese mediche sopportate, facilmente e precisamente determinabili nel loro valore attraverso le fatture di riparazione, gli scontrini d’acquisto, le ricevute fiscali etc…
Per determinare se mantenere il valore della domanda per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro/incidente stradale entro la competenza per valore del Giudice di Pace ovvero se decidere di proporla avanti il Tribunale competente per valore quando si richiede il risarcimento dei danni biologici può a volte risultare più complesso.
Il computo del valore della domanda per le vittime di sinistri/incidenti stradali che hanno subito danni alla persona si determinano sulla base della relazione stilata da medico legale di parte. Molto spesso il medico legale di parte, proprio per una questione di gioco delle parti, effettua una quantificazione del danno favorevole alla vittima e l’avvocato nel momento in qui trasforma tale quantificazione in danaro, ovvero la liquida con l’ausilio delle opportune tabelle, ottiene un risultato che spesso non è conforme al risarcimento del danno e pertanto può determinare dubbi sul fatto che la competenza per valore possa essere quella del Giudice di pace in materia di sinistri/incidenti stradali oppure possa rientrare nella competenza per valore del Tribunale.
La relazione medico legale di parte sarà probabilmente riformata in sede di CTU, pertanto è necessario che l’avvocato esperto/specializzato nella materia del risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale sia in grado di prevedere l’esito della controversia in modo da scegliere, per tutte le cause di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale quale sia il giudice competente per valore, ricordando che il Giudice di pace è competente per le cause di risarcimento del danno da sinistro stradale sino ad € 20000,00 ventimila euro, e che sarà competente per le cause da sinistro stradale sino ad euro 50.000,00 a partire dal 31 ottobre 2021. Nel caso in cui la domanda per il risarcimento dei danni da sinistro stradale di natura non patrimoniale, e quindi liquidabili equitativamente, pertanto il cui importo risarcitorio che è matematicamente incerto superi la soglia non di molto della competenza per valore giudice di pace in materia di sinistri/incidenti stradali, l’avvocato esperto/specializzato nella materia del risarcimento del danno da sinistri stradali dovrà comprendere se promuovere la causa per il risarcimento dei danni subiti dalla vittima del sinistro stradale avanti il Giudice di pace competente per valore ovvero avanti il Tribunale, con vantaggi e svantaggi connessi ad entrambi i Giudici. L’ufficio del Giudice di pace garantisce un processo più veloce e snello anche se la competenza per valore del Giudice di pace in materia di risarcimento del danno da incidente stradale è elevata, mentre il Tribunale, sopratutto quando ha a disposizione delle sezioni specializzate per il risarcimento dei danni da sinistro stradale come quelle del Tribunale di Milano, dovrebbe garantire, per il risarcimento del danno a causa di sinistri/incidenti stradali per i quali è competente per valore, una maggiore professionalità.
Competenza per valore giudice di pace sinistri/incidenti stradali acconto
Indice
Per promuovere una causa per il risarcimento del danno da sinistro stradale davanti al Giudice di pace competente per valore, bisogna aver prima correttamente esperito e percorso la fase stragiudiziale durante la quale si è costituita in mora la Compagnia di assicurazione del responsabile nella determinazione del sinistro/incidente stradale, trasmettendo tutta la documentazione richiesta dal codice delle assicurazioni in particolare dagli articoli 148 CdA ss. Prima di poter citare in giudizio avanti il Giudice di pace se competente per territorio e per materia, la compagnia di assicurazione del responsabile civile o la propria in caso di azione diretta per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa ed in conseguenza del sinistro stradale, va anche promossa preliminarmente la procedura di negoziazione assistita.
Cosa succede ai fini della determinazione del giudice di pace competente per valore se durante la fase stragiudiziale o durante la fase di negoziazione assistita da un avvocato, possibilmente esperto/specializzato nella materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, la compagnia di assicurazione per la rca obbligatoria del responsabile civile, oppure quella del danneggiato effettua un offerta/acconto per il risarcimento del danno ?
Il danneggiato da un sinistro stradale che riceva un offerta/acconto da parte della compagnia di assicurazioni potrà trattenerla in acconto ed agire per la differenza.
La competenza per valore del giudice di pace si determina sulla base della domanda, pertanto dalla somma complessiva della quale il danneggiato dal sinistro stradale chiede giudizialmente il risarcimento, ai fini della determinazione della competenza per valore del Giudice di Pace o del Tribunale, si dovrà detrarre la somma offerta e trattenuta in acconto.
In materia di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale l’acconto per determinare o meno la competenza per valore giudice di pace può essere stata inviato dalla Compagnia unitamente e per il rispetto degli obblighi di legge che le impongono il risarcimento del danno entro il termine rispettivamente di 30, 60, o 90 giorni da quando hanno ricevuto la documentazione completa attestante tutti i danni subiti nel sinistro stradale, oppure da quando l’avvocato esperto/specializzato in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale ha richiesto ex art 147 del Codice delle Assicurazioni, CdA, una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Qualora prima di promuovere il giudizio di risarcimento del danno il danneggiato avesse già percepito un acconto?
Come si determina la competenza per valore giudice di pace in tema di sinistri/incidenti stradali in caso di acconto e di offerta?
Potrebbe avvenire che la competenza per valore spetti al Giudice di Pace anche in relazione a una macro-lesione o a un sinistro/incidente di rilevante entità, il cui valore superi notevolmente i ventimila euro, ovvero i cinquantamila a partire dal 2021, ove, prima del giudizio, il danneggiato abbia percepito un consistente acconto e richieda la differenza tra quanto percepito a titolo di acconto e l’integrale risarcimento, differenza che rimane contenuta nella somma di ventimila euro.
Clausola di contenimento competenza per valore giudice di pace
Qualora la domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti dalla vittima d’incidente/sinistro stradale, basata sulla somma dei vari importi richiesti per i singoli danni (danno materiale, spese mediche, danno alla persona, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale etc ) che supera la competenza per valore del Giudice di Pace, se la vittima dell’incidente stradale e l’avvocato del danneggiato ritengono opportuno, per questioni di celerità, rinunziare a parte della domanda e proporre la causa avanti il Giudice di Pace, è permesso inserire nell’atto di citazione una clausola di contenimento della domanda e quindi della competenza per valore giudice di pace.
La clausola di contenimento della competenza per valore avanti al giudice di pace consiste in una dichiarazione con la quale si trattiene e contiene la domanda di risarcimento del danno da incidente stradale entro la competenza per valore del giudice al quale la domanda è proposta.
La clausola di contenimento della competenza per valore entro quella del Giudice di Pace la stessa dovrà essere formulata in modo da mantenere il valore entro la somma di € 5000,00 cinquemila per le cause ordinarie, mentre per le cause in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale la clausole di contenimento della competenza per valore dovrà essere trattenuta entro la somma di € 20.000,00 ventimila euro sino al 31 ottobre 2021 e poi la clausola di contenimento per la competenza di valore del giudice di pace in tema di sinistri stradali dovrà esser innalzata alla soglia di € 50.000,00 cinquantamila euro.
Bisogna fare attenzione alla formulazione della clausola di contenimento del valore avanti al Giudice di pace perché la stessa deve esser posta quale frase di chiusura delle domande nel merito, dopo anche la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati, perché se la domanda relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi è posta successivamente alla clausola di contenimento della domanda avanti il Giudice di Pace, la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati si computano ai fini della competenza per valore del giudice adito ed in caso di eccezione sollevata dall’avvocato della compagnia di assicurazione verrebbe rilevata l’inefficacia della clausola di contenimento della competenza per valore avanti al Giudice di Pace a favore della competenza a favore del Tribunale.
Formulando in modo corretto la clausola di contenimento della competenza per valore avanti al Giudice di Pace la vittima sinistro stradale porrà promuovere la causa per il risarcimento dei danni subiti davanti al Giudice di Pace competente per valore sino ad € 20.000,00 ventimila euro di risarcimento del danno ed € 50.000,00 cinquantamila euro di risarcimento del danno a far data dal 31 ottobre 2021, pur se la somma algebrica degli importi dei danni per i quali si chiede il risarcimento determinerebbe una competenza per valore superiore alla competenza per valore del Giudice di Pace.
ART 17 – 1600
Ricostruzione dinamica incidenti stradali
Nell’ambito degli incidenti stradali, la ricostruzione della dinamica è fondamentale, in particolare quando non sia chiaro e certo a chi, tra i soggetti coinvolti, vada attribuita la responsabilità per la causazione dell’incidente.
In numerosi incidenti stradali non è necessaria una vera e propria ricostruzione della dinamica, poiché la dinamica del sinistro stradale è già chiara dagli atti oppure non è contestata dalla compagnia di assicurazione o dalla controparte la quale ammette la propria esclusiva responsabilità.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale può esser effettuata da vari soggetti, nell’immediatezza del sinistro la ricostruzione della dinamica dell’incidente viene effettuata dalle forze dell’ordine intervenute. Alcuni speciali reparti come per esempio il Reparto Radio Mobile della Polizia Locale di Milano sono addestrati specificatamente ad effettuare la ricostruzione dinamica degli incidenti stradali. In ogni caso tutte le forze dell’ordine che intervengono per rilevare un incidente stradale effettuano la ricostruzione meccanica dell’incidente stesso. Al fine della ricostruzione dinamica del sinistro stradale effettuata nell’immediatezza dell’incidente vengono utilizzati i dati oggettivi rilevabili sul luogo del sinistro, sia le dichiarazioni dei testimoni, sia le dichiarazioni dei conducenti coinvolti nell’incidente stradale e degli eventuali trasportati sui veicoli. Altri strumenti utili per la ricostruzione meccanica degli incidenti stradali sono le telecamere, sia quelle dislocate nel territorio, di proprietà della pubblica amministrazione, sia quelle private e quelle installate sui veicoli quali la telecamera anteriore e posteriore utili anche ai fini dei parcheggi e della sicurezza. La ricostruzione meccanica della dinamica degli incidenti stradali è stata rivoluzionata dall’introduzione nei veicoli della cd. “scatola nera” nonché
ed in futuro per la dinamica dei sinistri sarà effettuata una ricostruzione dinamica sempre più precisa con l’ausilio di tutti quei dispositivi di assistenza alla guida che registrano tutti i movimenti, sia del veicolo, sia intorno al veicolo.
Altri soggetti esperti e titolati ad effettuare la ricostruzione dinamica degli incidenti stradali sono i Periti, generalmente geometri o ingegneri, che prestano la loro opera professionale a favore delle compagnie di assicurazioni, ovvero dei privati vittime d’incidenti stradali, o dei Giudici, Tribunale, Giudice di Pace, Giudice Penale.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale può esser effettuata sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale ed in quest’ultimo caso sia in sede civile sia in sede penale.
La ricostruzione della dinamica degli incidenti strali in sede stragiudiziale, a seguito della prima ricostruzione della dinamica operata dalla forze dell’ordine Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, è effettuata dai Periti incaricati o dalla compagnia di assicurazione o dalla vittima danneggiata dal sinistro stradale.
Mel processo civile per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale la ricostruzione dinamica dell’incidente stradale viene affidata dal Giudice ad un Consulente Tecnico d’Ufficio, definito in gergo legale con l’acronimo di CTU, il quale in contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti, detti CTP, ricostruisce la dinamica dell’incidente stradale. E’ bene sapere che la nomina del Consulente Tecnico di parte non è obbligatoria per la parte danneggiata, ma è consigliata; si pensi alla vittima di un incidente stradale la cui ricostruzione dinamica del sinistro è effettuata dal Consulente Tecnico d’Ufficio in contraddittorio con il Consulente Tecnico dell’Assicurazione senza la partecipazione del Consulente Tecnico della parte danneggiata nel sinistro stradale.
In sede penale è opportuno distinguere varie fasi, quella che qui rileva è la ricostruzione dinamica dell’incidente effettuata su Ordine del PM durante la fase delle indagini. Fase delicata durante la quale non tutte le Procure consentono agli avvocati della parte indagata e della parte offesa, di nominare un proprio consulente di parte per la ricostruzione dinamica dell’incidente stradale preferendo affidare al proprio consulente la ricostruzione dinamica del sinistro stradale.
La ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale è effettuata viene effettuata a seguito dell’esame dei luoghi teatro del sinistro stradale e dell’effettuazione dei rilievi, la ricostruzione della dinamica viene trascritta dagli Agenti della Polizia Locale nella Relazione d’incidente stradale e dagli Agenti della Polizia di Stato o della Polizia Stradale nel Rapporto d’Incidente stradale o nelle Annotazioni d’incidente stradale, i Periti redigono una relazione di ricostruzione meccanica e dinamica dell’incidente stradale corredata da calcoli aritmetici per la determinazione della velocità e delle forze d’impatto, nonché spesso la dinamica dell’incidente stradale viene anche ricostruita in video in modo da esser facilmente compresa e da raffigurare ogni aspetto.
Esempio dinamica sinistro / incidente stradale
A compendio della Legge 57/2001e quindi del Codice delle Assicurazione che l’ha inglobata, il legislatore ha fornito una serie di esempi di dinamica di sinistro/incidente stradale da utilizzare per pre stabilire la responsabilità nella determinazione dell’incidente stradale nel caso in cui lo stesso dovesse avvenire secondo l’esempio della dinamica raffigurato.
Gli esempi di dinamica degli incidenti stradali pre determinati dal legislatore sono quelli relativi alle dinamiche dei sinistri stradali più frequenti.
Alcuni esempi di dinamica d’incidente stradale sono la moto che supera una colonna di auto ed un auto che gira a sx; altro esempio di dinamica d’incidente stradale ricorrente è quello della moto che supera una colonna d’auto ed un auto che si ferma per consentire l’immissione di un veicolo proveniente da destra e che non si avvede della moto che sta sopraggiungendo e così gli taglia la strada; altro esempio ricorrente di dinamica d’incidenti/sinistri stradali è quello di due veicoli che percorrono due corsie parallele e che si urtano lateralmente; altro esempio molto frequente di dinamica d’incidente/sinistro è quello del veicolo che svoltando a sx taglia la strada a quello proveniente dal senso contrario il quale gode del diritto di precedenza; altro esempio classico di dinamica d’incidente/sinistro stradale ricorrente è quello del tamponamento da tergo;
Per dimostrare quanto possa essere delicato il compito di ricostruzione della dinamica di un sinistro/incidente stradale, di seguito si fornisce un esempio di dinamica di sinistro/incidente stradale ricostruita mediante esame degli elementi a disposizione del legale.
La dinamica è la seguente: lo scooter attoreo percorreva la strada AB incolonnato dietro altri scooter e seguito da altri scooter, affiancato alla colonna delle vetture in movimento, sulla sinistra, iniziava una manovra di sorpasso nel rispetto di tutte le norme del codice della strada e delle regole di prudenza; ma si trovava la strada sbarrata dalla autovettura convenuta la quale dalla posizione di destra sulla semi carreggiata svoltava a sx improvvisamente, senza pre-segnalazione e mediante brusca accelerazione, per entrare in un parcheggio privato. L’attore tentava istintivamente di “scartare” verso sinistra per evitare l’ostacolo portandosi nella semi carreggiata opposta ove avveniva l’impatto perpendicolare tra la moto e la ruota posteriore sinistra dell’auto.
L’esempio appena descritto costituisce esempio d’incidente stradale ricorrente nei sinistri che coinvolgono motociclisti.
Tale dinamica veniva ricostruita mediante i seguenti passaggi:
I fatti accertati erano:
- la vettura di parte convenuta svoltava a sinistra,
- fatto provato da: ammissione del convenuto in sede di rilascio di spontanee informazioni; i rilievi oggettivi; le dichiarazioni dei testimoni oculari ;
- la vettura ha eseguito la manovra imprimendo una forte accelerazione,
- fatto provato da: testimoni; l’auto convenuta che si trovava a fianco dello scooter attoreo pochi secondi prima, al momento dell’urto si trovava davanti allo stesso in posizione trasversale;
- la vettura si è posta trasversalmente sulla carreggiata della strada,
- fatto provato da: punto d’urto tra autovettura e scooter attoreo; dichiarazione dei testimoni; ammissione dello stesso convenuto;
- la vettura convenuta era preceduta e seguita da altre vetture,
- fatto provato da: le dichiarazioni del convenuto ; i testimoni escussi nella causa intentata per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale dal motociclista;
- il veicolo di parte attrice era preceduto e seguito da altri,
- circostanza provata da: i testimoni escussi;
- la carreggiata fruibile dalle vetture al netto dei cigli, era pari a mt 2xyz;
- circostanza provata dai rilievi oggettivi delle autorità;
La semi carreggiata è di mt xyz; l’auto convenuta è larga, compresi gli specchietti laterali, circa mt x; il motoveicolo attoreo era largo mt y; pertanto lo scooter e la vettura potevano stare all’interno della stessa semi carreggiata affiancati in file parallele e comunque tra lo scooter e la vettura si sarebbe potuta tenere una distanza laterale di sicurezza z= [larghezza semi carreggiate – (larghezza vettura + larghezza scooter)] = distanza laterale =
- la linea della carreggiata era tratteggiata, quindi il sorpasso era consentito,
- fatto provato da: schizzo planimetrico dei Carabinieri; circostanza che i Carabinieri non abbiano elevato contravvenzione a parte attrice;
- la vettura convenuta al momento della svolta non ha attivato l’indicatore direzionale sx,
- circostanza provata ad esempio dal fatto che: nessuno dei testimoni ha visto la freccia, [qualora la vettura convenuta avesse inserito la freccia, la manovra avrebbe influenzato la manovra di guida dei teste che se ne sarebbero ricordati]; ammissione ai sensi dell’art 115 cpc di parte convenuta per non avere espressamente contestato la circostanza riportata dall’attore nei propri atti (citazione e memorie istruttorie).
E’ provato che il convenuto non si è tenuto vicino al margine destro della carreggiata, e, mentre l’attore stava effettuando la manovra di sorpasso, ha accelerato ponendosi trasversalmente sulla carreggiata.
Il convenuto ha quindi violato alcune norme del codice della strada: 140 CdS “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio” , 154 CdS “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” n 1 lett: a) e b) e N 3 lett: b); 148 CdS Sorpasso N 4.
È provato che parte attrice invece si è attenuta alle norme del CdS in particolare:
- art. 141 velocità: a prova della ridotta velocità si noti che lo scooter attoreo è rimasto nei pressi del punto d’impatto;
- art. 148 sorpasso: l’attore aveva piena visibilità, era abilitato alla manovra dalle strisce tratteggiate; non vi erano veicoli nella stessa corsia che avessero segnalato di voler compiere analoga manovra, non avendo il convenuto inserito la freccia per girare a sx; né tantomeno aveva iniziato tale manovra di sorpasso prima che l’attore avesse cominciato la sua, diversamente si sarebbero avuti altri veicoli coinvolti nel sinistro/incidente; non vi erano veicoli che provenissero dal senso opposto di marcia, diversamente tali veicoli sarebbero rimasti coinvolti nel sinistro/incidente e avrebbero urtato o l’attore o il convenuto; l’attore nel sorpasso si portava alla sinistra del veicolo che lo precedeva e lo superava mantenendosi ad adeguata distanza laterale; se l’attore non avesse tenuto un adeguata distanza di sicurezza laterale dalla vettura convenuta, quest’ultima avrebbe urtato lo scooter attoreo con il proprio fianco e non si sarebbe invece posta trasversalmente sulla carreggiata provocando una collisione a 90°.
Quello fornito è solo un esempio di ragionamento elaborato per dimostrare, facendo leva sulle prove a disposizione del giudice, l’assenza di responsabilità nella causazione dell’incidente stradale in capo all’attore.
Perizia incidente stradale
Quando la dinamica è particolarmente complessa, magari con il coinvolgimento di veicoli multipli, e gli elementi oggettivi (danni dei veicoli, rilievi degli agenti) non permettano una facile ricostruzione dell’incidente stradale, la scelta migliore è quella di associare alla difesa, oltre all’avvocato esperto in incidenti stradali, anche un perito, meglio ingegnere, che rediga una perizia cinematica dell’incidente stradale.
La perizia relativa alla ricostruzione meccanica dell’incidente stradale viene suffragata da calcoli matematici e fisici sulla base degli elementi oggettivi raccolti. Prima di redigere la perizia il perito effettuerà sopralluogo sul luogo dell’incidente stradale, alla perizia saranno allegate sia le foto del luogo del sinistro stradale, sia le misurazioni effettuate, inoltre per corroborare la perizia dell’incidente con prove oggettive il perito allegherà alla perizia dell’incidente delle foto dei veicoli coinvolti. Una perizia d’incidente stradale non potrà considerarsi completa ove il Perito prima di redigere la perizia definitiva non abbia consultato anche tutti i documenti relativi all’incidente stradale. I documenti relativi all’incidente stradale che possono esser d’interesse per la redazione della perizia, sono il rapporto d’incidente stradale, i rilievi effettuati dalla Polizia Locale o dai Carabinieri o dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del incidente/sinistro stradale, il perito per redigere la perizia relativa all’incidente stradale dovrà anche consultare le dichiarazioni rilasciata dai testimoni e relative alla dinamica dell’incidente stradale.
Il perito, esaminati i luoghi dell’incidente stradale, i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, letti gli atti della Procura, la relazione ed i verbali d’incidente o sinistro stradale, lette le dichiarazioni t rilasciate dai testimoni che hanno assistito all’incidente stradale, sarà quindi in grado di ricostruire i passaggi cronologici del sinistro/incidente stradale, ricostruendo la dinamica dell’incidente ed elaborando una perizia relativa all’incidente stradale che il perito concluderà esponendo la propria testi sulla dinamica del sinistro stradale.
Dall’esame della perizia dell’incidente stradale stilata dal Perito l’avvocato o meglio gli avvocati, quello dell’assicurazione, quello eventuale del responsabile civile, quello della vittima danneggiato dall’incidente stradale, il Giudice, assegnano la responsabilità nella determinazione del sinistro secondo la propria tesi.
Corredare la citazione di una perizia tecnica di parte che fornisca un versione qualificata dei fatti e asseveri l’assenza di colpa dell’attore nella causazione del sinistro/incidente è sempre una mossa raccomandabile.
Ma attenzione: produrre una perizia di parte che dia ragione all’attore non è una prova!
Difatti: se, da una parte, la perizia in via teorica potrebbe essere posta dal giudice a fondamento della propria decisione (Cass., civ. sez. II, del 3 maggio 2018, n. 10511), dall’altra la giurisprudenza anche di Cassazione afferma che: “La perizia tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo…”(Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552).
Pertanto, è probabile che il Giudice non ritenga la perizia di parte sufficiente per l’accertamento della dinamica del sinistro/incidente e opti per l’assunzione di altri mezzi di prova (quali testimonianze e interrogatorio formale del convenuto) e/o decida di ammettere una consulenza tecnica d’ufficio nominando un perito, dall’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, incaricando lo stesso di compiere le medesime operazioni effettuate dal consulente di parte per redigere la perizia (sopralluogo, misurazioni, assunzione di informazioni, etc.).
Nel corso delle operazioni peritali è data la possibilità ai periti delle parti di partecipare ai rilievi e agli accertamenti del consulente nominato dal Giudice ed è dato spazio alle loro eventuali note critiche, qualora non condividano le risultanze a cui è giunto il CTU.
In ogni caso, a meno che una o entrambe le parti evidenzino gravi irregolarità nell’operato del consulente tecnico d’ufficio, il Giudice porrà a base della propria decisione quanto emerga dalla perizia depositata dal CTU, in particolare proporzionando la responsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro/incidente sulla base degli accertamenti emergenti da tale perizia.
ART 18 – 1800 – 2177
Risarcimento diretto nei sinistri/incidenti stradali
E’ ormai d’uso comune sentir parlare di “indennizzo diretto” o di “risarcimento diretto” nei sinistri/incidenti stradali.
Ma che cosa si intende esattamente per risarcimento diretto nei sinistri/incidenti stradali ?
La richiesta di risarcimento subiti in un incidente stradale dei danni sia patrimoniali a cose, sia non patrimoniali, quindi biologici morali, esistenziali etc. può avvenire sia con il sistema di risarcimento dei danni classico e ciò per tutti i sinistri stradali, sia a titolo di risarcimento diretto solo per il risarcimento di alcuni danni subiti nell’incidente stradale ed in presenza di alcune condizioni.
Il sistema del risarcimento diretto dei danni subiti nei sinistri/incidenti stradali trova origine in una disposizione di legge introdotta dal Decreto Bersani (D.L. 223 del 4 luglio 2006), a al quale è stata data esecuzione mediante un accordo sottoscritto dalle maggiori Compagnie di Assicurazione operanti nel settore dei sinistri/incidenti stradali sul territorio italiano, la famosa C.a.r.d. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).
Secondo la procedura di risarcimento diretto il danneggiato vittima dell’incidente stradale potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo di proprietà o che stava conducendo. Con la procedura di risarcimento diretto i danni relativi all’incidente stradale vengono gestiti integralmente dalla compagnia di assicurazione del veicolo, la compagnia di assicurazioni effettuerà l’istruttoria dell’incidente stradale in relazione alla sia alla responsabilità effettuando gli accertamenti e acquisendo la documentazione relativa alla dinamica del sinistro/incidente, sia alla quantificazione ed all’entità dei danni materiali alla vettura e di quelli subiti dalla persona danneggiata . Nella procedura del risarcimento diretto dei danni subiti nell’incidente stradale la compagnia assicuratrice del danneggiato si fa direttamente carico del pagamento del risarcimento del danno al proprio assicurato, per questo la procedura prende il nome di “risarcimento diretto”: perché il danneggiato viene risarcito dei danni subiti nell’incidente stradale “direttamente” dalla propria compagnia di Assicurazione, tanto che sembra essere stato istituito una sorta di sistema indennitario, tale per cui la procedura è soprannominata indennizzo diretto.
Con la procedura d’indennizzo diretto in caso d’incidete stradale la Compagnia d’assicurazione risarcisce il proprio assicurato danneggiato e vittima dell’incidente stradale al posto dell’Assicurazione del responsabile civile cioè del proprietario del veicolo sul quale grava la responsabilità di avere causato il sinistro incidente.
In realtà con la procedura di risarcimento diretto la somma relativa ai danni patiti dalla vittima dell’incidente stradale viene solo anticipata dalla Compagnia del danneggiato la quale a mezzo si farà poi rimborsare di quanto versato dalla compagnia del responsabile dell’incidente stradale secondo un meccanismo di compensazione su base annuale.
E’ infatti stata istituita una “Stanza di compensazione” gestita da consap, la quale regola i rapporti contabili tra le imprese assicuratrici che così possono compensare tra loro le somme che le une hanno anticipato per le altre nel risarcimento dei danni subiti dalle vittime degli incidenti stradali a mezzo della procedura definita di risarcimento diretto.
In parole povere: il Gestore della Stanza di compensazione calcola quanti sinistri/incidenti l’Assicurazione X ha risarcito in indennizzo diretto per sinistri/incidenti causati da assicurati dell’Assicurazione Y e quanto ha versato, nonché quanto ha versato a titolo di risarcimento l’Assicurazione Y in procedura d’indennizzo diretto per incidenti causati da assicurati dell’Assicurazione X, ed effettua una compensazione parziale ed un conguaglio.
La procedura di risarcimento diretto per i danni da incidente stradale introdotta con il Decreto Bersani è regolata dall’art. 149 Codice delle Assicurazioni Private sotto la rubrica Procedura di risarcimento diretto.
La norma richiama l’art.148 CdA che indica i requisiti che deve avere la richiesta risarcitoria indirizzata all’Assicurazione.
Con la procedura di risarcimento diretto il danneggiato non gode di nessun vantaggio effettivo in quanto lo stesso deve comunque provare, che deve comunque provare alla propria assicurazione di non aver causato il sinistro/incidente, diversamente non percepirà alcuna somma a titolo di risarcimento del danno nonché l’ammontare del risarcimento del danno richiesto o preteso.
Errano coloro i quali pensano che con la procedure d’indennizzo diretto costituisca una scorciatoia per ottenere subito il risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale dalla propria Compagnia senza indagini e senza rischiare di vedersi eccepire un’eventuale responsabilità concorsuale o esclusiva nel sinistro/incidente.
Nella procedura di risarcimento diretto, la propria Compagnia d’Assicurazione è solo gestionaria del sinistro/incidente stradale per conto dell’Assicurazione del responsabile civile, fa le sue veci e deve adottare la stessa scrupolosità nell’accertare di chi sia la responsabilità ed a quanto ammonti il risarcimento del danno subito.
Difatti qualora la compagnia di assicurazione liquidi i danni subiti dal proprio assicurato nell’incidente stradale con la procedura del indennizzo con leggerezza e da accertamenti successivi emerga una colpa od un concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro/incidente, l’assicurazione non potrà compensare tale esborso con i crediti della la compagnia di assicurazione che ha erroneamente indicato quale responsabile del sinistro incidente e se ne dovrà fare interamente carico.
Le Compagnie d’Assicurazione stanno quindi molto attente ad evitare quest’eventualità e pertanto usano la massima attenzione nella liquidazione dei danni subiti negli incidenti stradali dai propri assicurati che abbiano introdotto la procedura d’indennizzo diretto per ottenere il risarcimento dei danni subiti dell’incidente stradale.
Indennizzo diretto esclusione
E’ esclusa la procedura d’indennizzo diretto per io risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale sia operante, qualora difettino una serie di condizioni.
La possibilità di ottenere il risarcimento danni con la procedura d’indennizzo diretto patisce un esclusione per tutti gli incidenti stradali in cui sono coinvolte biciclette, pertanto infatti la procedura d’indennizzo diretto si applica solo a veicoli a motore identificati e assicurati per la RCA, nonché immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Patiscono l’esclusione dalla procedura d’indennizzo diretto tutti sinistri/incidenti stradali in cui è coinvolto un veicolo non assicurato, o immatricolato all’estero o assicurato con compagnia estera.
Altra esclusione dalla procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale è quella che consente la partecipazione alla procedura d’indennizzo diretto alle sole Compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nel sinistro/incidente stradale aderenti alla Convenzione C.A.R.D.; diversamente non sarebbe possibile operare poi il meccanismo della compensazione annuale.
E’prevista l’esclusione dalla procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni di tutti gli incidenti stradali che nei quali sono coinvolti più di due veicoli.
L’esclusione dall’applicabilità della procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni è prevista anche per il risarcimento dei danni di tutti quei sinistri stradali occorsi fuori del Italia, San Marino o da Città del Vaticano. L’applicabilità della procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni da incidente stradale patisce l’esclusione nel caso in cui non vi sia stata collisione (un urto) tra due veicoli.
Vi è poi un ulteriore importante causa d’esclusione dell’applicazione della procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale che riguarda tutti i i sinistri stradali nei quali il danneggiato abbia subito lesioni alla persona che determinino un danno superiore al 9 %, cioè la procedura per l’indennizzo diretto dei danni subiti nel sinistro stradale è esclusa per tutti i danni che non siano considerati Micropermanenti (liquidate sulla base della tabella di cui all’art. 139 Codice delle Assicurazioni Private).
Tutte queste esclusioni dall’applicabilità del procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni a cose ed alla persona a seguito d’incidente stradale genera tutta una confusione sopratutto per tutti coloro che non sono esperti nella materia del risarcimento dei danni da sinistro stradale. Si pensi quando l’avvocato del danneggiato da sinistro stradale si trova a dover valutare perizia medico legale stilata dal mendico legale del danneggiato nelle quale le lesioni subite dalla vittima dell’incidente stradale sono valutate in una misura lievemente superiore al 9% e invece il medico-legale della Compagnia ritenga che il danno si attesti in una percentuale sino al 9% e pertanto rientrante nelle micropermanenti.
Qual’è l’Assicurazione che deve gestire il sinistro/incidente ? Quella del danneggiato che invocherà l’esclusione dall’applicabilità della procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni superiori al 9%, ovvero quella del responsabile civile che lamenterà l’esclusione della procedura ordinaria a favore di quella d’indennizzo diretto sostenendo che la lesione rientra tra le micropermaneti.
Riassumendo, vi è:
- esclusione dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto dei danni subiti nel sinistro stradale quando non c’è stata collisione tra veicoli, ad esempio nel caso di cosiddetta turbativa, quando il veicolo responsabile abbia determinato la perdita di controllo della vettura, condotta dal soggetto danneggiato;
- esclusione dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto dei danni subiti nel sinistro stradale quando l’urto è avvenuto tra due veicoli di cui uno non è a motore (es. bici);
- esclusione dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto dei danni subiti nel sinistro stradale quando lo scontro si è verificato tra due veicoli di cui uno è fuggito ed è quindi rimasto non identificato, oppure non era assicurato (in questo caso, a determinate condizioni, interverrà il Fondo Garanzia Vittime della Strada);
- esclusione dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto dei danni subiti nel sinistro stradale quando c’è stato un tamponamento a catena, con tre o più veicoli coinvolti;
- esclusione dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto dei danni subiti nel sinistro stradale quando il sinistro/incidente è avvenuto fuori dall’Italia (o San Marino e Città del Vaticano);
- esclusione dall’applicazione della procedura di risarcimento diretto dei danni subiti nel sinistro stradale quando nell’urto, pur con tutte le caratteristiche prima descritte, il danneggiato abbia subito lesioni superiori al 9%.
In generale, rientrano nell’ambito di esclusione dall’indennizzo diretto tutti i casi in cui non si può applicare la CARD.
Indennizzo diretto facoltativo
Uno dei maggiori errori commessi dai danneggiati e da operatori poco esperti è quello di credere che la procedura d’indennizzo diretto non sia facoltativa e sia obbligatoria.
Quando ricorrano le condizioni per l’applicazione della procedura d’indennizzo diretto la stessa è sempre facoltativa.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 2009 ha confermato espressamente che la procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale è meramente facoltativa: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”, e, pertanto, il danneggiato “può” – ma non “deve” – esperire quell’azione”-
Il Risarcimento diretto è una procedura facoltativa per il risarcimento/indennizzo dei danni subiti a seguito d’incidente stradale che è stata istituita dal legislatore per fornire al danneggiato un canale (che doveva essere) più rapido per ottenere la liquidazione del risarcimento del danno; come tale non elide le procedure già esistenti, in particolare la procedura di risarcimento ordinario ai sensi dell’art. 148 CdA.
Il danneggiato è libero di scegliere la procedura di risarcimento/indennizzo che, caso per caso, meglio confà alle proprie esigenze, attivando la procedura ordinaria di risarcimento oppure la procedura facoltativa dell’indennizzo/risarcimento diretto.
Molto spesso nonostante la procedura per il risarcimento/indennizzo diretto sia meramente facoltativa quando il danneggiato invia la richiesta di risarcimento del danno subito nell’incidente stradale alla compagnia del responsabile civile, la stessa erroneamente risponde “è applicabile la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CdA” si rivolga alla Sua compagnia di assicurazioni.
Questo accade non solo in fase stragiudiziale, ma altresì nel corso del giudizio promosso dal danneggiato per chiedere il risarcimento del danno.
In un giudizio promosso dal danneggiato A, assicurato con la Compagnia d’Assicurazione X, per chiedere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro/incidente stradale causato dal soggetto B, assicurato con la Compagnia Y, quando il danneggiato A promuove la causa nei confronti di tali ultimi due soggetti (responsabile B e compagnia dello stesso Y), il danneggiato vedrà comparire in giudizio la propria Compagnia di assicurazione con il mandato di rappresentanza di quella citata in giudizio.
Tale prassi è stata avviata inizialmente dalle compagnie di assicurazione con il meccanismo dell’intervento volontario in giudizio dell’Impresa Gestionaria (l’Assicurazione dell’attore) in luogo di quella del responsabile civile; tale manovra non trovava però fondamento nell’istituto dell’intervento come previsto dal nostro codice di procedura e si è quindi scontrata con molteplici sentenze che dichiaravano l’intervento inammissibile, obbligando la Compagnia realmente convenuta a costituirsi in giudizio
Recentemente le Compagnie di assicurazione hanno stipulato tra loro una serie di inconsistenti “mandati irrevocabili di rappresentanza” che attribuiscono genericamente alla impresa assicuratrice del danneggiato di volta in volta coinvolta, genericamente intesa e non identificata, il potere di agire in nome e per conto della Compagnia del responsabile civile dell’incidente stradale che di volta in volta sarebbe convenuta nel giudizio, “in forza dell’adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – CARD”.
Utilizzando lo stesso esempio di prima, in un caso in cui si potrebbe adottare la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato A assicurato con X conviene in giudizio il responsabile B e la Compagnia Y; ma sorpresa! X si costituisce dicendo di essere mandataria di Y, la quale le ha conferito “mandato irrevocabile di rappresentanza” per costituirsi al suo posto tutte le volte in cui è convenuta quale Compagnia del responsabile civile qualora sarebbe astrattamente applicabile l’indennizzo diretto.
Tale mandato, che formalmente non ha i requisiti richiesti dal codice di procedura, in particolare dal combinato disposto degli artt. 77 e 81 c.p.c., per fondare una rappresentanza sostanziale e/o processuale..
E’così che le compagnie di assicurazione cercano d’imporre l’obbligatorietà della procedura d’indennizzo diretto per il risarcimento dei danni da incidente stradale che è invece meramente facoltativo.