La competenza è la capacità di un determinato giudice di conoscere una determinata materia e viene determinata in base a due distinti criteri di competenza come quello della materia e quello del valore economico della controversia che permette di rivolgersi al Giudice di pace per le cause aventi valore fino ad € 20.000 ventimila e al Tribunale per quelle che hanno valore superiore, almeno fino al 31 ottobre 2021 quando sarà innalzato a € 50.000 cinquantamila il valore di competenza previsto per i Giudici di Pace. Un terzo criterio di scelta per a determinazione del”Ufficio del Giudice di Pace o Tribunale di competenza è quello territoriale.
In caso di sinistro/incidente stradale, qualora il danneggiato del sinistro/incidente stradale si rivolga ad un avvocato esperto/specializzato in risarcimento danni da sinistro stradale, una delle prime problematiche che questo si troverà ad affrontare sarà quella di decidere avanti a quale giudice di pace o tribunale a seconda che il valore della causa sia, nel limite o superiore ad € 20.000 ventimila euro, territorialmente competente davanti al quale proporre la richiesta di risarcimento danni da sinistro/incidente stradale. Nell’individuare la competenza territoriale per radicare la richiesta di risarcimento danni derivanti da un sinistro/incidente stradale, l’avvocato esperto/specializzato in risarcimento del danno, non potrà prescindere dal considerare gli articoli 18 ss. c.p.c., individuando la competenza del Giudice di Pace o per il Tribunale competente per il risarcimento danni da sinistro/incidente stradale, quello relativo al luogo ove ha la residenza o dimora il responsabile civile del sinistro/incidente stradale (foro generale delle persone fisiche), ove ha residenza o dimora il responsabile civile del sinistro/incidente stradale, ovvero quello del giudice del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da incidente/sinistro stradale, cioè il luogo dove si è verificato il sinistro/incidente stradale per cui l’avvocato esperto/specializzato in risarcimento del danno agisce in giudizio. In particolare, l’art. 18 c.p.c., stabilisce la competenza territoriale in materia di sinistri/incidenti stradali nel luogo in cui il convenuto responsabile civile ha la residenza o domicilio. L’articolo 19 c.p.c. si occupa invece del caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, quindi la Compagnia assicurativa citata in giudizio per il sinistro/incidente stradale, stabilendo come foro di competenza territoriale per il sinistro/incidente stradale quello del luogo ove l’impresa di assicurazione ha la sua sede legale, stabilimento o rappresentante legale abilitato a stare in giudizio. In particolare, il motivo principale per cui è prevalente del foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche da punto di vista giurisdizionale, nasce dall’esigenza che i soggetti del procedimento, quindi le persone fisiche o giuridiche, siano convenute davanti al giudice del luogo, davanti al quale per loro è meno oneroso rispondere.
Per la domanda di risarcimento danni proposta ex art. 2054 c.c. (danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti) in caso di sinistro/incidente stradale, può trovare applicazione anche l’articolo 20 c.p.c. relativo al foro facoltativo per le cause di obbligazione, quale quella derivante dal fatto illecito dovuto alla circolazione e ai danni provocati da sinistri/incidenti stradali. La norma a cui si dovrà fare riferimento per stabilire il luogo dell’adempimento è quello in cui l’obbligazione deve essere adempiuta al momento della scadenza, quindi quello in cui il sinistro/incidente stradale che da luogo a risarcimento del danno si è prodotto. La competenza territoriale del Giudice di Pace o Tribunale competente del luogo dove è avvenuto il sinistro non può essere derogata dall’elezione di domicilio presso un legale esperto/specializzato in sede di conferimento del mandato per l’assistenza processuale.
Il senso di stabilire uno o più fori speciali come quelli stabiliti nell’art. 20 c.p.c., dal punto di vista giudiziale, nasce dall’esigenza di aggirare la regola generale in funzione del maggior vantaggio che entrambe le parti possono avere di radicare la lite davanti al giudice del luogo, in cui i loro interessi sono collocati.
La competenza per territorio, salvo per i casi espressamente previsti dal Codice civile dall’art. 28, può essere derogata per accordo delle parti; l’eccezione di incompetenza per territorio non può essere rilevata d’ufficio dal giudice e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
Competenza territoriale sinistro stradale terzo trasportato
Il passeggero terzo trasportato che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro/incidente stradale ha sempre diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla responsabilità degli altri soggetti coinvolti nel sinistro/incidente stradale. Gli unici casi in cui il risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale, a causa del quale il soggetto terzo trasportato passeggero abbia subito dei danni materiali o fisici, è escluso è quello del sinistro/incidente stradale che sia avvenuto per un caso fortuito o di forza maggiore.
In caso di sinistro/incidente stradale, il soggetto terzo trasportato passeggero è colui il quale, trovandosi a bordo di uno dei mezzi coinvolti riporti delle lesioni in conseguenza di detto sinistro/incidente stradale o comunque danni a cose di sua proprietà. In questo caso l’articolo 141 C.d.a Codice delle assicurazioni consente l’attivazione di una procedura per il risarcimento, simile a quella per il risarcimento danni con indennizzo diretto, che permette al terzo trasportato passeggero di agire per il risarcimento danni da sinistro/incidente stradale. Qualora il danneggiato terzo trasportato si rivolga ad un avvocato esperto/specializzato in risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale, anche in questo caso l’avvocato esperto/specializzato si troverà di fronte alla scelta del foro di competenza territoriale per meglio tutelare le esigenze del danneggiato terzo trasportato da sinistro/incidente stradale, nei confronti del responsabile civile. La scelta del foro territorialmente competente per il sinistro/incidente stradale ove sia rimasto coinvolto un terzo trasportato che nell’occasione abbia riportato danni patrimoniali e non patrimoniali di natura fisica o a cose di sua proprietà, comporta la possibilità individuare a priori il soggetto verso cui esercitare l’azione di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro/incidente stradale nella Compagnia assicurativa del proprietario del veicolo coinvolto sul quale il terzo trasportato abbia dimostrato di viaggiare ed in conseguenza del quale ha subito il danno. In questo caso il foro di competenza territoriale di risarcimento del danno del terzo trasportato sarà quello della compagnia assicurativa del soggetto responsabile civile, proprietario del veicolo su cui il soggetto era terzo trasportato. In questo caso potrà essere radicata l’azione avanti il giudice di pace o tribunale competente, in funzione del valore della causa per il quale si procede all’azione di risarcimento del danno da sinistro stradale. Anche in questo caso, come per l’azione di risarcimento del danno esercitata dal soggetto rimasto coinvolto in un sinistro/incidente stradale, se il terzo trasportato decide di affidarsi ad un avvocato esperto/specializzato in risarcimento del danno da sinistri/incidenti stradali, allora questo avrà la possibilità di rivolgere le proprie pretese nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile proprietario del veicolo, promuovendo l’azione avanti al Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore della controversia, ove ha la propria sede legale o una sede di rappresentanza la compagnia di assicurazione del responsabile civile per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro/incidente stradale, come già disposto negli articoli 18 ss. c.p.c. Nella determinazione del foro di competenza territoriale per radicare l’azione inerente il risarcimento danno del terzo trasportato in conseguenza di un sinistro/incidente stradale non sarebbe applicabile comunque, da parte dell’avvocato espero/specializzato in materia di risarcimento danni da sinistro/incidente stradale, l’articolo 33 del codice del consumo, in quanto il terzo trasportato, solo danneggiato, non essendo parte del contratto di assicurazione non potrebbe essere equiparato ad un “consumatore” come inteso dal codice del consumo, come invece potrebbe avvenire per il proprietario-conducente, di conseguenza l’azione non potrebbe radicarsi avanti il Giudice di pace o Tribunale, territorialmente competente in funzione del valore della controversia, del luogo ove questo ha la residenza.
Competenza territoriale polizza assicurativa
Il caso più ricorrente per chi si rivolge ad una compagnia assicurativa è quello di stipulare una polizza che possa coprire da eventuali eventi sfavorevoli dovuti alla circolazione dei veicoli a motore, piuttosto che relativamente ad infortuni che possono occorrere in conseguenza di incidenti /sinistri stradali. Solitamente il contratto di polizza stipulato con una Compagnia di Assicurazione, prevede nelle sue condizioni generali di applicabilità, a quale giudice rivolgersi territorialmente in caso di controversia nascente dal contratto. Il danno alla persona derivante da incidente/sinistro stradale, piuttosto che da un altro evento sfavorevole che possa determinare un danno alla persona deve essere considerato in base all’entità ammessa dalla polizza e nei limiti di quanto pattuito per il caso di morte, invalidità permanente e temporanea. Affinché la polizza sia valida, queste comunque deve essere sottoscritta, devono essere accettate le condizioni e deve essere pagato il premio.
In caso di polizza stipulata con una compagnia assicurativa per la copertura di un evento dannoso che possa prodursi nella sfera del danneggiato da incidente/sinistro stradale, dovrà preventivamente essere esperito un tentativo di mediazione, invitando la compagnia ad un incontro che si pone come condizione obbligatoria per la successiva proposizione della domanda giudiziale volta ad ottenere . Lo stesso è stabilito dal D. Lgs. 28/2010, il quale inserisce i contratti stipulati con la Compagnia di assicurazione per una polizza come una delle materie obbligatorie. La regola che l’avvocato esperto/specializzato in materia di risarcimento danni da incidenti/sinistri stradali a cui si sia rivolto il danneggiato da incidente/sinistro stradale, dovrà seguire sarà quella di proporre la domanda di mediazione avanti all’Organismo di mediazione nel foto di competenza in cui potrà essere proposta l’azione per ottenere l’indennizzo relativo alla polizza di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale. Essendo la polizza assicurativa per la tutela del danneggiato da sinistro/incidente stradale od altro evento lesivo sfavorevole, frutto di un contratto stipulato con la stessa Compagnia assicurativa, il foro di competenza a cui dovrà fare riferimento l’avvocato esperto/specializzato in materia di risarcimento danni, sarà quella del Giudice di Pace o Tribunale del luogo, ove è stabilita la residenza o il domicilio eletto dal contraente danneggiato dal sinistro/incidente stradale, in quanto applicabile la disciplina. Se l’assicurato è consumatore, quindi un cittadino che ha stipulato una polizza, potranno esser considerate vessatorie quelle clausole che prevedono a carico del consumatore finale uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tra cui la scelta del foro di competenza ove l’avvocato esperto/specializzato a cui si è affidato per l’indennizzo del danno subito, deve radicare l’azione per ottenerlo.