Si può ottenere il risarcimento – indennizzo del danno biologico subito dal lavoratore a causa ed in conseguenza di un sinistro stradale da parte dell’INAIL .
Nei casi in cui un sinistro stradale si verifichi durante il percorso per recarsi da casa a lavoro e dal lavoro a casa, ovvero nel percorso per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, oppure nel percorso per recarsi dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto, il sinistro stradale è comunemente definito “sinistro stradale in itinere” e si parlerà, non propriamente di risarcimento – indennizzo, quanto più d’indennizzo del danno biologico subito dal lavoratore nel sinistro stradale in itinere da parte dell’INAIL.
Si ricorda che mentre il diritto al risarcimento pone il danneggiato nelle condizioni di chiedere il ristoro di tutti i danni subiti, il diritto all’indennizzo consente all’assicurato – danneggiato, di chiedere l’indennizzo dei danni subiti quantificati secondo il contratto di polizza d’assicurazione, o nel caso che ci occupa dalle condizioni previste dall’INAIL; pertanto per agevolare la comprensione parleremo anche se impropriamente di risarcimento – indennizzo in modo che sia chiaro per tutti.
Nel caso dell’INAIL si tratta di condizione di risarcimento – indennizzo dettate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione ad un complesso calcolo variabile sulla base della contribuzione.
Il sinistro stradale risarcibile – indennizzabile dall’INAIL verificatosi nel percorso per recarsi da casa a lavoro e dal lavoro a casa ovvero nel percorso per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, oppure nel percorso per recarsi dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto, così detto sinistro stradale in itinere per poter essere risarcito – indennizzato deve essere denunciato all’INAIL pertanto è importante nel caso di ricovero per le lesioni subite nel sinistro stradale in itinere specificare in Pronto Soccorso di avere subito lesioni durante un percorso in itinere e pertanto risarcibile – indennizzabile dall’INAIL, e cioè il percorso per recarsi da casa a lavoro e dal lavoro a casa, ovvero nel percorso per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, oppure nel percorso per recarsi dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto.
L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 descrive tre ipotesi delle quali abbiamo accennato in cui un sinistro stradale può definirsi in itinere e quindi può esser risarcito dall’INAIL e cioè:
- sinistro stradale avvenuto durante il percorso casa-lavoro, lavoro-casa;
- sinistro stradale avvenuto nel percorso per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro;
- sinistro stradale avvenuto nel percorso per recarsi dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto.
L’INAIL risarcisce il danno biologico subito dal lavoratore nel sinistro stradale e nei casi nei quali ne ha diritto indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro stradale.
L’INAIL nei casi sopra elencati, risarcisce – indennizza il danno biologico per il sinistro stradale quale infortunio in itinere – anche se il danneggiato ha utilizzato un mezzo proprio per gli spostamenti, nel percorso casa-lavoro, lavoro-casa, ovvero nel percorso per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, oppure nel percorso per recarsi dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto – a condizione che sia provata la necessità per il danneggiato di utilizzare un mezzo proprio per mancanza o scarsa funzionalità di mezzi pubblici per quella tratta.
Per risarcire – indennizzare il danno biologico subito dal lavoratore vittima di sinistro stradali in itinere, l’INAIL procederà ad una quantificazione e liquidazione del danno biologico subito secondo parametri e barems differenti rispetto a quelli in uso in ambito di responsabilità civile.
Per la quantificazione ai fini del risarcimento – indennizzo del danno biologico subito nel sinistro stradale, l’INAIL utilizzata la Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità’ permanente – Tabella INAIL, promulgata quale allegato 1 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e non i barems medico legali utilizzati in ambito di responsabilità civile.
Detta Tabella è stata successivamente modificata con la Tabella delle menomazioni INAIL, rinnovata dal d.lgs. 38/2000, che prevede circa 400 voci di risarcimento applicabili anche in caso di danno biologico a seguito di sinistro stradale in itinere. Alcune voci risarcitorie sono nuove, quali per esempio il danno biologico estetico ed il danno all’apparato riproduttivo.
Per la liquidazione, del risarcimento – indennizzo del danno biologico riportato a seguito di un sinistro stradale l’INAIL distingue tre scaglioni di lesioni e due criteri di liquidazione a seconda della quantificazione del danno.
Per i danni inferiori al 6% di danno biologico non si ha diritto ad alcun indennizzo – risarcimento da parte dell’INAIL.
Se il danneggiato a causa di sinistro stradale in itinere subisce un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15%, l’INAIL corrisponderà un risarcimento – indennizzo per il danno biologico permanente liquidato integralmente; se il lavoratore nel sinistro stradale in itinere subisce un danno biologico permanente superiore al 15%, quindi un danno biologico permanente tra il 16% ed il 100%, l’INAIL corrisponderà un indennizzo sotto forma di rendita mensile vitalizia.
La tabella per il risarcimento – indennizzo da parte dell’INAIL del danno biologico subito in itinere è indipendente dal reddito, anche se il calcolo dei coefficienti per determinare il risarcimento – indennizzo INAIL comprende anche una quota dipendente dal reddito del lavoratore; il risarcimento – indennizzo INAIL è parametrato in via crescente rispetto la gravità del danno subito, e decrescente rispetto al crescere dell’età e del sesso, la tabella tiene altresì conto del fatto che le donne vivono più a lungo.
Nel 2019, il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 ha approvato la nuova tabella per il risarcimento – indennizzo del danno biologico in capitale da parte dell’INAIL che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale, quindi anche di un incidente stradale in itinere, per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.
Con il nuovo decreto 45 del 2019 per il risarcimento del danno biologico da parte del INAIL anche per il risarcimento del danno biologico subito nei sinistri stradali sono state superate le differenze tra uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Per il risarcimento – indennizzo del danno biologico dal 6 al 15% l’INAIL risarcisce – indennizza il danno in un unica soluzione e gli importi non sono soggetti a tassazione IRPEF, parimenti quando l’INAIL a seguito di sinistro stradale è tenuta a risarcire – indennizzare una danno biologico con invalidità psicofisica maggiore uguale o superiore al 16%, il risarcimento – indennizzo INAIL è erogato in forma di rendita.
Il risarcimento – indennizzo INAIL per danno biologico erogato sotto forma di rendita è soggetto a revisione decennale. Anche la rendita INAIL erogata a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale non è soggetta a tassazione.
Danno differenziale risarcimento – indennizzo danni sinistro stradale rivalsa inail regresso e surrogazione
Indice
L’INAIL ha diritto di esercitare nei confronti del responsabile civile, quindi nel caso di incidente stradale in itinere, nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, un’azione di rivalsa con azione di surroga nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile per recuperare le somme sborsate a titolo di risarcimento – indennizzo al lavoratore vittima dell’incidente stradale in itinere, e cioè come abbiamo già visto, quello occorso durante il percorso per recarsi da casa a lavoro e dal lavoro a casa, ovvero nel percorso per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, oppure nel percorso per recarsi dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto
Per non fare confusione è utile preliminarmente distinguere l’azione di rivalsa esercitata dall’INAIL a titolo di:
regresso: e cioè il diritto di rivalsa che esercita l’INAIL nei confronti del datore di lavoro in qualità di condebitore solidale, si pensi al caso d’infortunio sul lavoro con colpa del datore per il quale l’INAIL, che è, per la quota sociale di assicurazione, comunque coobbligata solidamente nei confronti del lavoratore, abbia pagato al lavoratore infortunato il risarcimento – indennizzo di alcuni danni;
surrogazione: azione di rivalsa che compete all’assicurazione, in questo caso l’assicuratore sociale e cioè l’INAIL, che ha pagato il risarcimento – indennizzo e chiede al responsabile civile, quindi nel caso di incidente stradale in itinere all’assicuratore RCA del responsabile civile, la ripetizione delle somme pagate a titolo di risarcimento – indennizzo per i danni subiti dal lavoratore nell’incidente stradale in itinere.
La discussione se e quanto l’INAL abbia diritto di rivalsa di ciò che ha pagato a titolo di risarcimento del danno a seguito d’incidente stradale in itinere o in un incidente sul lavoro è argomento di discussione che ha occupato la giurisprudenza negli ultimi 45 anni, cioè sin dal 1974!
Sino al 2018, la giurisprudenza, nel suo lungo cammino ha stabilito sistemi di computo diversi per l’esercizio del diritto di rivalsa da parte dell’INAIL nei confronti del responsabile civile per i danni pagati al lavoratore a causa ed in conseguenza di un sinistro stradale in itinere o di un incidente sul lavoro:
il primo sistema di computo è più favorevole alla vittima, se l’azione di rivalsa, di surroga e/o regresso, dell’INAIL avviene “per poste”, con tale sistema l’INAIL avrà diritto di esercitare l’azione di rivalsa, di surroga e/o regresso per le somme che ha pagato a titolo di risarcimento e/o indennizzo al lavoratore vittima di un sinistro stradale in itinere o in un incidente sul lavoro solo se il risarcimento – indennizzo, nei confronti dell’assicurazione per la RCA del responsabile civile o del datore di lavoro solo se le somme pagare dall’INAIL a titolo di risarcimento – indennizzo abbiamo per oggetto lo stesso specifico danno subito a causa ed inconseguenza del sinistro stradale.
Per esempio: l’INAIL nell’esercizio dell’azione di rivalsa, di surroga e/o regresso, potrà detrarre il risarcimento pagato per il danno biologico da invalidità permanente ma non quello per danno biologico da inabilità temporanea o il danno morale perché l’INAIL risarcisce il danni biologico da invalidità permanente e non il danno biologico da inabilità temporanea o il danno morale. Quindi se l’importo versato dall’INAIL a titolo di risarcimento – indennizzo a seguito di sinistro stradale e/o d’incidente sul lavoro è relativo al danno biologico, l’INAIL avrà diritto di rivalsa, di surroga e/o regresso nei confronti dell’assicurazione per la RCA del responsabile del sinistro stradale in itinere solo per la parte del danno biologico pagata, pertanto dal danno da inabilità biologica temporanea, dal danno morale o dalla personalizzazione soggettiva che l’INAIL non risarcisce ma che spettano in sede di responsabilità civile al danneggiato vittima di un incidente stradale in itinere o di un infortunio sul lavoro non potrà essere scomputato quanto pagato dall’INAIL a titolo di altre voci di danno, per esempio il danno da inabilità lavorativa che viene computato automaticamente nella rendita vitalizia a partire dal 16% d’invalidità;
il secondo sistema di computo è il più favorevole all’Inail, perché può esercitare l’azione di regresso, rivalsa, surrogazione, in modalità “integrale” e cioè l’INAIL ha diritto di esercitare l’azione di regresso, rivalsa, surrogazione, nei confronti dell’assicurazione per la RCA del responsabile del sinistro stradale o del datore di lavoro per tutte le somme pagate a titolo di risarcimento del danno – indennizzo a favore del lavoratore vittima di un incidente stradale in itinere o vittima di un incidente – infortunio sul lavoro. l’INAIL potrà quindi esercitare azione di regresso, rivalsa, surrogazione, nei confronti dell’assicurazione per la RCA del responsabile civile del sinistro stradale in itinere o nei confronti del datore di lavoro, per tutte le somme erogate indipendentemente dal titolo per le quali le ha erogate.
Il terzo sistema è un sistema neutro, e l’azione di rivalsa, di surroga e/o regresso da parte dell’INAIL avviene “per poste omogenee” rispetto alle somma pagate a titolo di risarcimento del danno – indennizzo a favore del lavoratore vittima di un incidente stradale in itinere o di un incidente o infortunio sul lavoro. In questo caso l’INAIL potrà esercitare l’azione di rivalsa, di surroga e/o regresso, nei confronti dell’assicurazione per la RCA del responsabile del sinistro stradale o del datore di lavoro per tutte le somme pagate a titolo di risarcimento del danno – indennizzo a favore del lavoratore vittima di un incidente stradale in itinere o vittima di un incidente – infortunio sul lavoro, per danni dello stesso genere pertanto il danno differenziale avviene in per insiemi omogenei di danno e non voce per voce ad esempio insieme dei danni non patrimoniali ed insieme dei danni patrimoniali.
Danno differenziale risarcimento – indennizzo danni sinistro stradale rivalsa inail regresso e surrogazione in vigore sino al dicembre 2018
Alla fine della marcia delle giurisprudenza durata dal 1974 al dicembre 2018, nonostante i cultori della materia sostenessero che le somme erogate dall’INAIL non potessero in alcun modo essere detratte da quelle spettanti dal danneggiato da sinistro stradale a titolo di risarcimento del danno da parte dell’assicuratore del responsabile civile, essendo diverso il titolo per il quale venivano erogate: quelle da parte dell’INAIL, a seguito di contratto – assicurazione sociale, quelle da parte dell’assicurazione del responsabile del sinistro stradale a titolo di risarcimento da fatto illecito; inoltre essendo il danno alla persona un danno da liquidarsi equitativamente, non si comprende come questo possa essere limitato ex ante. Il principio della compensatio lucri cum damno, in virtù del quale “il risarcimento – indennizzo non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato“, si può applicare solo quando danno e lucro scaturiscano ambedue in modo “immediato e diretto” dal fatto illecito. Questa condizione non si verifica nel caso di percezione di emolumenti previdenziali, perché, mentre il diritto al risarcimento – indennizzo del danno scaturisce dall’illecito, il diritto all’emolumento previdenziale sorge direttamente dalla legge.
In ogni caso il sistema generalmente adottato per il calcolo del danno differenziale a seguito di rivalsa, regresso e surrogazione da parte dell’INAIL per il risarcimento – indennizzo dei danni al lavoratore vittima di un sinistro stradale in itinere è il primo di quelli descritti negli articoli precedenti ovvero il sistema “per poste”.
Per esempio se il lavoratore vittima di un incidente stradale in itinere ha subito un danno per il quale abbia ottenuto dall’INAIL il risarcimento – indennizzo del danno biologico da invalidità permanente (l’Inail, infatti, indennizza il danno biologico permanente), non potrà poi pretendere dall’assicuratore per la RCA del terzo responsabile civile del sinistro stradale o dell’infortunio sul lavoro, il risarcimento del danno da invalidità permanente, salvo che l’indennizzo percepito dall’INAIL a titolo di danno biologico non sia inferiore rispetto al risarcimento del danno biologico permanete spettante secondo le norme relative al risarcimento per la responsabilità civile.
Se, invece, la vittima ha patito un danno da inabilità temporanea ed ha percepito dall’INAIL un indennizzo per invalidità permanente (l’Inail, come noto, non indennizza il danno biologico temporaneo), potrà legittimamente pretendere dal terzo responsabile il risarcimento del danno da invalidità temporanea, perché le somme incassate dall’INAIL non avevano lo scopo di ristorare quel pregiudizio.
Nello stesso senso lo studio legale Jerkunica ha ottenuto diverse pronunce dal Tribunale di Milano a seguito del risarcimento danni per un sinistro stradale; in particolare: in un giudizio d’appello promosso dallo Studio Legale Jerkunica, il quale riformando la pronuncia del Giudice di Pace, con sentenza n. 13218/2016 del 30.11.2016 ha disposto: “Va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di danno “in itinere” e di conseguente intervento dell’INAIL, potendo questo avvenire a vario titolo (di ristoro del danno patrimoniale o del danno biologico per lesioni che abbiano determinato postumi dal 6% in su), in sede di determinazione del danno risarcibile in sede civile, in tanto possono essere poste in detrazione le somme erogate dall’INAIL al danneggiato in quanto siano state corrisposte per le medesime voci di danno oggetto di riconoscimento in sede civile, potendosi effettuare il calcolo differenziale sottraendo dal credito risarcitorio civilistico, per una determinata voce di danno, solo l’importo pagato dall’INAIL per la medesima voce di danno (in questo senso, da ultimo, Cass. 30/08/2016 n. 17407)… Dovendosi escludere, in generale, la possibilità di calcolare il danno differenziale portando in detrazione da quanto riconosciuto al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale quanto allo stesso riconosciuto all’INAIL a titolo di danno patrimoniale, ne consegue l’erroneità della decisione assunta, sul punto dal giudice di pace … non risulta che l’INAIL abbia pagato alcunché a titolo di danno biologico
Ancora sempre il Tribunale di Milano, Sez. VI, dott. Claudio Antonio Tranquillo, Sentenza n. 9758/2018 pubbl. il 04/10/2018, sempre in tema di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, riformando il capo della sentenza di primo grado che aveva decurtato dal risarcimento – indennizzo del danno biologico quanto versato dall’INAIL “Circa l’errato computo del danno differenziale, la tesi dell’appellante è nel senso che € 4811,00 sarebbero state illegittimamente detratte, in quanto indennità versata dall’Inail in luogo dello stipendio, e quindi non sarebbe consentito sottrarla da una posta di natura patrimoniale. Si ritiene che l’appello sia fondato, dovendosi operare uno scomputo tra voci di danno e di indennizzo solo per poste omogenee (Cass. n. 20807/2016). Consegue che l’indennità temporanea, stante la sia natura indennitaria del danno patrimoniale riportato dal lavoratore assicurato (come si evince dalla circostanza che la stessa integra una prestazione erogata dall’Inail ben prima della “scoperta” del danno biologico) non poteva essere detratta.”
Nello stesso senso anche nel 2019 il Tribunale Ordinario Di Milano, Sez. XI Civile, Sentenza n. 2262/2019 del 06/03/2019, in un procedimento d’appello o promosso dallo Studio Legale Jerkunica a seguito dei danni subiti dal lavoratore vittima di un incidente stradale in itinere occorso in Milano, il giudice Dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, riformava la sentenza di primo grado sul punto “erroneamente il primo giudice ha detratto dall’importo spettante a Tummolo la somma di € 695,95 versata da Zuritel s.p.a. a Inail, atteso che detto importo costituiva una voce della componente del danno da lucro cessante, diverso dal danno alla persona oggetto del giudizio;
Pertanto dal danneggiato in sinistro stradale in itinere come quelli di Milano, fino al 2018 poteva essere scorporata dal risarcimento – indennizzo dell’assicurazione solo la quota pagata dall’INAIL a titolo di danno biologico.
Il diritto di surroga dell’INAIL rivisto con la legge di bilancio N 145/2018 in vigore dal gennaio 2019 ha modificato in peggio per il danneggiato l’Articolo 142 del Codice delle assicurazioni private
Risarcimento – indennizzo danni sinistro stradale detrazione importo versato dall’INAIL
La Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’art. 142 Codice delle Assicurazioni in peggio per i danneggiati nei sinistri stradali in itinere come quello di Milano.
L’art 142 Codice Assicurazioni dal 1 gennaio 2019 “autorizza l’INAIL a sottrarre” a qualsiasi danneggiato in sinistro stradale quanto pagato per stipendio o danno patrimoniale.
Con la modifica del Codice delle Assicurazioni, l’INAIL avrebbe diritto di vedersi riservata non soltanto la quota di rendita riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, cd. danno biologico, ma anche quella prevista a titolo di danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa, o per le somme versate a titolo di stipendio. Pertanto la nuova formulazione dell’art 142 del Codice delle Assicurazioni prevede l’applicazione del secondo dei sistemi di calcolo del danno differenziale quello più favorevole all’Inail, consentendole di esercitare l’azione di regresso, rivalsa, surrogazione, in modalità “integrale” nel caso di risarcimento – indennizzo dei danni subiti dal lavoratore vittima di un incidente stradale in itinere o di un infortunio sul lavoro.
La situazione è molto grave e si prospettano profili d’incostituzionalità della norma che autorizza a sottrarre dal risarcimento – indennizzo del danno biologico – non patrimoniale dovuto al danneggiato, somme erogate a titolo di stipendio – danno patrimoniale, quindi si verifica una compensazione di somme pagate per poste diverse.
Si ricorda che il diritto alla salute è disciplinato dall’art. 32 della nostra Costituzione, mentre l’articolo di riferimento del risarcimento – indennizzo INAIL è l’art. 38 della Carta fondamentale, cioè quello dell’assistenza previdenziale.
La differenza strutturale tra l’erogazione INAIL ed il risarcimento – indennizzo del danno biologico esclude che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi satisfattive del diritto al risarcimento – indennizzo del danno non patrimoniale del quale ha diritto la vittima di un incidente stradale e pertanto riteniamo che le somme erogate dall’INAIL non debbano e non possano essere portate in detrazione dall’importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno alla persona.
Diversamente, verrebbe compromesso il diritto del danneggiato all’integrale risarcimento sancito chiaramente dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 356 del 18 luglio 1991.