L’istanza di negoziazione assistita in materia di risarcimento del danno da sinistri/incidenti stradali è un passaggio obbligatorio per poter proporre un giudizio per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti nel sinistro/incidente stradale nel caso in cui nella fase stragiudiziale la Compagnia di Assicurazione non abbia integralmente risarcito il danneggiato o vittima dell’incidente stradale.
L’obbligo di esperire il tentativo di negoziazione assistita in materia di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale è stato introdotto con il D.L. 132/2014, che all’art. 1 definisce la negoziazione assistita in ambito di risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”.
Occorre preliminarmente segnalare che nella procedura di negoziazione assistita in ambito di risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro/incidente stradale è necessario che il danneggiato, vittima del sinistro stradale si faccia assistere da un avvocato esperto/specializzato nel settore del risarcimento dei danni da sinistro/incidente stradale.
La necessità dell’assistenza di un avvocato, possibilmente esperto nel settore del risarcimento danni causati da sinistro stradale, nella fase di negoziazione assistita, sia per l’invito alla negoziazione assistita alla Compagnia di assicurazione alla quale il danneggiato chiede il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, sia per l’eventuale fase successiva effettiva di negoziazione assistita, è dettata dalla legge 132/2014.
Il procedimento di negoziazione assistita in materia di risarcimento del danno da sinistri/incidenti stradali viene avviato dall’avvocato esperto nel risarcimento dei danni da sinistro stradale con l’invito alla Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito alla negoziazione assistita redatto per iscritto a pena di nullità dall’avvocato esperto nel settore del risarcimento dei danni da sinistro stradale deve essere sottoscritto personalmente dal danneggiato con firma autenticata dall’avvocato. L’istanza di negoziazione assistita nell’ambito del procedimento per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti nel sinistro/incidente stradale deve contenere specificatamente l’oggetto della controversia, cioè la richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa del sinistro/incidente stradale, con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza alla negoziazione assistita o dal suo rifiuto, potrà essere valutato dal Giudice, nell’eventuale giudizio per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente/sinistro stradale, ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata e dell’esecuzione provvisoria.
La Compagnia di assicurazione, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro/incidente stradale, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire alla negoziazione assistita.
Ma a chi deve essere inviato l’invito alla negoziazione assistita in ambito di risarcimento dei danni causati da sinistro/incidente stradale?
L’istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistri/incidenti stradali deve essere inviata a soggetti diversi a seconda del tipo di azione risarcitoria prescelta dall’avvocato del danneggiato nel sinistro stradale, esperto nella materia di risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale.
Nel caso in cui il danneggiato/vittima del sinistro/incidente stradale sia il terzo trasportato, occorre inviare l’istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato nel sinistro stradale alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato al momento del sinistro stradale ex art. 141 Codice delle assicurazioni. Il terzo trasportato potrebbe avvalersi anche della procedura ordinaria e decidere di inviare l’istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro/incidente stradale alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile.
Qualora, invece, il danneggiato o vittima del sinistro/incidente stradale sia il conducente o il proprietario del veicolo, nel caso in cui l’avvocato esperto nel risarcimento dei danni subiti in sinistro/incidente stradale scelga di procedere con azione per indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni, deve inviare l’istanza di negoziazione assistita alla Compagnia di assicurazione del veicolo condotto dal danneggiato o vittima del sinistro/incidente stradale.
Se infine, invece, l’avvocato esperto/specializzato nella materia del risarcimento dei danni causati da sinistro/incidente stradale decide di azionare la richiesta di risarcimento attraverso la procedura ordinaria ex art. 148 Codice delle Assicurazioni, allora l’istanza di negoziazione dovrà essere inviata alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro stradale.
Attenzione: qualora la Compagnia di assicurazione verso la quale andrà inviata l’istanza di negoziazione dovesse essere una compagnia estera l’art. 125 del Codice delle Assicurazioni prevede che le comunicazioni, tra cui anche l’istanza di negoziazione assistita, venga inviata ad UCI, Ufficio Centrale Italiano, che è l’organismo preposto alla liquidazione in Italia dei danni subiti a causa di veicolo con targa estera.
Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione, alla quale l’avvocato esperto nel risarcimento dei danni causati da sinistro/incidente stradale invia l’istanza di negoziazione assistita, aderisca all’istanza di negoziazione assistita, dovrà stipulare una convenzione di negoziazione assistita nella quale di definisce l’oggetto della controversia, cioè la richiesta di risarcimento del danno formulata dal danneggiato nel sinistro stradale, e le tempistiche per la procedura di negoziazione assistita.
Nel caso in cui il danneggiato, assistito dal proprio avvocato esperto in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale, e la Compagnia di assicurazione nel termine stabilito dalla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta non riescano a trovare un accordo relativamente al risarcimento dei danni subiti dal danneggiato nel sinistro/incidente stradale, dovranno sottoscrivere un verbale negativo in cui formalizzano la mancata composizione della controversia relativa al risarcimento dei danni subiti in fase di negoziazione assistita.
Nel caso in cui, invece, trascorso il termine stabilito l’avvocato del danneggiato e la Compagnia di assicurazione raggiungono un accordo in seno alla negoziazione assistita sul risarcimento dei danni causati dal sinistro/incidente stradale, l’accordo di negoziazione assistita deve essere sottoscritto sia dal danneggiato e dal rappresentante della Compagnia di assicurazione, sia dai rispettivi avvocati. Questo accordo costituisce titolo esecutivo.
Quando va inviata l’istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato o vittima di incidente stradale?
Secondo l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni l’invio della negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro/incidente stradale alla Compagnia di assicurazione dovrebbe avvenire una volta decorso il termine per la compagnia di assicurazione per formulare un’offerta al danneggiato/vittima di incidente stradale. L’avvocato esperto in materia di risarcimento del danno causato da sinistro stradale dovrebbe quindi inviare l’invito alla negoziazione assistita decorsi 60 giorni dall’invio della lettera di costituzione in mora alla Compagnia di assicurazione in caso di sinistri stradali che hanno comportato danni solo a cose, o inviare l’invito alla negoziazione assistita decorsi 90 giorni dall’invio della lettera di costituzione in mora alla Compagnia di assicurazione in caso di sinistri stradali che hanno comportato danni anche alla persona.
Inoltre, occorre precisare, che l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, prevede che in caso di richiesta di risarcimento per i danni subiti incompleta, la Compagnia di assicurazione potrebbe richiedere l’integrazione dei dati richiesti, pertanto le tempistiche per l’invio dell’invito alla negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato nel sinistro stradale potrebbero dilungarsi.
Nonostante l’articolo del Codice delle Assicurazioni faccia decorrere la possibilità di invio dell’invito alla negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti dallo scadere del termine concesso alla Compagnia di assicurazione per formulare un’offerta al danneggiato, l’articolo di legge 162/2014 che ha sancito l’entrata in vigore della negoziazione assistita obbligatoria in materia di sinistri stradale e la giurisprudenza formatasi in materia di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a causa di incidente stradale hanno chiarito che la costituzione in mora e la negoziazione assistita per il risarcimento dei danni causati al danneggiato da sinistro stradale sono due strumenti complementari compatibili fra di loro con riferimento alle controversie per la richiesta di risarcimento dei danni prodotti da sinistri stradali.
Quello che la giurisprudenza ha chiarito pertanto è che, in materia di richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro stradale, non è importante in che ordine temporale l’avvocato esperto in risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale spedisca alla Compagnia di assicurazione la lettera di costituzione in mora e l’invito alla negoziazione assistita, l’importante è invece che entrambe le formalità, cioè l’invio della richiesta di risarcimento e l’invito alla negoziazione assistita, siano espletate così da rendere proponibile e procedibile un’eventuale azione giudiziale per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro/incidente stradale.
Negoziazione assistita sinistri stradali modello
Fornire un modello di istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistri stradali sarebbe fuorviante in quanto il danneggiato senza l’ausilio di un avvocato esperto/specializzato nella materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale, potrebbe incorrere in errori e quindi pregiudicare il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale.
L’eventuale modello di invito alla negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti in sinistri stradali dovrebbe comunque contenere la descrizione del fatto e cioè della dinamica del sinistro stradale così da permettere alla Compagnia di Assicurazione di valutare la richiesta di risarcimento dei danni subiti anche sulla base della responsabilità attribuibile al responsabile civile.
Il modello di istanza di negoziazione assistita in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale dovrebbe altresì contenere la richiesta avanzata dal danneggiato nel sinistro stradale, come a titolo esemplificativo la richiesta di risarcimento dei danni alla persona, al mezzo, i danni patrimoniali da lucro cessante etc..
Il modello di istanza di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato nel sinistro stradale deve altresì contenere l’invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita tesa a risolvere in via amichevole la controversia relativa alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal danneggiato nel sinistro stradale.
L’avvocato esperto nel risarcimento dei danni causati da sinistro stradale dovrà altresì avvertire la compagnia di assicurazione che la mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita entro trenta giorni dal ricevimento o il rifiuto dell’invito alla negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale potrà essere valutato dal giudice nell’eventuale giudizio per il risarcimento dei danni causati dal sinistro stradale ai fini della condanna alle spese.
Una volta inviato l’invito alla negoziazione assistita, nel caso in cui la compagnia di assicurazione decida di accettare l’invito è necessario formulare per iscritto una convenzione di negoziazione assistita tra le parti per regolare l’eventuale accordo tra il danneggiato nel sinistro stradale e la compagnia di assicurazione.
Il modello della convenzione di negoziazione assistita deve contenere l’indicazione delle parti che vi aderiscono cioè il danneggiato o vittima dell’incidente stradale e la compagnia di assicurazione.
Il modello di convenzione di negoziazione assistita deve altresì contenere l’oggetto dell’eventuale accordo e cioè la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal danneggiato a causa del sinistro stradale.
All’interno del modello di convenzione di negoziazione assistita devono altresì esserci in premessa le dichiarazioni relative sia alla segretezza delle informazioni ricevute sia dal danneggiato sia dalla compagnia di assicurazione all’interno della procedura di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale, sia al valore dell’eventuale accordo sul risarcimento del danno quale titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’avvocato esperto nel risarcimento dei danni causati da sinistro stradale deve altresì inserire nel modello di convenzione di negoziazione assistita la durata della procedura di negoziazione assistita, le modalità da seguire nella fase di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni causati al danneggiato o vittima del sinistro stradale.
In ultimo, il modello di negoziazione assistita deve contenere la statuizione secondo cui in caso di mancato accordo sul risarcimento dei danni causati al danneggiato dal sinistro stradale le parti, cioè il danneggiato e la compagnia di assicurazione, dovranno sottoscrivere un verbale negativo o, in caso contrario, dovranno stilare una scrittura privata tra le parti.
Sinistri stradali negoziazione assistita entrata in vigore
Ma quando è entrato in vigore l’obbligo di inviare l’invito alla negoziazione assistita in materia di sinistri stradali?
Il Decreto Legge 132 del 2014 ha sancito l’entrata in vigore dell’istituto della negoziazione assistita in materia di sinistri stradali.
Il Decreto legge entrato in vigore nel 2014 dedica in particolare tre articoli – artt. 2-3-4 – all’istituto della negoziazione assistita in materia di sinistri stradali; queste norme entrate in vigore con il decreto summenzionato disciplinano le modalità di sottoscrizione della negoziazione assistita in materia di sinistri stradali.
In particolare l’art. 2 del DL 132/2014 entrato in vigore fornisce la definizione di negoziazione assistita anche per il risarcimento dei danni subiti a causa di sinistro stradale.
L’entrata in vigore dell’art. 3 del DL 132/2014 ha introdotto la condizione di improcedibilità in caso di mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita in materia di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
L’art. 4 del decreto legge summenzionato entrato in vigore nel 2014 delinea il contenuto che deve avere l’invito alla negoziazione assistita anche nel caso di richiesta di risarcimento dei danni causati al danneggiato nel sinistro stradale, la necessità di autenticazione delle firme nell’invito alla negoziazione assistita da parte dell’avvocato del danneggiato nel sinistro stradale. Anche la dichiarazione di mancato accordo di negoziazione assistita deve essere certificata sia dall’avvocato del danneggiato nel sinistro stradale sia dall’avvocato della compagnia di assicurazione.
L’entrata in vigore della negoziazione assistita in materia di risarcimento dei danni causati da sinistro/incidente stradale invece che aiutare a diminuire il numero di cause per la richiesta di risarcimento del danno subito in incidente stradale ha soltanto provocato un rallentamento dei tempi per la definizione delle liti in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale senza apprezzabili risultati.
Questi dati negativi relativi all’efficacia dell’entrata in vigore della negoziazione assistita obbligatoria in materia di risarcimento dei danni causati da sinistro/incidente stradale ha spinto il governo a presentare per la riforma della giustizia 2019 uno schema in cui si prevede l’abolizione dell’obbligo della negoziazione assistita in materia di sinistri stradali.