Per quantificare e liquidare il risarcimento del danno da sinistro/incidente stradale è necessario l’uso tabelle per la quantificazione e liquidazione dei punti di invalidità.
Sulla base delle tabelle per la quantificazione dei punti di invalidità definite barem o barème, che possono avere origine legislativa o dottrinale e scientifica,,ai fini del risarcimento del danno causato da incidente stradale, il medico legale incaricato quantificherà punti di invalidità o danno biologico permanente subito dal danneggiato nell’incidente/sinistro stradale.
Per la quantificazione dei danni micropermanenti il medico legale incaricato utilizzerà le tabelle barème per il calcolo dei punti di invalidità di danno psico fisico biologico subiti a causa di incidente stradale elaborate dal Ministero della Salute – con Decreto 3 luglio 2003, quindi si tratta di tabelle o meglio barème d’origine legislativa.
Queste tabelle assegnano punti di invalidità in relazione al danno biologico subito e al distretto anatomo funzionale danneggiato a causa ed in conseguenza dell’incidente stradale; se nell’incidente stradale sono stati danneggiati più distretti anatomo funzionali il calcolo effettuato sulla base della tabella dei punti di invalidità non avverrà sotto forma di somma algebrica ma di valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni riportate in tabella sotto forma di punti di invalidità dei singoli danni causati dall’incidente stradale e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato, che sarà quantificata nei punti d’invalidità complessivi sommati fra loro non algebricamente.
Nella valutazione medico-legale si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti o coesistenti valutati secondo i parametri forniti dalle tabelle relative ai punti invalidità riportati a seguito delle lesioni sofferte negli incidenti stradali.
A seguito della quantificazione tramite tabella dei punti di invalidità riportati a causa dell’incidente stradale, l’avvocato esperto nella materia di risarcimento del danno da incidenti/sinistri stradali utilizzando la corretta tabella per la liquidazione di punti invalidità subiti nell’incidente stradale, tramuta i punti di invalidità quantificati dal medico legale in una somma di denaro per procedere con la richiesta di risarcimento del danno conseguente da sinistro/incidente stradale, da inoltrare alla compagnia di assicurazione.
La quantificazione tramite le tabelle dei punti di invalidità riportati a causa dei danni fisici subiti nell’incidente/sinistro stradale è indispensabile per la richiesta di risarcimento del danno e richiede una valutazione da parte di un medico-legale esperto che sappia individuare quanto il danno subito nel sinistro stradale abbia inciso negativamente sull’integrità psico fisica del danneggiato. Attenzione: per poter procedere alla quantificazione definitiva tramite le tabelle dei punti di invalidità conseguenti all’incidente stradale vi è necessità che il danno subito dal danneggiato da incidente/sinistro stradale si sia stabilizzato.
A seguito della stesura della perizia medico-legale contenente la quantificazione del danno da sinistro/incidente stradale è possibile liquidare la somma dovuta a titolo di risarcimento tramite tabelle che convertono i punti di invalidità quantificati dal medico legale in somme di danaro.
Il calcolo della somma dovuta al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico da incidente stradale è effettuato sulla base di tabelle che convertono i punti d’invalidità biologici subiti a causa delle lesioni riportate nell’incidente stradale, quantificati sulla base di barème medico legali, in equivalente economico del punto biologico d’invalidità permanente e per valore al giorno per l’inabilità temporanea assoluta e relativa.
Esistono due tipi di tabelle per convertire i punti di invalidità o danno biologico da incidente stradale in somma da richiedere a titolo di risarcimento: una tabella di origine legislativa, e tabelle di origine giurisprudenziale.
Entrambe le tipologie di tabelle per convertire i punti di invalidità biologica subiti a causa ed in conseguenza dell’incidente stradale in una somma da richiedere a titolo di risarcimento del danno psico fisico subito nell’incidente stradale assegnano un valore in danaro al punto di invalidità che aumenta proporzionalmente al crescere dei punti d’invalidità, e diminuisce proporzionalmente all’aumentare della età del danneggiato.
Tabella punti invalidità fratture
Indice
Una delle conseguenze trattate tabelle o barème che quantificano il danno biologico in punti d’invalidità sono le lesioni all’apparato scheletrico e cioè le fratture ossee, le lesioni più frequenti in caso di sinistro/incidente stradale per i sinistri e gli incidenti stradali che coinvolgono motociclisti, ciclisti e pedoni.
Per valutare economicamente, cioè liquidare il danno biologico all’apparato scheletrico da frattura ossea subito dalla vittima dell’incidente stradale attraverso una tabella per la liquidazione del danno psico fisico, è necessario preliminarmente procedere ad una quantificazione tramite dei barème ovvero una tabella per la quantificazione del danno biologico in punti d’invalidità relativi alla frattura ossea subita da convertire successivamente in somma risarcitoria per il danneggiato nel sinistro/incidente stradale attraverso la tabella per la liquidazione.
I barème contenenti tabelle per la quantificazione del danno assegnano differenti punti di invalidità in caso di fratture all’apparato scheletrico e sono parametrate in relazione al distretto anatomo funzionale danneggiato a causa del sinistro/incidente stradale ed alla sua funzionalità soggettiva, esempio per la frattura del radio e dell’ulna la tabella per assegnare i punti d’invalidità prenderà in considerazione se il soggetto è destrimane, mancino o ambidestro.
Oltre a ciò, la tabella nell’assegnazione di punti di invalidità per fratture causate da incidente stradale tiene conto anche della tipologia di frattura: i punti di invalidità assegnati dalla tabella per una frattura scomposta subita a causa di incidente stradale saranno superiori rispetto ai punti d’invalidità assegnati dalla tabella per una frattura composta. I barème avranno delle tabelle che assegnano punti d’invalidità maggiori per esempio per le frattura scomposte ed esposte, tra le stesse saranno valutate maggiormente quelle che coinvolgono le epifisi, che sono più difficili da consolidare rispetto a quelle diafisarie per le quali la tecnica chirurgica di riduzione è più facile.
Capita che all’interno della tabella i barème che indicano i punti di invalidità assegnati per legge ai danni subiti a causa di incidente stradale, e quindi anche alle fratture, gli esiti permanenti di una lesione o frattura relativa al medesimo distretto anatomo funzionale possano essere rappresentati da più voci tabellate. In questi casi la quantificazione del danno sulla base della tabella non deriva dalla sommatoria algebrica ai singoli punti di invalidità attribuiti alle singole componenti menomative della frattura, ma deve fare riferimento alla riduzione globale della integrità di quel determinato distretto anatomo-funzionale. Anche nel caso in cui il danneggiato subisca più fratture interessanti più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla semplice sommatoria dei punti di invalidità previsti dalla tabella per le singole fratture al singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento le valutazioni espresse in tabella in punti di invalidità per singola frattura e la globale incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato, complessiva incidenza che potrà esser superiore o inferiore rispetto alla somma algebrica in dipendenza del singolo caso. Nella valutazione medico-legale redatta sulla base dei punti di invalidità indicati nella tabella relativa agli incidenti stradali si terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza delle fratture fra loro concorrenti o coesistenti.
Danno biologico definizione [90]
Il danno biologico per definizione costituisce la compromissione dell’integrità psico-fisica della persona. La definizione del danno biologico è molto importante perché è utile per definire l’area di tutela dell’integrità e della salute della persona, diritto il cui risarcimento è costituzionalmente garantito.
Il danno biologico è definito dall’art 139 del codice delle assicurazioni quale lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Attraverso l’interpretazione della definizione del danno biologico è possibile espandere o ridurre i diritti al risarcimento del danno psico fisico e non patrimoniale delle vittime danneggiate dagli incidenti stradali e dei loro familiari.
Calcolo danno biologico micropermanenti
Il calcolo del danno biologico per lesioni psico fisiche alla persona definite micropermanenti, quelle quantificate in un’invalidità permanente valutata in sede medico legale fino a nove punti percentuali di danno biologico, viene effettuato, per i sinistri stradali e per le cause di malapractice sanitaria, in base a una tabella legislativa unica in tutta Italia. Per effettuare la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti è bene accertarsi di utilizzare la tabella che aggiornata annualmente, con decreto del ministero dello Sviluppo economico secondo gli indici ISTAT. Il danno biologico liquidato sulla base delle tabelle per il risarcimento dei danni micropermanenti potrà esser personalizzato con un aumento sino al 20%, con provando e motivando delle ragioni soggettive che giustifichino l’aumento del risarcimento del danno.
Calcolo danno biologico macropermanenti
Lesioni macropermanenti sono definite le lesioni alla persona che determinano un danno biologico superiore al 9% di invalidità permanente.
Il calcolo del danno biologico per lesioni macropermanenti è effettuato dall’avvocato sulla base della quantificazione effettuata dai medici legali nelle relative perizie medico legali elaborate in ragione dei barem o tabelle di origine scientifica e delle linee guida medico legali.
Ciò che differenzia il calcolo del danno biologico macropermanente dal calcolo del danno biologico micropermanente è la tipologia di tabella utilizzata.
La tabella utilizzata ai fini del calcolo del danno biologico macropermanente a differenza di quello micropermanente prevista dall’art 139 del Codice delle assicurazioni fino a 9 punti d’invalidità, è prevista dall’art 138 del Codice delle Assicurazione e non è ancora stata approvata. Mentre il calcolo del danno biologico macropermanenti per il quale il codice delle assicurazioni prevede la predisposizione di una specifica tabella unica e valida su tutto il territorio nazionale per il calcolo dei punti di invalidità macropermanenti cioè che vanno da 10 a 100 punti il cui decreto di attuazione non è ancora stato emanato, appunto la tabella prevista dall’art 138. Mancando per la tabella di liquidazione e calcolo del danno biologico da sinistro stradale macro permanete il decreto di attuazione e quindi una tabella unica per tutta Italia, per il calcolo dei danni biologici macropermanenti si usano le tabelle del Tribunale di Milano, in quanto considerate le più testate sul territorio nazionale. Esse contengono già nei valori un calcolo unica del danno biologico da macro lesione permanente all’integrità psicofisica e del danno non patrimoniale in termini di dolore e “sofferenza soggettiva”. Oltre alle Tabelle di Milano vanno segnalate come altrettanto valide quelle proposte dall’Osservatorio presso il Tribunale di Roma che per alcuni tipi di danno propongono un sistema di calcolo più vantaggioso per il danneggiato o i familiari dello stesso come per il calcolo del danno intermittente da premorienza.
Il danno da premorienza si ha quando il danneggiato vittima di un sinistro stradale a causa ed in conseguenza del quale ha subito una danno biologico macropermanente muore per circostanze indipendenti da danno biologico macropermanente subito. Se la vittima danneggiata dall’incidente stradale muore per causa diversa prima di avere ottenuto il risarcimento del danno biologico con il calcolo effettuato sulla base della tabella per la liquazione del danno da macropermanente , la giurisprudenza prevede che agli eredi della vittima dell’incidente stradale, non mortale, sia riconosciuto il danno biologico da lesione macropermanente subito dal morto, calcolato in modo ridotto in base al tempo che va dalla macro lesione subita a causa ed in conseguenza del sinistro mortale alla morte. Per questo tipo di danno è più favorevole il metodo di calcolo della tabella dall’osservatorio presso il Tribunale di Roma rispetto a quella proposta dal Tribunale di Milano.
Per il calcolo del danno biologico da lesioni macropermanenti si utilizzeranno le Tabelle proposte dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano le quali prevedono altresì la possibilità di calcolare la personalizzazione del danno morale da sofferenza. L’avvocato esperto in risarcimento del danno da sinistri stradali dovrà aiutare la vittima dell’incidente che ha subito macrolesioni a fornire la prova grazie alla quale effettuare il calcolo della personalizzazione del danno biologico da lesione macropermanente differentemente il giudice non potrà calcolare e liquidare la personalizzazione del danno a favore della vittima danneggiata nel sinistro stradale.
Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione il calcolo del danno calcolo danno biologico da macropermanente deve essere effettuato con una liquidazione globale ed integrata del pregiudizio alla salute, comprensiva del danno non patrimoniale nel suo complesso comprensivo del danno morale ed esistenziale.
Tabelle danno biologico
Per meglio comprendere il funzionamento delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, sia macropermanente, sia micropermanenti, è opportuno schematizzare le modalità di liquidazione del danno dopo aver effettuato un breve excursus sulla loro origine.
Le prime tabelle per il calcolo e la liquidazione ed il risarcimento del danno biologico sono state quelle compilate dalle sezioni specializzate del Tribunale di Milano e comprendevano tutti i danni biologici dal 1% al 100%, vale a dire i danni biologici subiti dalla vittima di qualsiasi illecito compresi i sinistri stradali e comprendevano sia i danni biologici micropermaneti sia i danni biologici macropermanenti.
Le Tabella presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico sono nate per evitare che tra giudice e giudica, sezione e sezione, tribunale e Tribunale vi fosse una disparità di calcolo e liquidazione quando di risarcimento del danno biologico da liquidarsi ai danneggiati sia da atti illeciti in genere sia da sinistri stradali.
Sull’esempio delle tabelle del danno biologico proposte dal tribunale di Milano, anche altri tribunali hanno compilato proprie tabelle del danno biologico, alla lunga sono sopravvissute la Tabelle del danno biologico presso i Tribunali di Milano e di Roma.
Nel 2000 prima e nel 2001 rispettivamente sotto il governo Dalema e Berlusconi sono state approvate le tabelle per la liquidazione del danno biologico macropermanente, cioè sino al 9% d’invalidità che sono ancora oggi utilizzate e richiamate dall’art 139 del Codice delle Assicurazioni.
Quello che va detto è che sino alle sentenze della cassazione di San Martino del 2008 il danno morale era calcolato a parte rispetto al valore proposto dalle tabelle per il calcolo del danno biologico, sia quelle di origine legislativa ex art 139 CdA, sia per le tabelle per il calcolo delle lesioni macropermanenti. Successivamente alle sentenze del 2008, a partire dal 2009 le l’Osservatorio della giustizia presso il Tribunale di Milano ha inserito nelle tabelle per il calcolo del danno biologico anche il danno morale/esistenziale definito in un concetto uniforme danno non patrimoniale diverso dal danno biologico.
Ai fini del risarcimento del danno subito dalla vittima del sinistro/incidente stradale, le Tabelle per la liquidazione del danno biologico subito, sia quelle per il calcolo dei danni biologici micropermanenti, sia quelle per il calcolo dei danni biologici macropermanenti, hanno in comune il fatto di usare per il calcolo del danno biologico due coefficienti, che sono l’età del danneggiato al momento del sinistro/incidente stradale e la percentuale di danno subito nel sinistro stradale; quindi la tabella di liquidazione del danno biologico si presenterà come una tabella a due variabili.
Come interagiscono queste due variabili nella tabella di liquidazione del danno biologico da incidente stradale?
Nelle Tabelle di liquidazione dei danni biologici subiti a causa di sinistro/incidente stradale, le variabili età del danneggiato e percentuale di danno biologico subito nell’incidente stradale interagiscono in maniera proporzionale o inversamente proporzionale tra loro. Caratteristica di queste tabelle per la liquidazione del danno biologico è infatti quella di aumentare proporzionalmente il valore a punto al crescere dei punti d’invalidità ed al decrescere dell’età della vittima danneggiata nel sinistro stradale, quindi per esempio, secondo le Tabelle per la liquidazione del danno biologico, il valore economico di 12 punti d’invalidità è maggiore di quello che si ottiene moltiplicando per 12 il valore del primo punto; inoltre secondo le Tabelle di liquidazione del danno biologico il valore a punto diminuisce all’aumentare della età del danneggiato: ad esempio secondo le Tabelle 12 punti d’invalidità in un soggetto di 13 anni danneggiato a causa di un incidente stradale hanno un valore più elevato che in un soggetto di 70 anni.
Per ciò che concerne il risarcimento dell’inabilità temporanea derivante da incidente/sinistro stradale, tutte le tabelle per la liquidazione del danno biologico subito funzionano con lo stesso sistema, cioè le Tabelle assegnano un valore X per l’inabilità biologica temporanea totale, lo stesso valore viene moltiplicato per il numero di giorni d’inabilità biologica temporanea riconosciuta e demoltiplicato per la percentuale dell’inabilità temporanea.