La riforma
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Il 28 aprile 2016, è stata emanata la Legge N. 57 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a realizzare la riforma degli Uffici del Giudice di Pace accorpando i giudici di Pace ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT), che rappresentano i Giudici monocratici Togati del tribunale.
E’ nato quindi un nuovo giudice: Il Giudice Onorario di Pace (futuro GOP).
Cosa cambia per i Giudici ?
I rappresentati del Pubblico Ministero ovvero i Vice Procuratori Onorari (VPO) saranno inseriti all’interno delle procure in un’articolazione denominata “ufficio dei vice procuratori onorari”.
Sono cambiati i requisiti di accesso alla magistratura onoraria, le cause di incompatibilità, la durata dell’incarico, gli illeciti disciplinari, l indennità dei magistrati onorari, che sarà in parte fissa ed in parte variabile, il regime previdenziale e assistenziale, il limite di età a 65 anni.
Cosa cambia per il cittadino e per l’avvocato ?
In relazione al diritto civile al nuovo Giudice Onorario di Pace ovvero il GOP, è stata attribuita
In materia civile:
- La volontaria giurisdizione in materia condominiale
- La volontarie giurisdizioni meno complesse in materia successoria e di comunione
La competenza per valore del nuovo Giudice di Pace è portata
- Dagli attuali 5 mila euro fino a 30 mila euro
- Per i sinistri e gl incidenti stradali stradali dagli attuali 20 mila euro fino a 50 mila euro
- La possibilità di decidere secondo equità le cause dagli attuali 1100,00 mille euro fino a 2.500 mila euro
- I procedimenti di espropriazione mobiliare, secondo le direttive del magistrato togato
In materia penale, saranno di competenza del Giudice di pace:
- La minaccia semplice
- Il furto perseguibile a querela
- Il rifiuto di prestare le proprie generalità
- L’abbandono di animali
- Le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette
- I fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari