Il reato di truffa alle assicurazioni è disciplinato dal codice penale all’art 642. Per porre in essere il reato di truffa alle assicurazioni il codice penale stabilisce quali comportamenti siano penalmente perseguibili: secondo il dettato dell’articolo del codice penale è punibile per truffa alle assicurazioni chi “distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
Al secondo comma dell’art. 642 del codice penale inoltre si statuisce la punibilità per truffa alle assicurazioni anche per chi “cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro”.
Il reato di truffa alle assicurazioni è punito dal codice penale a tutela sia del patrimonio della compagnie di assicurazioni sia di tutti gli assicurati. Se infatti la truffa alle assicurazioni non fosse punita dal codice penale quale reato la collettività degli assicurati subirebbe un costo assicurativo maggiore dovuto alle truffe alle assicurazioni.
Ma chi può essere punito secondo il codice penale per truffa alle assicurazioni?
Secondo il testo dell’art. 642 del codice penale affinché si configuri il reato di truffa alle assicurazioni è necessario che il vantaggio derivi da un contratto di assicurazione in essere tra chi vuole mettere in atto il reato di truffa alle assicurazioni e la Compagnia di assicurazioni.
Quindi, per esempio, se un soggetto non assicurato fa richiesta di risarcimento del danno ad una compagnia di assicurazione per un sinistro stradale falso, in questo caso secondo il codice penale non sussiste il reato di truffa alle assicurazioni per inidoneità degli atti.
L’unica eccezione in questo senso viene evidenziata nel secondo comma dell’art. 642 del codice penale dove la truffa alle assicurazioni sussiste anche nel caso di falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.
Secondo il testo dell’articolo del codice penale la truffa alle assicurazioni è un reato a consumazione anticipata. Questo significa che per il nostro codice penale il reato di truffa alle assicurazioni si consuma anche solo mettendo in atto la condotta fraudolenta in quanto per il codice penale basta che chi vuole porre in essere una truffa alle assicurazioni metta in pericolo il patrimonio di queste senza bisogno che di fatto crei il danno economico.
Nel caso in cui la truffa alle assicurazioni crei danno economico il codice penale lo configura come aggravante del reato e quindi vi è un aumento della pena prevista.
Truffa assicurazioni codice penale querela
Affinché il truffatore venga imputato per truffa alle assicurazioni il codice penale prevede un atto formale di querela da parte della Compagnia di assicurazione.
La querela per truffa alle assicurazioni secondo il codice penale nonché secondo la giurisprudenza può essere proposta sia dalla Compagnia di assicurazione del truffatore sia dalla Compagnia di assicurazione debitrice.
Facciamo un esempio per capire in caso di truffa alle assicurazioni a chi spetti il diritto di depositare querela. Poniamo il caso di un sinistro stradale con tamponamento tra due veicoli in cui il soggetto truffatore richieda il risarcimento nella forma dell’indennizzo diretto cioè alla Compagnia con la quale ha un contratto di assicurazione, in questa circostanza secondo il codice penale ha diritto di sporgere querela per truffa alle assicurazioni sia quest’ultima sia la Compagnia di assicurazione del presunto responsabile del sinistro stradale la quale avrà un danno di tipo economico a causa della truffa alle assicurazioni messa in atto.
L’art. 124 del codice penale prevede che la querela, anche nel caso di truffa alle assicurazioni, venga presentata nel termine di 3 mesi da quando la compagnia di assicurazione ha avuto notizia del fatto che costituisce reato di truffa alle assicurazioni.
Differentemente dai termini previsti dal codice penale per la querela per truffa alle assicurazioni, l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni stabilisce diversi termini per la proposizione della querela per truffa alle assicurazioni.
In particolare, mentre il codice penale prevede che il termine della querela per truffa alle assicurazioni inizi a decorrere dalla notizia di reato, il Codice delle Assicurazioni fa decorrere il termine dalla richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di assicurazione.
Altra differenza tra la previsione del codice penale in merito alla querela per truffa alle assicurazioni e quella del codice delle Assicurazioni è il termine stesso: secondo il codice penale il termine per la querela per truffa alle assicurazioni è di 3 mesi mentre per il codice delle assicurazioni bisogna far decorrere il termine per l’istruttoria del sinistro che è di 90 giorni nel caso di danni alla persona e 60 giorni nel caso di soli danni a cose, ed al termine di questo, una volta rifiutato il risarcimento, inizierebbero a decorrere ulteriori 30 giorni entro i quali la compagnia di assicurazione dovrebbe esporre querela nei confronti del truffatore.
Sebbene il termine fissato dal codice penale per la querela per truffa alle assicurazioni ammetta deroghe di legge, la giurisprudenza ha ritenuto che i termini dettati dal codice delle assicurazioni per la querela per il reato di truffa alle assicurazioni possano essere applicati solo nell’ipotesi di effettiva conoscenza da parte della compagnia di assicurazioni del reato, pertanto solo al termine di un’effettiva istruttoria che abbia rivelato indici per un’ipotesi di reato di truffa alle assicurazioni come formulato dal codice penale, inizierà a decorrere l’ulteriore termine di 30 giorni per il deposito della querela.
Truffa assicurazioni codice penale prescrizione
Il reato di truffa alle assicurazioni è sottoposto a termine di prescrizione da determinarsi secondo il dettato del codice penale. Per il calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni si applica l’art. 157 del codice penale secondo cui il termine di prescrizione per un reato, come quello di truffa alle assicurazioni, coincide con il massimo della pena edittale stabilita dal codice penale tenuto conto però che i delitti non si prescrivono mai prima dei sei anni.
Sebbene il massimo edittale della pena sia di 5 anni di reclusione secondo il codice penale, il reato di truffa alle assicurazioni ha un termine di prescrizione più lungo in quanto catalogabile quale delitto che non ammette un termine di prescrizione inferiore ai sei anni.
Cosa accade al reo se il reato di truffa alle assicurazioni raggiunge il termine di prescrizione dettato dal codice penale?
Al superamento del termine di prescrizione dettato dal codice penale il reato di truffa alle assicurazioni si estingue a meno che il truffatore rinunci, come consentito dal codice penale, agli effetti della prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni affinché venga accertata la propria innocenza.